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Giovedì, 29 Aprile, 2010 - 15:21

Email certificata, tanti dubbi

da ALTROCONSUMO

Email certificata, tanti dubbi
Ora la novità è che qualunque cittadino può collegarsi a www.postacertificata.gov.it e aprire una casella gratuita. Ottenendo in tal modo la possibilità di dialogare con la pubblica amministrazione, risparmiando le code agli uffici. Oltre a partecipare a concorsi, ottenere certificati, prenotare visite mediche. Ma il sito del ministero non è stato in grado di reggere la quantità di richieste.
Alcuni aspetti critici...
Al di là di questi iniziali problemi tecnici, restano da chiarire alcuni aspetti.
  • Aprire questa casella significa accettare esplicitamente l'invio, da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, dei provvedimenti e degli atti che ci riguardano. Questo significa che il messaggio è dato per ricevuto nel momento in cui lo riceviamo, non quando lo leggiamo effettivamente. La casella va quindi consultata costantemente, pena il rischio di dimenticarsi qualche adempimento.
  • La Pec serve a poco se non sia ha la firma digitale (posso inviare un'istanza con raccomandata a.r., ma se non è firmata che valore avrà?).
  • Al contrario di quelle disponibili sul mercato, la Pec governativa può essere utilizzata solo per le comunicazioni con la pubblica amministrazione.
  • Peccato che poi le amministrazioni regionali e locali (quelle più vicine al cittadino) siano molto indietro nell'adozione e nell'uso della Pec.

Mercoledì, 9 Dicembre, 2009 - 18:04

Laviamoci le mani... ma solo in senso letterale!

PEr opportuna informazione.
L'articolo è tratto da Altro consumo.
http://www.altroconsumo.it/infezioni-ospedaliere-s261373/nm-newsletter-p250293/prm_id_c/3091.htm

Cordiali saluti
Antonella Fachin
---------------------------

Infezioni ospedaliere

Laviamoci le mani
Articolo pubblicato su Test Salute 82, ottobre 2009
Se il personale sanitario si lavasse frequentemente le mani, in Italia si potrebbero potenzialmente prevenire tra i 1.350 e i 2.100 decessi ogni anno.
Ma non è un problema solo nostro. Pochi anni fa Liam Donaldson, al vertice del sistema sanitario inglese, indicava nel rapporto annuale 2006 sulla sanità On the State of public Health due priorità da affrontare: la carenza di organi per il trapianto e la scarsa igiene delle mani negli ospedali.
Può stupire che due problemi così differenti siano accostati, ma in realtà è così: le mani sporche sono la causa principale di un problema molto grave, quello delle infezioni contratte nei luoghi dove si dovrebbe guarire. Se negli ospedali tutti - medici, infermieri, ausiliari… ma anche i malati e i visitatori - si lavassero frequentemente e accuratamente le mani, ci si ammalerebbe meno, durante i ricoveri. Basterebbe questa semplice pratica a ridurre in Italia e nel mondo l'incidenza delle infezioni ospedaliere, che ogni giorno colpiscono migliaia di persone. "Tutti" significa innanzitutto i medici e gli infermieri, che sono a contatto diretto con i pazienti e con gli attrezzi sanitari. Ma non solo. Anche l'igiene di chi è ricoverato e dei visitatori è fondamentale. Non c'è sempre bisogno di tecnologie avanzate o ristrutturazioni ambientali drastiche: l'esperienza dimostra che anche solo programmi efficaci di controllo dell'igiene sono in grado di ridurre di un terzo, in Italia, le infezioni ospedaliere.
E il primo passo, il più semplice, immediato ed efficace, è lavarsi correttamente e spesso le mani. Lo ribadisce anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha da poco lanciato una nuova iniziativa: "Save lives: clean your hands" (Salva vite: lavati le mani).Il progetto punta a far promuovere il lavarsi spesso le mani in 5.000 ospedali in Europa, entro il 2010.
Problema globale
In Italia, tra il 5 e l'8% dei pazienti ricoverati in ospedale viene colpito da un'infezione durante la degenza. Negli Stati Uniti (dati Oms 2005) sono circa 2 milioni le infezioni ospedaliere all'anno, 80 mila le morti. Se si guarda all'Europa si contano 50 mila morti all'anno.
Quando si parla di "infezione ospedaliera", si indicano infezioni che non erano presenti al momento del ricovero e che compaiono entro 48 ore dall'entrata del paziente nel centro di cura, ma anche dopo la dimissione, se si tratta di infezioni con un tempo d'incubazione maggiore. A contagiare il paziente possono essere altri pazienti, gli operatori sanitari, le condizioni igieniche della struttura. E i microrganismi responsabili sono diversi e cambiano con il tempo.
In gioco, oltre alla sicurezza dei pazienti, c'è l'impatto economico. Un'infezione ospedaliera porta infatti a un prolungamento del ricovero e quindi a un aumento dei costi. In Europa la spesa si aggira tra i 13 e i 24 miliardi di euro. In Italia si è calcolato che lo sviluppo di un'infezione ospedaliera raddoppia i costi legati a un paziente per il Servizio sanitario.
Antibiotici meno efficaci
A complicare le cose c'è anche la sempre più diffusa resistenza agli antibiotici acquisita dai microrganismi che causano le infezioni: i batteri infatti possono avere o acquisire con il tempo la capacità di resistere al farmaco e questo rende la terapia più difficile e anche più costosa. L'Earss (sistema europeo di sorveglianza contro la resistenza agli antimicrobici), creato dalla Commissione Europea, prevede nei prossimi dieci anni un ulteriore declino dell'efficacia degli antibiotici. Le cause? Aumento generale dell'uso di antibiotici, diffusione di nuove infezioni e sviluppo di altri ceppi resistenti, anche a causa delle sempre maggiori occasioni di trasmissione per la facilità con cui oggi le persone viaggiano in tutto il mondo.
Servono maggiori misure di controllo
È ormai dimostrato che il controllo e la conseguente riduzione delle infezioni negli ospedali è ampiamente possibile e molte esperienze lo hanno dimostrato.Ci sono diverse mosse che ospedali e pazienti possono fare per arginare il fenomeno e le autorità di controllo possono e devono fare la loro parte.
L'Europa lo scorso gennaio nel proporre alcune raccomandazioni sulla sicurezza dei pazienti ha parlato esplicitamente di prevenzione e lotta contro le infezioni ospedaliere, lasciando però ancora troppo spazio all'iniziativa dei singoli stati membri. In Italia da oltre vent'anni ci sono norme e linee guida sulla sorveglianza e il controllo.
Dal 1985 la legge, poco rispettata ancora oggi, prevede la presenza in ogni ospedale di un Comitato di Controllo per le infezioni (CIO), di un'infermiera addetta, di un medico epidemiologo e di rapporti periodici sul tasso di infezioni.
Con il tempo alcune Regioni si sono attivate, ma c'è ancora molta disomogeneità, tra zona e zona e anche tra ospedale e ospedale nella stessa area.
Le norme dunque ci sono, ma poi, se si guarda la vita reale sono ancora troppo pochi gli ospedali che hanno un comitato di controllo delle infezioni, che hanno una figura professionale addetta a questo e che al momento del ricovero informano esplicitamente il paziente che tra i rischi legati alla permanenza c'è anche quello, non remoto, di essere colpiti da un'infezione ospedaliera.
Consigli utili. Facile da fare, importante per prevenire
Bastano precauzioni semplicissime per contribuire a ridurre il rischio di infezioni in ospedale. Il ruolo dei parenti e degli amici in visita è importante.
Per il paziente ricoverato:
*       lavarsi bene e spesso le mani durante il ricovero;
*       mantenere un'igiene personale rigorosa;
*       chiedere informazioni sul tasso di infezioni nell'ospedale e su cosa fare per prevenirle;
*       segnalare senza timidezza anomalie dell'igiene (al medico o alla caposala);
*       chiedere chi è il referente per le infezioni nella struttura.
Per gli amici in visita:
*       non andare in ospedale se si ha raffreddore, tosse, influenza e in generale qualsiasi disturbo contagioso, anche lieve;
*       lavarsi bene le mani sia prima di andare in ospedale, sia dopo;
*       durante la visita, evitare di toccarsi naso, bocca, capelli;
*       rispettare scrupolosamente le consuete norme igieniche: non bere dalla stessa bottiglia del malato, non usare il suo bicchiere né le sue posate né il suo tovagliolo, non finire i suoi cibi né le sue bevande;
*       non portare nessun tipo di animale (del resto generalmente non sono ammessi); sarebbe bene ridurre anche le visite da parte di bambini e ed evitare del tutto quelle di neonati e bambini molto piccoli;
*       se si porta frutta fresca al malato, lavarla molto bene; in generale, curare attentamente l'igiene di qualsiasi cibo si porti al malato; non è particolarmente consigliabile portare fiori.
Informarsi e segnalare.
Per segnalare possibili anomalie e per capire il livello di organizzazione dell'ospedale riguardo alle infezioni è bene anche sapere cosa dovrebbero fare gli ospedali e gli operatori sanitari:
*       le strutture devono formare il personale sull'igiene e mantenere un'adeguata struttura, dal punto di vista igienico;
*       in ogni ospedale dovrebbe essere presente un Comitato di Controllo per le infezioni (CIO), di un'infermiera addetta al controllo delle infezioni ogni 250 posti letto, di un medico epidemiologo e di rapporti periodici sul tasso di infezioni.
Come funziona il contagio. Attenzione a chi è più a rischio
Ci sono differenti tipi di infezioni che si possono prendere in ospedale, così come ci sono pazienti più a rischio di altri e molti meccanismi di trasmissione.
Tipo di infezioni. Le infezioni ospedaliere più frequenti sono:
*       al tratto urinario (30-35%);
*       alla ferita chirurgica (15-20%);
*       all'apparato respiratorio (polmoniti) (15%);
*       sistemiche (10%), cioè che riguardano più organi.
In aumento le batteriemie, cioè la presenza di batteri nel sangue.
Fattori di rischio. I pazienti più a rischio sono i malati con le difese immunitarie ridotte:
*       per l'età: neonati, prematuri e anziani;
*       per aver subito numerosi interventi medici e procedure invasive per la diagnosi e la terapia (intubazioni, endoscopie...), che aumentano il rischio di venire a contatto con i batteri responsabili delle infezioni;
*       perché sono affetti da malattie che riducono le difese immunitarie (anemie, neoplasie, leucemie, insufficienza renale...)
Meccanismi di trasmissione
*       Contatto diretto, soprattutto con le mani, tra persona malata e sana.
*       Contatto indiretto, attraverso uno strumento medico contaminato o un veicolo (sangue, cibo).
*       Lo starnuto o la tosse di una persona infetta possono contagiare un paziente suscettibile che si trova a 50 cm- 1 metro (contatto attraverso goccioline di saliva).
*       Per via aerea: i microrganismi presenti nell'aria possono veicolare infezioni a distanza.
I microrganismi responsabili. Sono numerosi i microrganismi che possono essere colpevoli. Sono due quelli che al momento preoccupano maggiormente:
*       lo stafilococco aureo meticillina-resistene (MRSA), per la sua resistenza agli antibiotici;
*       il Clostridium Difficile (C. Difficile), per la gravità delle infezioni che provoca.
In entrambi i casi la trasmissione avviene soprattutto attraverso le mani contaminate e per questo la prima e più efficace misura per contenere queste infezioni è l'igiene scrupolosa delle mani da parte degli operatori sanitari.
Gioca d'anticipo. Più informati, più attivi
Le infezioni ospedaliere, quelle che colpiscono un paziente mentre è ricoverato, sono una complicazione sempre più frequente: migliaia di persone muoiono di questo ogni giorno al mondo e l'impatto economico è sempre più significativo.
In Italia si sono fatti passi avanti, con progetti di monitoraggio, norme che prevedono centri e professionisti specifici negli ospedali e iniziative per sensibilizzare sull'importanza dell'igiene delle mani. Se tutto funzionerà come è scritto sulla carta i vantaggi saranno su molti fronti.
Ma non servono solo le norme, è necessaria una maggior informazione e diffusione delle conoscenze. I pazienti devono sapere cosa possono e devono aspettarsi al momento del ricovero. Devono poter essere certi che il medico che li visita si sia lavato le mani nel modo corretto. Dall'altra parte gli operatori sanitari devono sapere che possono essere presi in flagrante da una rete di controlli. Devono sapere che qualsiasi paziente può chiedere chi è l'addetto al controllo delle infezioni nella struttura e non devono stupirsi, o peggio chiedersi di cosa si sta parlando, ma essere in grado di dare una risposta.

Mercoledì, 4 Novembre, 2009 - 15:21

Condominio. Limitazioni nell'uso dell'appartamento e regolamento

Condominio. Limitazioni nell'uso dell'unita' immobiliare e regolamento
2 novembre 2009 
tratto da:
http://avvertenze.aduc.it/condominio/condominio+limitazioni+nell+uso+dell+unita_16602.php

E’ usuale che il regolamento di condominio contenga delle limitazioni alle facoltà d’uso delle unità immobiliari di proprietà esclusiva.

Si pensi al divieto di possedere cani o gatti, a quello di adibire il locale a circolo ricreativo o ad attività ristorativa o ancora, più in generale, al divieto di utilizzo dell’unità immobiliari in modo tale da recare disturbo alla tranquillità delle persone.
E’ lecito tutto questo?
La Cassazione, con la sentenza n. 20237 del 18 settembre 2009, torna ad occuparsi dell’argomento. Risultato: i divieti d’utilizzo sono leciti purché siano espressamente previsti e siano contenuti in un regolamento condominiale di origine contrattuale accettato da tutti i condomini al momento dell’acquisto dell’unità immobiliare.
Vale la pena ricordare che si è soliti distinguere due tipi di regolamento:
a) quello così detto assembleare (art. 1138 c.c.) per la cui adozione è sufficiente una votazione a maggioranza dell’assemblea di condominio. Questo tipo di regolamento, per legge, può, esclusivamente, disciplinare l’uso delle parti comuni, il decoro dello stabile, l’amministrazione delle parti comuni e la ripartizione delle spese secondo i criteri previsti dalla legge (artt. 1123, 1126 c.c.);
b) quello così detto contrattuale, il quale altro non è che un contratto tra tutti i condomini. Tale accordo, prevedendo l’assenso di tutti i partecipanti al condominio, può contenere delle limitazioni alle facoltà d’uso delle unità immobiliari. Solitamente un regolamento del genere è inserito dal costruttore nei singoli atti d’acquisto degli appartamenti. Nel caso di vendite successive alla prima (ossia a quello costruttore-primo acquirente) il regolamento, per essere valido nei confronti degli ulteriori acquirenti, deve essere inserito, o quanto meno richiamato, nei relativi rogiti.
Quando le clausole limitatrici delle facoltà d’uso sono legittime?
Secondo la Suprema Corte di Cassazione “le restrizioni alle facoltà inerenti alla proprietà esclusiva contenute nel regolamento di condominio di natura contrattuale, devono essere formulate in modo espresso o comunque non equivoco in modo da non lasciare alcun margine d’incertezza sul contenuto e la portata delle relative disposizioni.” (Cass. 20 luglio 2009, n. 16832).
Chiarito ciò vale, quindi, la pena domandarsi: quando le clausole possono dirsi formulate in modo chiaro?
La sentenza n. 20237 del Supremo Collegio torna sull’argomento ribadendo quanto più volte affermato. Secondo i giudici di legittimità, infatti,  i divieti e le limitazioni […] possono essere formulati nel regolamento sia mediante la elencazione delle attività vietate (in tal caso, al fine di stabilire se una determinata destinazione sia vietata o limitata, basterà verificare se la destinazione stessa sia inclusa nell'elenco) sia mediante riferimento ai pregiudizi che si ha intenzione di evitare (in questo secondo caso, naturalmente, al fine suddetto, è necessario accertare la idoneità in concreto della destinazione contestata a produrre gli inconvenienti che si vollero evitare)" (Cass., n. 1560 del 1995; Cass., n. 9564 del 1997; Cass., n. 11126 del 1994)” (così Cass. 18 settembre 2009 n. 20237).
In poche parole, sarà legittimo tanto il divieto espresso (es. “è vietato possedere qualunque genere di animali in appartamento”), tanto quello che vieta un pregiudizio in generale (es. “è vietato svolgere attività che rechino disturbo alla tranquillità dello stabile”).
Nel primo caso si potrà chiedere automaticamente il rispetto della norma violata, pretendendo l’allontanamento dell’animale dal condominio; nella seconda ipotesi sarà necessaria una valutazione in concreto della violazione del divieto di recare disturbo; in sostanza si dovrà aprire un contenzioso.
E’ evidente che l’elencazione delle attività vietate sia, in termini di certezza, la migliore e metta al riparo da azioni giudiziarie molte volte dettate più da contrasti tra vicini che da effettive lesioni di diritti.
Mercoledì, 4 Novembre, 2009 - 15:16

Disabili: agevolazioni fiscali e no

Disabili: agevolazioni fiscali e non
Prima di elencare le agevolazioni di cui possono godere i disabili, e' bene riportare le definizioni di legge che inquadrano i soggetti aventi diritto.
Non esiste una definizione univoca della disabilita'. L'organizzazione mondiale della sanita' (OMS) offre una lettura molto ampia del concetto, dove disabilita' e' una qualsiasi condizione di limitazione delle capacita' funzionali -intese come fisiologiche e/o psicologiche- e di partecipazione sociale vissuta dall'individuo, nell'ambiente dove vive, in conseguenza al proprio stato di salute (si veda la "classificazione Internazionale del funzionamento, della disabilita' e della salute", "ICF", del Maggio 2001).
Tuttavia, al di la' di questa ampia visione, utilizzabile in determinati ambiti, ai fini del godimento delle agevolazioni di cui trattiamo in questa scheda sono rilevanti le definizioni della legge italiana.
Legge 104/1992 art.3: e' persona handicappata
1. colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacita' complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravita'.
Ai fini del godimento delle agevolazioni, rientrano in questa categoria i disabili con handicap psichico o mentale, quelli con grave limitazione della capacita' di deambulazione o affetti da pluriamputazioni nonche' quelli con ridotte o impedite capacita' motorie.
Legge 138/2001 art.2/3/4: e' persona non vedente il soggetto colpito da cecita' totale o cecita' parziale, nonche' gli ipovedenti gravi.
Sono ciechi totali
a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
b) coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;
c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 3 per cento
Sono ciechi parziali
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 10 per cento.
Sono ipovedenti gravi
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 30 per cento.
(si veda anche Circolare agenzia entrate 72/2001)
Legge 68/1999: e' persona sordomuta quella colpita da sordita' dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata (legge 68/1999 art.1).
(si veda anche Circolare agenzia entrate 72/2001)
Per usufruire dei benefici, la situazione di handicap deve risultare certificata dalle apposite commissioni pubbliche presso le ASL -commissioni per l'accertamento dell'handicap- che rilasciano delle certificazioni o dei verbali (a seconda del tipo di disabilita').
DEDUZIONE FISCALE SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DI DISABILI GRAVI
Sono interamente deducibili dal reddito complessivo le spese mediche (spese relative a prestazioni di medici generici e acquisto medicinali) nonche' le spese per l'assistenza personale (assistenza infermieristica, riabilitativa, assistenza di base, etc.) sostenute dai disabili con grave e permanente invalidita' o menomazione (vedi in premessa, la legge104/92 art.3) o dai familiari per loro conto.
In caso di ricovero in una struttura di assistenza sono deducibili esclusivamente le spese mediche e paramediche di assistenza specifica. Non puo' essere quindi dedotta l'intera retta pagata ma solo una parte, che deve ovviamente essere indicata distintamente nella documentazione rilasciata dalla struttura.
Nota: Le spese sanitarie specialistiche (analisi, visite specialistiche, operazioni chirurgiche) godono invece della detrazione fiscale del 19% sulla parte eccedente i 129,11 euro effettuata non sul reddito ma sull'imposta lorda dovuta.
Fonte normativa: Dpr 917/86 artt.10 e 15
DETRAZIONE FISCALE PER FIGLI DISABILI
Sono detraibili dall'imposta lorda dovuta in sede di dichiarazione dei redditi:
- euro 1.020 per ogni figlio portatore di handicap, compresi quelli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, che sia fiscalmente a carico;
- euro 1.120 nei casi suddetti quando il figlio abbia meno di tre anni.
A questi importi si aggiungono 200 euro per ogni figlio se i figli totali sono tre o piu' .
Il calcolo di queste detrazioni non e' semplice, in realta'. Quelle suddette sono infatti "teoriche", e la reale cifra detraibile diminuisce al crescere del reddito fino ad annullarsi se lo stesso arriva a 95.000 euro. Per determinare la detrazione si deve moltiplicare la detrazione teorica per un coefficiente che vien fuori dividendo la cifra residua tra 95.000 e il proprio reddito (95.000 meno il proprio reddito) e 95.000.
Per maggiori dettagli, anche sulla ripartizione della detrazione tra genitori in casi particolari come la separazione, si veda l'articolo di legge sotto riportato o la guida dell'agenzia delle entrate, entrambi inseriti tra il link utili in calce a questa scheda.
Fonte normativa: D.p.r.917/86 art.12 comma 1 lettera c
DETRAZIONE FISCALE ACQUISTO VEICOLI
Sono detraibili dall'imposta lorda dovuta in sede di dichiarazione dei redditi:
- 19% delle spese per l'acquisto di veicoli, usati o nuovi, anche se prodotti in serie ed adattati in funzione delle suddette limitazioni.
Questa detrazione e' usufruibile dai disabili con ridotte o impedite capacita' motorie, da quelli con gravi limitazioni della capacita' di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, nonche' dai disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennita' di accompagnamento. Per le ultime tre categorie non e' necessario che il veicolo sia adattato (al contrario, lo deve essere se il veicolo e' acquistato da un disabile motorio, vedi nota *).
Alla stessa detrazione sono anche soggetti gli acquisti di soli autoveicoli da parte di soggetti non vedenti o sordomuti (per le definizioni vedi in premessa).
Il limite della spesa su cui calcolare la detrazione e' di 18.075,99 euro, da cui va tolto il rimborso assicurativo nei casi in cui risultasse che il veicolo e' stato rubato e non ritrovato. Il documento comprovante la spesa deve essere intestato al disabile (se questi ha reddito superiore a 2.840,51 euro) o alla persona di famiglia della quale egli risulti a carico.
La detrazione puo' essere goduta una sola volta in quattro anni per un solo veicolo, salvi i casi in cui lo stesso risulti nel frattempo cancellato al PRA. In alternativa, essa puo' essere ripartita in quattro quote annuali costanti e dello stesso importo.
Attenzione! Come per le agevolazioni inerenti l'Iva ridotta (vedi piu' avanti), anche in questo caso valgono le specifiche dettate dalla Finanziaria 2007, ovvero:
- se il veicolo viene venduto o donato prima che siano decorsi due anni dall'acquisto, e' dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse. Questa limitazione non riguarda i disabili che, in seguito a mutate necessita' dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti;
- le agevolazioni sono riconosciute a condizione che i veicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei soggetti portatori di handicap.
Sono compresi
- autovetture;
- motoveicoli e autoveicoli per trasporto promiscuo;
- motoveicoli e autoveicoli per trasporti specifici dei disabili;
- motocarrozzette;
- autocaravan.
(per le definizioni vedi d.lgs.285/92 art.53 comma 1 lettere b,c,f e art.54 comma 1 lettere a, c, f, m.
Note
- Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti e dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche dettate dal Ministero delle finanze.
- (*) Per gli adattamenti dei veicoli destinati ai disabili si vedano disposizioni del Ministero delle finanze e la circolare Agenzia delle entrate n.46/2001.
Fonte normativa: Dpr 917/1986 art.15 comma 1 lettera c. Vedi anche legge 388/2000 art.30 comma 7.
DETRAZIONE FISCALE ACQUISTO MEZZI PER ACCOMPAGNAMENTO, LOCOMOZIONE E SOLLEVAMENTO
Sono detraibili dall'imposta lorda in sede di dichiarazione dei redditi:
- il 19% delle spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento destinati ai soggetti con ridotte o impedite capacita' motorie permanenti (vedi la legge 104/92 art.3).
Sono incluse carrozzelle, stampelle, impianti di sollevamento, servoscala, etc.
La detrazione e' ripartibile in quattro quote annuali di pari importo se le spese eccedono, complessivamente, i 15.493,71 euro.
Nota: tra i "mezzi" necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida.
Fonte normativa: Dpr 917/86 art.15
DETRAZIONE FISCALE ACQUISTO AUSILI TECNICI ED INFORMATICI
Sono detraibili dall'imposta lorda dovuta in sede di dichiarazione dei redditi:
- 19% delle spese sostenute per acquistare sussidi tecnici ed informatici atti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti con ridotte o impedite capacita' motorie permanenti (vedi la legge 104/92 art.3),
Sono qui compresi le poltrone per i non deambulanti, gli apparecchi per il contenimento di fratture ed ernie o per la correzione dei difetti della colonna vertebrale, gli arti artificiali.
Tra i sussidi informatici vi sono fax, modem, computer, telefoni viva voce, schermi e tastiere particolari, etc.
La detrazione e' ripartibile in quattro quote annuali di pari importo se le spese eccedono, complessivamente, i 15.493,71 euro.
Fonte normativa: Dpr 917/86 art.15
ASSISTENZA IN AEROPORTO
I portatori di handicap, come tutti coloro che hanno difficolta' nell'uso del mezzo di trasporto aereo per qualsiasi disabilita' fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea, per motivi di eta', etc.) godono di assistenza particolare nel caso debbano prendere un aereo.
Esiste una tutela della compagnia aerea, in termini di diritti di imbarco, essenzialmente, e una tutela del gestore dell'aeroporto (per gli accessi alle varie aree).
Fonte normativa: Regolamento (CE) n. 1107/2006 riportato nella Carta dei diritti del passeggero: clicca qui
PROROGHE E BLOCCHI AI PROVVEDIMENTI DI SFRATTO per finita locazione
A fronte di un provvedimento di sfratto immobiliare per finita locazione (non per morosita' o inadempienza) l'inquilino portatore di handicap puo' chiedere al giudice una proroga che puo' arrivare fino a 18 mesi.
E' inoltre in atto un provvedimento di blocco degli sfratti (sempre quelli dati per finita locazione) per gli immobili che si trovano nei comuni capoluoghi di Provincia, nei Comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei Comuni ad alta tensione abitativa adibiti ad uso abitativo e occupati da soggetti che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone portatrici di handicap con invalidita' superiore al 66 per cento. Tale provvedimento prevede il blocco fino al 31/12/09.
Per dettagli e riferimenti normativi: clicca qui
SUCCESSIONI E DONAZIONI: SOGLIA PIU' ALTA PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA
La soglia/franchigia oltre la quale si calcolano le imposte di successione e donazione, nel caso di trasferimenti immobiliari a persone portatrici di handicap grave (ai sensi della legge 104/92), e' di 1 milione 500 mila euro.
Ricordiamo brevemente che le imposte applicabili sono del 4% nel caso di trasferimenti a coniugi e parenti in linea retta, 6% in caso di trasferimenti a fratelli e sorelle o ad altri parenti fino al quarto grado e agli affini in linea retta e collaterale fino al terzo grado, e dell'8% per i trasferimenti ad altri soggetti.
Per dettagli e riferimenti normativi: successione - donazione
ESENZIONE ICI SULLA PROPRIA CASA PER CHI E' IN CASA DI CURA
Per il disabile proprietario di un immobile che pero' risiede in una casa di cura, e' facile che il Comune preveda la possibilita' di non perdere i benefici "prima casa" (che, ricordiamo, in questo caso e' intesa come casa di abitazione, residenza), relativi all'ICI, ovvero l'esenzione totale.
Per approfondimenti: clicca qui
IVA RIDOTTA SU ACQUISTO POLTRONE, CARROZZINE, SERVOSCALA
E' applicabile l'iva al 4% anziche' al 20% sugli acquisti di poltrone, veicoli simili anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche, effettuati per soggetti con ridotte o impedite capacita' motorie.
Fonte normativa: Dpr 633/72 Tabella A parte II n.31
IVA RIDOTTA SU ACQUISTO AUSILI TECNICI ED INFORMATICI
Gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti (visive, uditive, del linguaggio, etc.), nonche' i sussidi tecnici ed informatici volti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori handicap (vedi legge 104/92 art.3) sono assoggettati ad iva 4%.
Vi rientrano tutte le protesi e le apparecchiature meccaniche od elettriche atte ad aiutare il soggetto, anche nella sua comunicazione scritta (come fax, modem, computer, telefoni viva voce, schermi e tastiere particolari, etc.), e nel movimento.
Fonte normativa: D.l.202/1989 divenuto Legge 263/1989 e D.l. 669/1996 divenuto Legge 30/1997 art. 2 comma 9
IVA RIDOTTA SU ACQUISTO VEICOLI
E' applicabile l'iva al 4% anziche' al 20% sull'acquisto di motoveicoli e autoveicoli (di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se a benzina, e fino a 2800 cc se diesel), nuovi od usati compresi optional.
Questa detrazione e' usufruibile dai disabili con ridotte o impedite capacita' motorie, da quelli con gravi limitazioni della capacita' di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, nonche' dai disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennita' di accompagnamento (vedi definizioni in premessa). Per le ultime tre categorie non e' necessario che il veicolo sia adattato.
Alla stessa agevolazione sono soggetti gli acquisti di soli autoveicoli (di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se a benzina, e fino a 2800 cc se diesel) da parte di soggetti non vedenti o sordomuti.
Sono incluse
- autovetture
- autoveicoli e motoveicoli per trasporto promiscuo
- autoveicoli e motoveicoli per trasporti specifici dei disabili
- motocarrozzette
(per le definizioni vedi codice della strada -d.lgs. 285/92- art.54 comma 1, lettere a, c, f ed art. 53 comma 1, lettere b, c, f)
L'agevolazione si puo' applicare, senza limiti di valore, una volta ogni quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto), salvo riottenere il diritto al beneficio in caso di cancellazione, prima dei quattro anni, del veicolo dal PRA.
L'acquisto dev'essere fatto a nome del disabile o del famigliare di cui questi risulta a carico. Non godono della riduzione gli acquisti fatti da societa', cooperative, enti pubblici e privati, pur se inerenti veicoli destinati al trasporto dei disabili. La legge finanziaria 2007 ha specificato infatti che le agevolazioni relative ai veicoli sono riconosciute a condizione che gli stessi siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei soggetti portatori di handicap.
In caso di vendita o di donazione delle vetture per le quali si e' beneficiato dell'agevolazione prima che siano decorsi due anni dall'acquisto, e' dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse. Questa limitazione non riguarda i disabili che, in seguito a mutate necessita' dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti. Essa non riguarda nemmeno gli eredi del disabile che, ereditato il veicolo, decidano di venderlo prima che sia decorso il biennio dall'acquisto (Risoluzione Agenzia entrate 136/2009).
L'iva ridotta al 4% e' applicabile anche a prestazioni di officine volte ad adattare i veicoli, anche non nuovi, gia' posseduti dal disabile, compreso l'acquisto di accessori e strumenti necessari per l'adattamento.
Fonte normativa: Dpr 633/72 Tabella A parte II n.31 e Legge finanziaria 2007 (296/2006) art.1, commi 28,29, 36, 37 e 63. La disposizione e' contenuta anche nella Legge 449/1997 art.8 comma 3. Vedi anche legge 388/2000 art.30 comma 7.
ESENZIONE BOLLO AUTO
La legge prevede l'esenzione dal pagamento del bollo (tassa automobilistica) per i veicoli destinati ai soggetti portatori di handicap o invalidi.
L'esenzione riguarda veicoli di cilindrata fino a 2000 cc se a benzina e 2800 cc se diesel ed e' usufruibile dai disabili con ridotte o impedite capacita' motorie, da quelli con gravi limitazioni della capacita' di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, nonche' dai disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennita' di accompagnamento (vedi definizioni in premessa). Per le ultime tre categorie non e' necessario che il veicolo sia adattato.
Alla stessa sono anche soggetti gli acquisti di autoveicoli da parte di soggetti non vedenti o sordomuti.
Sono compese:
- autovetture
- autoveicoli e motoveicoli per trasporto promiscuo
- autoveicolo e motoveicoli per trasporti specifici
- motocarrozzette
(per le definizioni vedi codice della strada -d.lgs. 285/92- art.54 comma 1, lettere a, c, f ed art. 53 comma 1, lettere b, c, f)
Tale beneficio riguarda un solo veicolo ed e' goduta dall'intestatario dello stesso, sia esso il soggetto portatore di handicap/invalido o persona cui questi e' fiscalmente a carico.
Per godere dell'esenzione va inviata una domanda agli appositi uffici tributi regionali o agli uffici ACI (uffici provinciali o delegazioni), entro 90 gg dalla scadenza del pagamento non effettuato.
Riferimenti normativi: Dpr 39/1953 art.17 comma 1 e Legge 449/1997 art.8 comma 7. Vedi anche legge 388/2000 art.30 comma 7.
Approfondimenti pratici (per ogni regione) si trovano sul sito dell'ACI:clicca qui
ESENZIONE IMPOSTA DI TRASCRIZIONE
Per passaggi di proprieta' dei veicoli detti sopra (vedi applicazione Iva ridotta per acquisto ed esenzione bollo) e' prevista esenzione dall'imposta di trascrizione al PRA, dalle addizionali provinciali nonche' dall'imposta di registro.
Fonte normativa: Legge 449/1997 art.8 comma 4
CIRCOLAZIONE E SOSTA
In merito alla circolazione e alla sosta dei disabili si veda la scheda
INVALIDITA': RICONOSCIMENTO, CONTRASSEGNO INVALIDI E PARCHEGGI RISERVATI: clicca qui
Merita riportare, sull'argomento, una piccola serie di pronunce della Cassazione.
- Sostare sulle strisce e' vietato anche se si e' in possesso di un contrassegno per gli invalidi (sentenza 25388/2007). Anche coloro che utilizzano autoveicoli per il trasporto di invalidi e in possesso dello specifico contrassegno devono rispettare il divieto di sosta in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, in quanto il legislatore ha accordato a tale violazione una presunzione di intralcio e pericolo alla circolazione (art.158 e 159 c.d.s.).
- Il permesso invalidi e' valido in tutta Italia (sentenza 719/2008). Il contrassegno invalidi per la circolazione stradale ha valore nelle zone a traffico limitato su tutto il territorio nazionale: non e' vincolato al Comune di emissione ne' deve contenere il numero di targa del veicolo su cui viaggia il titolare del permesso, l’unica condizione per poter accedere a tali zone e' che il contrassegno sia esposto sulla parte anteriore del veicolo.
- Gli invalidi pagano la sosta nei parcheggi a strisce blu (sentenza 21271/2009). Il disabile che parcheggia nelle aree a pagamento (strisce blu) perche' non ha trovato posto nei parcheggi a lui dedicati, e' tenuto al pagamento del corrispettivo per la sosta. Cio' in quanto l'esonero previsto dalla legge (c.d.s. art. 188 comma 3, e Dpr 503/1996 art. 11 comma 1) riguarda soltanto parcheggi a tempo limitato e le limitazioni della sosta disposte dalle autorita' competenti. Non c'e' alcuna norma che estenda l'esenzione ai parcheggi a pagamento, e i due casi (parcheggi a tempo limitato e parcheggi a pagamento) sono diversi, alternativi.
LINK UTILI
Le norme
- Dpr 917/86: clicca qui
- Carta diritti del passeggero: clicca qui
- Circolare Agenzia entrate 72/2001
- Circolare Agenzia entrate 46/2001
per saperne di piu'...
- Utile Guida dell'Agenzia delle entrate, anche per verificare la documentazione da conservare e/o presentare al venditore: clicca qui
- Sito del Governo: clicca qui
- Schede collegate
- INVALIDITA': RICONOSCIMENTO, CONTRASSEGNO INVALIDI E PARCHEGGI RISERVATI: clicca qui
- L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: clicca qui
- L'INVALIDITA' CIVILE: clicca qui
Mercoledì, 7 Ottobre, 2009 - 10:08

Condominio. Il conflitto d’interessi ...

Il condominio di Alessandro Gallucci
5 ottobre 2009 9:16
 Spesso ci si chiede se il concetto di conflitto d’interessi trovi applicazione anche in campo condominiale. Le disposizioni di legge, dettate in materia di condominio negli edifici, non disciplinano tale questione. Una sentenza della Corte di Cassazione, la n. 18192 del 10 agosto 2009, torna ad affrontare l’argomento ribadendo quello che è l’orientamento giurisprudenziale predominante.
Vale la pena, quindi, capire:
a) che cosa si debba intendere per conflitto d’interessi;
b) quale disciplina sia applicabile in relazione al condominio;
c) quando tale disciplina trova applicazione;
d) quali sono le conseguenze di una deliberazione adottata con il voto di un condomino in conflitto d’interessi.
Innanzitutto, con la locuzione conflitto d’interessi, con riferimento al condominio negli edifici, si indica quella situazione in cui l’interesse individuale di un soggetto è contrasto con l’interesse collettivo della compagine condominiale.
Un esempio chiarirà questo concetto. Si pensi all’assemblea condominiale convocata per decidere sulle eventuali azioni giudiziarie da intraprendere contro Tizio, proprietario di un’unità immobiliare sita nel condominio. In questi casi, è del tutto evidente che il condomino avrà un interesse diametralmente opposto (ossia quello di non iniziare la causa) rispetto a quello della compagine condominiale che potrebbe, invece, propendere per dare inizio ad una lite. L’espressione di voto di Tizio, quindi, potrebbe influenzare l’esito della votazione. Lo stesso può dirsi con riferimento alla votazione relativa alla conferma o revoca dell’amministratore in quei casi in cui l’incarico è assunto da un condomino (c.d. amministratore interno).
Il codice civile, però, non dà una risposta diretta a tali questioni, sicché si è posto il problema d’individuare le norme applicabili. La Corte di Cassazione, in diverse circostanze, ha evidenziato che anche in materia condominiale si applica l’art. 2373 c.c. che disciplina il conflitto d’interessi con riferimento al diritto societario. Come ha sottolineato questa Corte: “sulla base di un'interpretazione estensiva dell'art. 2373 CC -giustificata dall'identità di ratio e dai notevoli punti d'identità delle due situazioni giuridiche, caratterizzate entrambe dalla posizione conflittuale in cui l'interesse del singolo (socio o condomino) si pone rispetto a quello generale (della società o del condominio) e dell'esigenza d'attribuire carattere di priorità alla tutela di quest'ultimo- questa Corte ha, dunque, già con la sentenza 28.1.1976 n. 270, affermato l'applicabilità, in tema di computo delle maggioranze assembleari condominiali, del disposto della richiamata norma, riguardante il conflitto d'interessi in materia d'esercizio del diritto di voto del socio nelle deliberazioni assembleari delle società per azioni, enunciando conseguentemente il principio per cui, ai fini del detto computo, non si debba tener conto del voto del condomino (o dei condomini) titolari (in relazione, sempre, all'oggetto della deliberazione) d'un interesse particolare contrastante, anche solo virtualmente, con quello degli altri condomini” (Cass. n. 10683/02). Ciò significa che quando un condomino si trova in una situazione di conflitto d’interessi non potrà partecipare alla votazione in relazione alla quale tale conflitto si manifesta. La sua quota millesimale dovrà, però, essere tenuta in considerazione ai fini della costituzione dell’assemblea.
Che cosa accade se un condomino, che non è in una posizione di conflitto, concede la propria delega ad un proprio vicino di casa che, invece, lo è? La sentenza n. 18192 del 2009 si occupa proprio di questa fattispecie. Più di ogni commento vale la pena riportare la parte della sentenza che interessa. Secondo la Cassazione, infatti, in caso di conflitto di interessi fra un condomino ed il condominio “qualora il condomino in conflitto di interessi sia stato delegato da altro condomino ad esprimere il voto in assemblea, la situazione di conflitto che lo riguarda non è estensibile aprioristicamente al rappresentato, ma soltanto allorché si accerti, in concreto, che il delegante non era a conoscenza di tale situazione, dovendosi, in caso contrario, presumere che il delegante, nel conferire il mandato, abbia valutato anche il proprio interesse -non personale ma quale componente della collettività- e lo abbia ritenuto conforme a quello portato dal delegato” (Cass. 18192/09). In poche parole, il voto espresso dal delegato in ragione della delega conferitagli si presume valido, salvo prova contraria.

Quali sono le conseguenze nel caso di una deliberazione assunta con il voto di un condomino in conflitto d’interessi?
Prima di ogni cosa è necessario valutare il peso specifico del singolo voto in relazione alle delibera. A norma dell’art. 2373 c.c., infatti, la deliberazione è impugnabile qualora “non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza” senza il voto di chi avrebbe dovuto astenersi. Bisognerà, quindi, verificare che il voto espresso dal condomino che avrebbe dovuto astenersi non sia stato determinante in relazione a quella delibera. Qualora il voto dovesse risultare decisivo, la deliberazione sarebbe impugnabile.
In assenza di precise indicazioni normative, facendo riferimento alla sentenza di Cassazione n. 4806/05 (su annullabilità e nullità delle deliberazioni), è possibile affermare che si è di fronte ad un vizio che comporta l’annullabilità della deliberazione; infatti, se senza il voto del condomino in conflitto la deliberazione non sarebbe stata adottata, si avrà una deliberazione adottata “con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale”, come tale impugnabile nel termine di 30 giorni.

Articolo pubblicato su:

Quindicinale telematico sulle politiche dei consumatori. Per conoscere ed aver coscienza dei propri diritti, per combattere le arroganze di ogni tipo
Edito da Aduc, Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori
Redazione: Via Cavour 68, 50129 Firenze
Tel: 055.290606 - Fax: 055.2302452
Mercoledì, 30 Settembre, 2009 - 14:53

Vittoria degli utenti di Aprilia:l'acqua resta pubblica!

Una grande vittoria degli utenti del Comune di Aprilia per la salvaguardia della gestione pubblica dell’acqua potabile: per il Consiglio di Stato (massimo giudice amministrativo) i comuni NON sono tenuti a sottoscrivere le convenzioni con i gestori privati!
I Comuni hanno il POTERE di approvare oppure NO la convenzione con il gestore del servizio idrico integrato.
La sentenza ha ribadito la AUTONOMA legittimazione ad agire e a ricorrere dei SINGOLI UTENTI di un “servizio  pubblico di assoluta necessità quale è quello inerente la gestione e la distribuzione delle risorse idriche”. Ciò anche in base all’art. 2 del Decreto legislativo 6.9.2005 n. 206 (Codice del consumo) secondo cui:
“Art. 2 – Diritti dei consumatori
1. Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne è promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.
2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:
a) alla tutela della salute;
b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;
c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;
d) all’educazione al consumo;
e) alla correttezza, alla trasparenza ed all’equità nei rapporti contrattuali;
f) alla promozione e allo sviluppo dell’associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
g) all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.”
E’ un precedente importante per tutti i Comuni e utenti italiani.
Cari saluti a tutti/e
Antonella Fachin

Consigliere di Zona 3
Capogruppo Uniti con Dario Fo per Milano
---------- Messaggio inoltrato ----------
Da: alberto de monaco <albertodemo1@inwind.it>
Date: 23 settembre 2009 22.56
Oggetto: [noturbogas-aprilia] Comunicato stampa comitato acqua pubblica aprilia- NO CONVENZIONE? NO PARTY !!!
A:  
Comitato Cittadino Acqua Pubblica Aprilia
www.acquabenecomune.org/aprilia
Comunicato stampa del  23 Settembre 2009
NO CONVENZIONE? NO PARTY!!!
Con sentenza n.5501/2009 del 15 Settembre 2009 il Consiglio di Stato, cancellando l’originale ricorso della Provincia di Latina e di Acqualatina spa, ha definitivamente resa operativa la scelta del Comune di Aprilia che, con le delibere n° 13 del 2005 e n°2 del 2006, decise di non approvare il contratto di gestione con Acqualatina spa. 
L’Alto Consiglio con una lunga e motivata sentenza ha ribaltato la sentenza del TAR di Latina, che aveva cancellato la delibera di Aprilia contro la gestione Acqualatina e negato il potere d’intervento dei singoli cittadini, che per anni hanno difeso con i denti la scelta del Comune. 
In sintesi è stato riconosciuto che:
·        la libertà del singolo Comune di non impegnarsi ulteriormente nell’ambito territoriale di gestione del servizio idrico, deve ritenersi piena e non soggetta a restrizioni di sorta, e per Aprilia è pienamente operativa la scelta di non approvare la convenzione;
·        i singoli cittadini utenti sono pienamente legittimati ad agire e ricorrere nei tribunali poiché l’erogazione del servizio pubblico rientra tra i diritti individuali fondamentali, oltre che collettivi;
·        è legittimo l’intervento in giudizio dei cittadini-utenti che hanno esercitato i loro diritti fondamentali, disconoscendo alla convenzione di gestione le caratteristiche utili per assicurare un servizio pubblico efficiente e di qualità;
·        l’ATO4 e la Provincia di Latina sono due soggetti distinti e separati e non spetta alcun potere autonomo di veto e di ricorso alla Provincia (leggasi CUSANI) contro le deliberazioni degli enti locali dell’ambito idrico. 
Inoltre il Consiglio di Stato, dando ragione ai cittadini intervenuti nel ricorso, ha rilevato l’inefficacia della “manovra” tentata in extremis da CUSANI, che a Dicembre 2008 e Febbraio 2009 fece votare ben 2 delibere dalla Conferenza dei Sindaci per farsi riconoscere il potere di agire per conto dei Comuni. 
Scorrendo la sentenza appare gravissima la posizione della giunta SANTANGELO che, invece di presentare subito appello contro la sentenza del TAR (che annullava la delibera), aveva lasciato correre e prestato il fianco ad Acqualatina (presidenza FAZZONE) ed alla Provincia di Latina (presidenza CUSANI) che invece presentarono appello al Consiglio di Stato, per far cancellare la remota possibilità, adombrata nella sentenza del TAR, che i consigli comunali potessero non approvare il contratto di gestione. 
La posizione dell’ex sindaco SANTANGELO è ancora più grave se si pensa che affidò la difesa del Comune in appello all’
avv.to PASCONE, che depositò una memoria difensiva di 1 sola pagina!!! Nonostante contro Aprilia si fossero costituti in giudizio il comune di MINTURNO e FONDI …. 2 comuni a caso!!!  
Ringraziamo pubblicamente gli avv.ti Carlo BASSOLI e Lucio FALCONE che ci hanno assistito con tenacia, passione e determinazione, dimostrando un impegno civico che trascendendo l’ambito professionale, ha sposato le ragioni dei cittadini nell’interesse generale della comunità e non solo. 
Chiunque oggi non faccia tesoro della piena vittoria dei cittadini riportando la gestione del servizio idrico all’ente locale, si dichiarerà deliberatamente contro i legittimi interessi della comunità. 
La smettano partiti e loro autorevoli rappresentanti di denigrare con l’appellativo di “capi popolo” quanti, non concordando con i loro interessi di gruppo e personali, percorrono strade autonome per affermare l’interesse collettivo, specialmente su una questione tanto vitale come la gestione dell’acqua!
In ogni caso siamo sicuri che sia meglio essere riconosciuti come “capi popolo” e non sospettati di essere capi clan!
Ripercorrendo oggi le tante vicende della questione Acqualatina, ritornano alla mente le parole dell’ex amministratore delegato Morandi, che nell’agosto 2007 dichiarava ad una tv locale:   i cittadini di Aprilia ne usciranno con le ossa rotte
Né possiamo dimenticare l’ormai celebre frase scritta dal MORANDI [1] nella lettera inviata ai soci privati nel gennaio 2003, per informare su come intendevano procedere per auto-assegnarsi gli appalti:
 “… Pisante [2] mi ha chiesto di fare un sacrificio, di non voler fare indigestione di antipasti prima di fare la cena, etc, etc.”. 
Oggi è proprio il caso di dire che la cena non arriverà:
NO CONVENZIONE? NO PARTY!!!
 Comitato cittadino acqua pubblica Aprilia
per scaricare la decisone del Consiglio di Stato
http://www.acquabenecomune.org/aprilia/article.php3?id_article=2239

Giovedì, 10 Settembre, 2009 - 14:57

La nuova influenza: Una risposta alle domande più frequenti

Dal sito di Altroconsumo un articolo equilibrato sulla nuova influenza.
http://www.altroconsumo.it/infezioni-virali/la-nuova-influenza-una-risposta-alle-domande-piu-frequenti-s252993/nm-newsletter-p250293/prm_id_c/3091.htm

Cari saluti a tutti/e
Antonella
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Una risposta alle domande più frequenti

  • lavare spesso le mani con acqua e sapone e in particolare dopo avere tossito o starnutito o dopo aver frequentato luoghi e mezzi di trasporto pubblici; se acqua e sapone non sono disponibili è possibile usare in alternativa soluzioni detergenti a base di alcol;
  • coprire naso e bocca con un fazzoletto (possibilmente di carta) quando si starnutisce e gettare il fazzoletto nella spazzatura;
  • evitare di toccare occhi, naso e bocca prima di aver lavato le mani; i germi, e non soltanto quelli dell'influenza, entrano nel nostro organismo attraverso questi organi.
8. Quali sono i sintomi?
I sintomi che caratterizzano l'influenza A/H1N1 sono gli stessi della classica influenza stagionale, e sostanzialmente tre:
  • febbre alta sopra i 38° C
  • almeno uno di questi sintomi respiratori: raffreddore, dolore alla gola, tosse
  • dolori importanti a muscoli e articolazioni.
Questa influenza è a volte accompagnata da disturbi gastro-intestinali.
Nel lattante invece è comune che l'infezione si manifesti con vomito e diarrea e solo eccezionalmente con febbre.
9. Cosa fare se si sospetta di avere contratto l'influenza A (ma anche la classica influenza stagionale)?
Se si ha il sospetto di essere malati, non bisogna recarsi in ambulatorio, né in farmacia, né in ospedale, ma contattare il proprio medico telefonicamente. Ci fornirà tutte le istruzioni del caso, sia per quanto riguarda le norme di comportamento da assumere che per quanto riguarda la terapia. L'influenza infatti, nella maggior parte dei casi, si conclude con la guarigione del paziente: il medico di famiglia, conoscendo bene lo stato di salute dei pazienti e quello dei familiari conviventi, è il riferimento da privilegiarsi per ogni tipo di necessità.
Se si è malati è essenziale rimanere a casa evitando i contatti non necessari con altre persone, non intraprendere viaggi, non recarsi al lavoro o a scuola, in modo da non diffondere il virus ad altre persone e da ridurre il rischio di complicazioni (si intende sovra-infezioni da parte di altri virus o batteri).
10. Come si cura?
Normalmente, in caso di influenza si fa ricorso soltanto a rimedi contro i sintomi. Oltre ai semplici ma efficaci rimedi casalinghi (assunzione di liquidi, riposo, umidificazione dell'aria…) il medico di famiglia potrà consigliare alcuni farmaci, generalmente antipiretici contro la febbre e antidolorifici per il mal di testa e i dolori articolari e muscolari.
Nel caso dell'influenza è assolutamente inutile ricorrere all'uso di antibiotici.
Sintomi come febbre e tosse sono assolutamente comuni nell'influenza, ed essendo causati da un virus e non da batteri, usare un antibiotico è insensato.
11. È utile assumere farmaci antivirali?
Il virus H1N1 è sensibile ai farmaci antivirali oseltamivir (Tamiflu, 36,80 euro) e zanamivir (Relenza, 32,60 euro), acquistabili in farmacia solo con ricetta medica, totalmente a carico del paziente.
Le migliori conoscenze oggi disponibili indicano però che l'unico beneficio dato da questi farmaci è la riduzione della durata dei sintomi, pari ad un giorno negli adulti sani e un giorno e mezzo nei bambini sani. Inoltre, l'efficacia e la sicurezza di questi farmaci non sono accertate in bambini inferiori ad un anno, donne in gravidanza e allattamento, anziani sopra i 65 anni, persone con malattie croniche (cardiache e respiratorie), bambini asmatici e persone con difese immunitarie compromesse.
Tenendo quindi conto che l'influenza per natura è una malattia che si risolve in pochi giorni, il vantaggio è decisamente modesto, a fronte di effetti indesiderati da non sottovalutare (nausea, vomito, insonnia, allucinazioni, irritabilità nei bambini) e del costo elevato per il paziente.
Un'ulteriore preoccupazione è l'emergere di resistenza dei virus a questi farmaci, fenomeno noto da tempo e che si sta diffondendo rapidamente: un uso improprio o eccessivo non fa che favorirla.
12. Che informazioni abbiamo attualmente sul vaccino?
Secondo il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali il vaccino contro il nuovo virus influenzale sarà disponibile dalla seconda metà di novembre 2009 ai primi mesi del 2010.
È difficile dire se il vaccino sarà utile o no, dipende da molti fattori. Prima di tutto dalla disponibilità di questo ultimo prima che compaia il picco di infezione, che attualmente è previsto in Italia per la seconda metà di dicembre. Ancora prima, dipenderà dall'efficacia che il vaccino dimostrerà negli studi clinici necessari alla sua approvazione. Su questo argomento, così come sulla sicurezza del vaccino, nulla può essere anticipato, poiché gli studi clinici sono attualmente in corso. L'unica informazione che abbiamo è che la metodica di preparazione del nuovo vaccino ricalcherà quella del vaccino influenzale stagionale che ogni anno arriva nelle farmacie.
Nel momento in cui scriviamo (4 settembre) è stata annunciata la messa a punto del primo vaccino in Cina, vaccino di cui non si sa nulla per il momento, se non il nome.
Per quanto riguarda chi dovrà essere vaccinato, la decisione viene presa in base alle caratteristiche epidemiologiche dell'infezione (diffusione, gravità, fasce di popolazione colpite) ed all'esigenza di mantenere attivi i servizi pubblici, in particolare quelli sanitari.
Per ora comunque ci vuole molta cautela su questo argomento. Va però ricordato che il vaccino è comunque un grande business per le aziende farmaceutiche che lo produrranno. L'affare è enorme e bisognerà davvero vigilare perché gli interessi industriali non prevalgano su quelli della gente.

Giovedì, 10 Settembre, 2009 - 14:32

Curarsi in Europa: cure e rimborso dal Serv. Sanitario

Tratto da Altroconsumo:
http://www.altroconsumo.it/diritti-all-estero-s253063/nm-newsletter-p250293/prm_id_c/3091.htm
Cari saluti a tutti/e
Antonella
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Curarsi in Europa
Articolo pubblicato su Test Salute 80, giugno 2009
Se la vostra salute è dispettosa e durante una vacanza all'estero decide di darvi qualche grattacapo, è opportuno sapere come risolvere con serenità anche il più banale imprevisto. Non occorre interrompere il vostro soggiorno, perché tutti i cittadini europei che si trovano ad affrontare un problema di salute, mentre sono in viaggio in un altro Stato membro, hanno diritto a ottenere le cure sanitarie e il rimborso, grazie all'intervento dei Servizi sanitari nazionali.
L'imprevisto: cosa fare?
Un accesso diretto: se vi trovate in un qualsiasi Stato dell'Unione Europea e in quelli extra-Ue con cui l'Italia ha stipulato delle convenzioni, dopo aver presentato l'apposito documento, avrete diritto a ricevere l'assistenza sanitaria prevista senza oneri a vostro carico. Sarà la Asl di vostra appartenenza a provvedere alle spese.
Basta la tessera sanitaria. Lo strumento che vi consente di godere di un accesso diretto alle cure necessarie e urgenti durante una vacanza è la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (Team), che dal 1° giugno 2004 ha sostituito il modulo cartaceo E111. La nuova tessera, introdotta con l'obiettivo di agevolare la mobilità delle persone nell'Ue, è un documento personale, che presenta un formato unico per tutti i 27 Stati della Ue. Nel nostro Paese viene rilasciata a tutte le persone iscritte al Ssn in possesso della cittadinanza italiana, con residenza in Italia. Ogni Stato membro, in base alle decisioni comunitarie, ha stabilito se emettere la Team come Tessera autonoma, oppure se integrarla nella Tessera sanitaria nazionale, già esistente. L'Italia ha optato per questa seconda possibilità, emettendo un'unica tessera con le funzioni di tessera sanitaria nazionale sul fronte e di Team sul retro.
Con la Team potrete accedere ai servizi sanitari pubblici del paese in cui vi trovate, esattamente come i suoi residenti. Questo significa che se per la legislazione dello Stato che vi ospita è previsto per alcune prestazioni il pagamento di un ticket, anche voi dovrete pagarlo.
Prestazioni previste. Il personale sanitario del Paese in cui soggiornate non è tenuto a fornirvi quei trattamenti (come le cure dentistiche) che possono attendere il vostro ritorno a casa. Inoltre, se dovete intraprendere un percorso terapeutico che prevede trattamenti prolungati e visite di controllo, allora potrete ricevere la prima assistenza nel paese straniero, a cui seguirà una visita a casa da parte del vostro medico curante.
Attenzione: la tessera non consente di richiedere il trasferimento gratuito nel Paese di origine in caso di grave trauma o malattia. Per questo è necessaria una copertura assicurativa ad hoc (ce ne siamo occupati su SD 95, luglio 2007). Nel caso abbiate smarrito o dimenticato la tessera è opportuno contattare la vostra Asl.

Pianificare un intervento
Diversa è la situazione nel caso in cui vogliate andarvi a curare all'estero per scelta. Poiché il nostro Ssn assicura a tutti i cittadini un'assistenza sanitaria in forma gratuita, per ricevere cure all'estero si devono verificare due condizioni: avete bisogno di una prestazione di altissima specializzazione che non potete ricevere in Italia in maniera tempestiva o in forma adeguata; i tempi di attesa per la vostra cura o intervento non sono compatibili con la malattia.
Come fare? Se si verificano questi due casi dovete recarvi alla vostra Asl di residenza e presentare la domanda di cure all'estero, insieme a una relazione medica, che motivi la richiesta e contenga l'indicazione del centro al quale vi volete rivolgere. L'Asl, a sua volta, invia la richiesta al Centro regionale di riferimento, che deve esprimere il proprio parere sulla richiesta. I criteri su cui si basano i centri per accettare la domanda sono, come sottolineato in precedenza, due: l'inadeguatezza e la tempestività.
Se il centro di riferimento esprime un parere positivo e se la struttura estera individuata è pubblica o privata convenzionata, la Asl rilascia il documento E112 e l'assistenza vi verrà erogata in forma gratuita. Se, invece, la struttura estera è privata, l'Asl vi rilascia un'autorizzazione scritta, grazie alla quale potrete chiedere il rimborso della spesa che avrete anticipato, al vostro rientro in Italia.
Naturalmente dovrete presentare tutte le fatture e i documenti relativi alla prestazione ricevute. Attenti, dunque, a non smarrirli.
*       Se la risposta è no. Se l'Asl esprime un parere negativo sul vostro caso, il ministero della Salute dà le seguenti indicazioni:
*       se viene rigettata la vostra domanda di autorizzazione di recarvi all'estero per farvi curare potete presentare ricorso, in questo ordine: al Direttore generale della Asl, al tribunale amministrativo regionale (Tar), al Consiglio di Stato in sede di appello; infine al Presidente della Repubblica con ricorso straordinario;
*       se vi viene rigettata la domanda di rimborso di eventuali spese sostenute, potete ricorrere: alla magistratura ordinaria (giudizio di 1° grado), alla magistratura ordinaria di appello (giudizio di 2° grado), alla magistratura di Cassazione (giudizio di 3° grado).
Infine, potreste rivolgervi anche alla Corte di Giustizia della Ue.

Martedì, 1 Settembre, 2009 - 08:45

Autovelox & co: una guida

Al rientro delle vacanze qualcuno/a potrebbe ricevere la notifica di una sanzione amministartiva per violazione del codice della strada (ad es. superamento del limite di velocità).
Credo quindi utile riportare qui di seguito la scheda pratica pubblicata da ADUC, Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori.
Cari saluti a tutti/e
Antonella Fachin
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Autovelox & co: una guida
a cura di Rita Sabelli
da ADUC - http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=270298

 
Il Ministero dell'Interno ha recentemente pubblicato una Direttiva (del 14/8/09) allo scopo di migliorare la sicurezza stradale e diminuire il numero di incidenti causati da eccessiva velocita'. Tra le altre cose, la Direttiva detta istruzioni operative per l'utilizzo degli apparecchi di rilevazione della velocita', si' da regolare, uniformare ed ottimizzare le attivita' di controllo.  
Si tratta di una sorta di "riassunto" di tutte le norme esistenti sul tema, che qui riportiamo con nostre integrazioni, anche giurisprudenziali.
 
APPARECCHI RILEVATORI DELLA VELOCITA'
Possono essere fissi o mobili, e rilevare la velocita' istantanea o media (tutor). Devono essere approvati (omologati) dal Ministero dei trasporti.
 
I fissi sono solitamente omologati per il funzionamento automatico senza la presenza dei vigili, e possono essere installati solo su determinate strade (vedi piu' avanti).
Per i mobili presidiati o utilizzati direttamente dalla polizia non ci sono particolari limitazioni, li si puo' trovare su qualsiasi strada.
 
Gli apparecchi di misurazione della velocita' non sono soggetti a taratura periodica in senso tecnico, poiche' la normativa (legge 273/91) riguarda soltanto i controlli metrologici effettuati su apparecchi di misura di tempo, distanza e massa.
Devono pero' essere sottoposti a controlli di funzionalita' con periodicita' precisata dal costruttore nel manuale d'uso. Sia per gli apparecchi fissi che mobili il controllo deve comunque avvenire come minimo con cadenza annuale, da parte del costruttore -se abilitato- o dai centri di taratura.
 
Sul fatto che non sia necessaria la taratura del singolo apparecchio (concetto ribadito piu' volte dal Ministero) si e' espressa anche la Cassazione con sentenza 16757/07. Fanno fede, e sono sufficienti, le omologazioni del modello-tipo e le verifiche periodiche fatte nei termini previsti dai manuali d'uso.
Sul tema "carenza di controlli", "mafunzionamenti", "difetti di costruzione" degli apparecchi, merita citare alcune altre sentenze di Cassazione (12843/09 e 13114/09), che sanciscono come sia a carico del ricorrente la prova a sostegno (non basta una mera affermazione o ipotesi). Ne' in tal senso conta la mancata indicazione, sul verbale, di frasi che attestino che la funzionalita' del singolo apparecchio sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso. Esse non sono obbligatorie.
 
Le omologazioni ministeriali dispongono le modalita' d'uso (automatico o manuale), l'obbligo di presidio da parte delle pattuglie, le periodicita' di controllo.
 
I piu' diffusi apparecchi che possono funzionare in modalita' automatica senza la presenza degli agenti (quindi senza obbligo di fermo) sono:
VELOMATIC 512: decreto omologazione 8 aprile 2009 n.35388
TRAFFIPHOT III: decreto omologazione 24 dicembre 2004 n.4130
AUTOVELOX 104/E: decreto omologazione 27 giugno 2006 n.903 con successive estensioni
AUTOVELOX 104/C-2: decreto omologazione 16 maggio 2005 n.1123 e successive estensioni
AUTOVELOX 105 SE: decreto omologazione 16 maggio 2005 n.1122 e successive estensioni
MULTARADAR S580: decreto omologazione 12 marzo 2009 n.1281
CELERITAS: decreto omologazione 12 marzo 2009 n.1279
TRAFFIC-OBSERVER LMS-6: decreto omologazione 11 luglio 2008 n.57772
SICVE (tutor): decreto omologazione 24 dicembre 2004 n.3999 e successive estensioni
etc.etc.
 
Per visionare i decreti di omologazione:
http://www.trasporti.gov.it/page/NuovoSito/site.php?p=cm&o=vd&id=3087
 
UTILIZZO
Tutti gli apparecchi possono essere utilizzati unicamente dagli organi che svolgono funzione di polizia stradale, quindi da
- in via principale Polizia Stradale della Polizia di Stato;
- Polizia di Stato;
- Arma dei carabinieri;
- Corpo della guardia di finanza;
- Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza;
- Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;
- funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale;
- Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.
(si vedano art.11 e 12 comma 1 c.d.s.)
 
I suddetti organi devono anche redigere e sottoscrivere i verbali, nonche' convalidare le foto fatte dagli apparecchi.
 
Alle societa' private possono essere affidate unicamente attivita' sussidiarie all'accertamento, quali -per esempio- la rimozione dei rullini fotografici, lo sviluppo e la stampa delle foto (alla presenza di un operatore dell'organo di polizia), la memorizzazione dei dati e la predisposizione degli stampati per le procedure di notifica (compresi i verbali).
Durante i rilevamenti possono inoltre essere utilizzate prestazioni di personale tecnico.
 
Gli apparecchi possono anche non essere non di proprieta' dell'organo utilizzatore, ma anche:
- presi in locazione o leasing da societa' i cui contratti prevedono anche la manutenzione;
- presi in comodato da altre amministrazioni o dagli enti proprietari o concessionari delle strade, con contratti che possono prevedere anche la manutenzione.
 
Alla velocita' rilevata va applicata una percentuale di riduzione del 5% di minimo 5 km/h
 
POSIZIONAMENTO
Gli apparecchi fissi a funzionalita' automatica (a distanza) possono essere installati su autostrade e strade extraurbane principali (rispettivamente tipo A e B).
Per le strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (tipo C e D) occorre la disposizione del Prefetto, che deve individuare i tratti di tali strade ove puo' essere possibile l'attivita' di controllo remoto del traffico (vedi Art.4 Dl 121/2002).
Sulle strade urbane di quartiere e locali (tipo E ed F) non e' invece consentito l'uso di apparecchi automatici. Su di esse e' possibile solo attivita' di controllo con intervento diretto della polizia (anche attraverso apparecchi a rilevazione manuale).
 
Ricordiamo che per gli apparecchi a funzionalita' automatica a distanza, stante apposita omologazione, non e' obbligatoria la presenza degli agenti e non e' prevista la necessita' di fermare il veicolo, in deroga a quanto prevede in modo generico il c.d.s. (vedi piu' avanti).
 
Stessa cosa per gli apparecchi mobili a funzionalita' automatica. In questo caso gli apparecchi possono essere alloggiati dentro un'auto in sosta fuori della carreggiata, oppure su cavalletti o su strutture removibili.
 
Gli apparecchi mobili utilizzati con la presenza degli agenti (compresi quelli ad uso manuale) possono invece essere usati su tutte le strade, sia urbane che extraurbane, e sulle autostrade.
Con una differenza.
Sulle autostrade, strade extraurbane principali nonche' su strade extraurbane secondarie ed urbane di scorrimento segnalate dal Prefetto, non e' necessaria la contestazione immediata ne' che sul verbale siano precisate le motivazioni del mancato fermo (basta il riferimento al Cds art. 201 o al decreto prefettizio, vedi piu' avanti).
Sulle altre strade, quindi quelle urbane, locali e in generale quelle non segnalate dal Prefetto, la contestazione differita e' ammessa solo se l'apparecchio -direttamente controllato dall'agente di polizia- consente l'accertamento solo dopo che il veicolo e' passato, oppure se sia impossibile fermare lo stesso in tempo utile, nei modi regolamentari e in sicurezza. In questi casi il verbale deve richiamare l'art.201 comma 1 bis lettera e) del codice della strada (che prevede questi casi di deroga all'obbligo di fermo) e deve citare le modalita' di controllo che legittimano il mancato fermo.
 
Ricordiamo anche che le pattuglie, cosi' come le auto sulle quali sono eventualmente posti gli apparecchi, devono risultare ben visibili, oltre che segnalate (vedi piu' avanti).
 
In tutti gli altri casi diversi da quelli ora detti, la contestazione deve essere immediata, quando possibile, ed il verbale deve eventualmente indicare con chiarezza le motivazioni del mancato fermo.
 
Nota importante: Le strade extraurbane che attraversano un centro abitato diventano, a seconda delle loro caratteristiche e a prescindere da chi ne abbia la proprieta' e la gestione, urbane di scorrimento, urbane di quartiere o locali. Nel primo caso gli apparecchi automatici potrebbero essere installati solo dietro autorizzazione del Prefetto. Negli ultimi due casi, invece, non sarebbe possibile alcuna rilevazione automatica.
 
SEGNALAZIONE
Il codice della strada prevede che le postazioni di controllo e rilevazione della velocita' siano preventivametne segnalate e ben visibili. Anche le pattuglie eventualmente presenti devono essere ben visibili.
L'indicazione della segnalazione, inoltre, deve apparire anche sul verbale (Ministero trasporti, pareri del 4/3/08 e 4/2/08).
 
A seguito della riforma del 2007 (d.l. 117/07) il Ministero dei trasporti ha pubblicato un decreto (DM 15/8/07) che ha definito le modalita' di segnalazione.
 
Devono essere segnalati tutti i dispositivi di rilevamento che funzionano da “fermi”, ovvero autovelox (fissi o mobili), telelaser, etc.. Sono esclusi i sistemi di rilevamento “a inseguimento”, ovvero utilizzati da un'auto o moto in movimento.
La segnalazione puo' avvenire con cartelli stradali temporanei o permanenti, segnali luminosi a messaggio variabile oppure dispositivi di segnalazione luminosa installati su veicoli. Per le postazioni mobili possono essere utilizzate segnalazioni fisse solo se il posizionamento della postazione sia stata pianificata e NON abbia carattere occasionale ma avvenga con una certa sistematicita'.
Essi devono essere di forma rettangolare di dimensione e colore variabile a seconda del tipo di strada, in conformita' con le disposizioni del regolamento attuativo degli articoli 39 e 41 del codice della strada.
Sul pannello rettangolare deve essere riportata l'iscrizione “controllo elettronico della velocita'” oppure “rilevamento elettronico della velocita'” , eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il controllo. I segnali luminosi installati sulle autovetture possono contenere iscrizioni sintetiche tipo “controllo velocita'” oppure “rilevamento velocita'”.
 
Nessuna norma fissa distanze minime precise tra il segnale e l'apparecchio rilevatore. Viene solo detto che i segnali devono essere posizionati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove avviene la rilevazione, in modo da garantire il tempestivo avvistamento della postazione di controllo, sia in relazione al tipo di strada che alla velocita' locale predominante. La distanza massima e', in ogni caso, 4 km.
 
Tuttavia il ministero dell'interno ha ribadito (*) che si possano prendere in considerazione, per stabilire la distanza “adeguata”, le distanze minime indicate nel regolamento attuativo dell'art.39 del codice della strada per i segnali di prescrizione, ovvero 250 metri sulle autostrade e strade extraurbane principali, 150 metri sulle strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocita' superiore a 50 km/h) e 80 metri sulle altre strade.
Si dovrebbe evitare che tra il segnale e la postazione di rilevamento vi siano intersezioni che comporterebbero la ripetizione dello stesso. Tuttavia, se cio' avviene, la ripetizione e' necessaria. Non e' invece previsto che vi siano apposti segnali indicanti la “fine” della prescrizione.
Tale interpretazione e' stata confermata anche dal Ministero dei Trasporti (parere del 21/4/09), che ha precisato anche che le modalita' operative di controllo devono essere stabilite dal Prefetto.
 
Sui box che contengono gli apparecchi fissi devono essere collocati dei cartelli di indicazione. Se la postazione e' situata sopra il livello della strada il segnale e' apposto sul portale su cui gli apparecchi sono installati.
 
Rilevante la sentenza di Cassazione penale n.11131/09 che ha evidenziato, per alcuni casi calabresi di autovelox nascosti e non segnalati, il reato di truffa. Qui il nostro osservatorio legale sul caso:
http://www.aduc.it/dyn/osservatoriolegale/art/singolo.php?id=258225
 
(*) Circolare del 20/8/2007 e Direttiva 14/8/2009
 
CONTESTAZIONE IMMEDIATA O DIFFERITA?
Come gia' visto, norme, disposizioni varie e giurisprudenza hanno sempre di piu' affrancato l'apparecchio autovelox -soprattutto quello omologato per uso automatico- dal generico obbligo di fermo e dalla necessita' di presidio da parte delle pattuglie di polizia.
Vediamo il quadro. Prima di tutto e' lo stesso codice della strada, all'art. 201 comma 1 bis, ad elencare tra i casi per i quali la contestazione immediata non e' "necessaria" :
- lettera e) del comma 1 bis: accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilita' che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiche' il veicolo oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari (in pratica gli apparecchi usati manualmente, come i telelaser);
- lettera f) del comma 1 bis: accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'art.4 del Dl 121/2002, convertito nella legge 168/2002 (in pratica gli autovelox a funzionamento automatico installati su autostrade e strade extraurbane principali, nonche' su extraurbane secondarie e urbane segnalate dal Prefetto). 
 
Il concetto e' ulteriormente ribadito anche dal Dl 121/2002, allo stesso art.4.
 
L'art.201 comma 1ter stabilisce anche che per gli apparecchi ad utilizzo automatico non e' necessaria la presenza della polizia, stante adeguata omologazione.
 
Anche la regola generale secondo cui sul verbale devono essere riportate le motivazioni del mancato fermo ha le sue piccole deroghe.
Nel caso di apparecchio a funzionamento automatico a distanza puo' infatti bastare la citazione della legge (art.201 c.d.s. comma 1 bis lettera f), mentre nei casi di utilizzo di apparecchi ad uso manuale -dove deve in qualche modo giustificarsi l'impossibilita' - possono essere inserite frasi che si riferiscono all'impossibilita' di fermare il veicolo per motivi di sicurezza, in tempo utile, o al fatto che la determinazione dell'illecito e' successiva al passaggio dello stesso. In questi casi potrebbe bastare la citazione dell'art.201 c.d.s. comma 1 bis lettera e) con la descrizione del tipo di controllo effettuato.
Nel caso di strade extraurbane secondarie ed urbane segnalate dal Prefetto, la motivazione puo' anche far riferimento al decreto prefettizio che autorizza l'uso del dispositivo su quella strada e prevede per essa la deroga all'obbligo di fermo (ai sensi dell'art.4 del Dl 121/2002).
In pratica, la contestazione immediata rimane obbligatoria solo per gli autovelox mobili gestiti direttamente dalla polizia sulle strade urbane o locali e su quelle extraurbane e urbane di scorrimento non segnalate dal Prefetto. In questo caso vale la regola generale per cui sul verbale devono essere riportate le chiare motivazioni dell'eventuale mancato fermo.
Quando avviene il fermo del veicolo e la contestazione immediata, non e' ovviamente necessario sviluppare foto o filmati. Questi supporti rappresentano semmai una documentazione ulteriore, ma non indispensabile, ai fini della prova dell'avvenuto illecito.
Il fermo del veicolo, inoltre, puo' avvenire anche da parte di una pattuglia posta successivamente a quella che ha rilevato l'infrazione, con comunicazione via radio delle risultanze dal monitor dell'apparecchiatura. Sul verbale devono apparire, in ogni caso, i nomi degli agenti che hanno effettuato l'accertamento
(si veda in proposito anche la sentenza di Cassazione n.15774 del 3/7/09).

FOTO, FILMATI e PRIVACY
Le foto o i filmati prodotti dalle apparecchiature non devono mai essere allegati al verbale. Se il soggetto multato vuole puo' visionarli.
 
Queste "prove" , qualora contengano gli estremi identificativi del veicolo- devono essere conservate dagli organi di polizia stradale secondo le disposizioni in materia di privacy, per un periodo di tempo coincidente almeno con la definizione dell'accertamento (pagamento della multa o conclusione dell'eventuale ricorso o della procedura di riscossione). Le disposizioni della tutela della privacy valgono, ovviamente, anche qualora le funzioni di sviluppo e stampa vengano affidate a ditte private.
 
Per motivi di privacy, nel caso di rilevazione automatica non si possono fare riprese frontali del veicolo. Esse sono consentite solo se la rilevazione e' effettuata con dispositivi laser e vi e' la contestazione immediata.
 
DUE PAROLE SULLE "TRUFFE AUTOVELOX"
Le recenti cronache hanno evidenziato diversi e diffusi casi di truffe (o ipotetiche tali) perpetrate con apparecchi autovelox.

In alcuni casi si e' trattato di indagini penali e sequestri dovuti a presunte irregolarita' negli appalti tra ditte fornitrici degli apparecchi e enti comunali. In altri gli apparecchi sequestrati non erano conformi alle norme o alle autorizzazioni rilasciate dal Ministero, erano installati dove non potevano, erano usati in maniera irregolare oppure erano nascosti e non segnalati.
I casi sono quindi diversi e vanno valutati in modo specifico, ovviamente, magari con l'aiuto di comitati o associazioni locali.
Come regola generale, se l'apparecchio che ci ha multato rientra tra quelli "indagati" e' possibile far ricorso al giudice di pace se non si e' ancora pagato e se non sono decorsi i termini per contestare (60gg dalla notifica). In caso contrario la cosa diventa difficile perche' il verbale non e' piu' impugnabile per legge. Occorrerebbe quindi attendere la conclusione delle indagini e magari costituirsi parte civile nel processo penale, con lo scopo di ottenere il risarcimento del danno.
Cio' tenendo nel frattempo sott'occhio le varie iniziative locali, comprese quelle dell'amministrazione comunale.
 
LINK UTILI
- Testo della direttiva e dell'Allegato 1 (operativo)
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/16/0142_direttiva_velocita.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/16/0141_allegato_direttiva.pdf
 
Schede collegate
- MULTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA: IL VERBALE E LA SUA NOTIFICA
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=40773
- MULTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA: LE SANZIONI E IL PAGAMENTO
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=57754
- MULTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA: COSA FARE (pagamento o ricorso)
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=40753
Sabato, 8 Agosto, 2009 - 16:36

"IO L'HO VISTO!" 2009 - MEMORIZZATE SUL VOSTRO CELL: 334.1051030

Se vedete un animale abbandonato in autostrada inviate immediatamente un sms al
334 1051030
fornendo tutte le informazioni necessarie:
l'autostrada,
il km
e la direzione di marcia.

I messaggi saranno inoltrati subito alle ronde antiabbandono che provvederanno ad intervenire per il recupero.
Maggiori dettagli saranno inviati dagli automobilisti più facile sarà intervenire e salvare gli animali!

http://www.facebook.com/ext/share.php?sid=155784096280&h=T4SJF&u=IBG36&ref=mf

Mercoledì, 15 Luglio, 2009 - 09:12

Il Giudice di Pace

Scheda informativa tratta dal sito di ADUC on line: www.aduc.it

Cari saluti
Antonella Fachin
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03.07.2009IL GIUDICE DI PACEa cura di Rita Sabelli, Domenico Murrone

 Il Giudice di Pace e' l'organo giurisdizionale preposto a dirimere le controversie civili di piccola entita'. Ha specifiche competenze in materia civile, penale e amministrativa. La competenza civile e' ampia, praticamente analoga a quella del Tribunale e regolata per valore.
Quella amministrativa riguarda sanzioni e multe (comminate ai sensi della legge 689/81 e del codice della strada), quindi verbali, ordinanze/ingiunzioni e, in alcuni casi, cartelle esattoriali.
Di quella penale trattiamo a parte, in scheda diversa da questa.
 
COMPETENZA IN MATERIA CIVILE
Per quanto riguarda la materia civile, e' recentemente intervenuta la legge 69/2009 che ha alzato i tetti di competenza.
Dal 4/7/2009, infatti, si puo' andare dal giudice di pace per cause di valore fino a 5.000 euro (in precedenza 2.582,28), innalzati a 20.000 (in precedenza 15.493,71) se la controversia riguarda rimborsi danni da circolazione veicoli.
Tali limiti non sussistono in caso di conciliazione (vedi sotto).
Il giudice di pace, poi, ha competenza esclusiva (senza limiti di valore):
- alle cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
- alle cause relative alla misura ed alle modalita' d'uso dei servizi di condominio di case;
- alle cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilita'.
- alle cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.
 
CONTENZIOSO O CONCILIAZIONE?
Davanti al giudice di pace si possono attivare due tipi di procedure.
 
Nel contenzioso si apre una vera e propria causa a cui le parti devono presentarsi obbligatoriamente. Alla prima udienza il giudice interroga le parti e tenta una conciliazione, ovvero cerca di far giungere le stesse ad un "accordo".
Se questo non viene raggiunto le parti devono precisare i fatti, le difese, le eccezioni, con presentazione delle eventuali documentazioni e prove. In casi particolari, a decisione del giudice, puo' essere fissata una seconda udienza.
Quando il giudice decide che il procedimento e' giunto al termine, invita le parti a precisare le conclusioni. Alla fine il giudice decide ed emette sentenza.
Le parti sono obbligate a sottostare alla stessa e possono, volendo, presentare appello in Tribunale entro 30 giorni.
Essendo una causa, il rischio di perderla c'e' sempre, quindi occorre essere prudenti e occorre valutare con l'ottica del proprio avvocato del diavolo. Infatti, la sentenza non solo potrebbe essere avversa, ma potrebbe potenzialmente aggravare il danno nel caso preveda l'addebito delle spese legali della controparte.
Se il valore della controversia non supera i 516,46 euro e si pensa di avere le necessarie competenze tecniche per gestire la causa si puo' procedere senza avvocato; se si supera tale importo sara' il giudice a valutare caso per caso se autorizzare la parte a stare in giudizio da sola.
Per cause di valore fino 1.100 euro, se le parti interessate ne fanno richiesta, il Giudice di Pace decide secondo equita'/congruita', cioe' senza attenersi strettamente le norme di diritto e seguendo, in parte, criteri soggettivi.
In questo particolare caso la sentenza e' appellabile solo per violazione delle norme sul procedimento o di norme costituzionali o comunitarie.
 
In conciliazione, invece, il giudice ha un ruolo di paciere. L'unico rischio della conciliazione e' che si perda tempo. Infatti, la controparte non e' obbligata a presentarsi e un accordo potrebbe non essere trovato. In questi casi si ha un nulla di fatto e al soggetto che ha provveduto ad attivare la procedura (attore) non gli resta che ricorrere in contenzioso. Nel caso l'accordo venisse trovato viene redatto e sottoscritto un verbale di conciliazione.
Se la materia trattata e' di competenza del giudice di pace, il verbale di conciliazione, sia che viene firmato durante una causa od a seguito del tentativo conciliativo "stra-giudiziale", e' titolo esecutivo vincolante per ambedue le parti, come una sentenza. In caso contrario esso ha comunque la validita' di una scrittura privata riconosciuta in giudizio.
Nella conciliazione i rischi sono limitati (non possono essere addebitate le spese legali della controparte, salvo che cio' non rientri nell'accordo) e non e' necessario essere assistiti da un legale.
La conciliazione NON e' obbligatoria ma consigliata, soprattutto per questioni "semplici" di lieve entita'.
Alla conciliazione che si conclude senza successo puo' ovviamente esser fatta seguire la causa.
Ricordiamo che, in alternativa, e' possibile tentare la conciliazioneanche davanti alle camere di commercio, le cui commissioni sono competenti in tutte le materie inerenti il commercio.
In caso di controversie inerenti contratti di telefonia o di servizi di telecomunicazione (tipo Sky), la conciliazione e' obbligatoria e deve essere fatta presso i CORECOM regionali, organi dell'Autorita' garante delle telecomunicazioni.
Per approfondimenti si vedano le schede riportate tra i link utili.
 
COME AGIRE
In ambedue i casi -contenzioso e conciliazione- va presentata un'istanza all'ufficio del giudice di pace competente per territorio, utilizzando i moduli che spesso lo stesso ufficio (cancelleria) fornisce.
Di solito, quando ad agire e' un consumatore, e' competente il giudice della zona di residenza dello stesso. In casi particolari, come tipicamente i ricorsi avverso le multe, e' competente il giudice del luogo ove e' avvenuta l'infrazione.
Indirizzi e recapiti possono essere trovati sull'elenco telefonico alla voce "uffici giudiziari" o sul sito internet del Ministero della Giustizia (vedi link utili).
A parte particolari eccezioni (sempre i ricorsi avverso le sanzioni amministrative, multe, etc.) il ricorso va presentato di persona recandosi presso l'ufficio. Se non si risiede nel Comune ove ha sede l'ufficio si deve eleggere un domicilio "temporaneo" presso un legale o un conoscente di fiducia oppure direttamente presso la cancelleria del giudice, avendo poi cura di verificare le varie comunicazioni che vi giungeranno (come la fissazione dell'udienza, etc.).
E' bene informarsi sulle procedure in uso presso la cancelleria dello specifico giudice di pace. L'operativita', infatti, puo' cambiare da ufficio a ufficio.
Per affrontare bene la controversia potrebbe anche essere utile la lettura di questa scheda su come imbastire una pratica legale:
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=40717
 
Nota importante
In generale prima di presentare istanza davanti al giudice di pace e' utile richiedere un determinato adempimento/comportamento tramite un'intimazione ufficiale, inviando una raccomandata a/r di messa in mora o diffida alla controparte (vedi istruzioni tra i link utili).
La prova di aver inviato una diffida alla controparte, evidentemente inascoltata, e magari di aver anche tentato una conciliazione, puo' pesare a nostro favore nell'eventuale causa. In tal modo, infatti, si dimostra al giudice che la controparte -per esempio- si e' rifiutata di risolvere la questione in modo "amichevole" o ha proposto soluzioni inadeguate.
 
SULLA COMPETENZA IN MATERIA AMMINISTRATIVA (sanzioni, multe)
Ci si puo' opporre davanti al giudice di pace anche per fare opposizione alle sanzioni amministrative entro il limite di 15.493,71 euro. Per sanzioni di importo maggiore ci si deve rivolgere al tribunale.
Le sanzioni amministrative sono le pene pecuniarie, le cosiddette “multe”, che siamo tenuti a pagare quando, per esempio, abbiamo violato il codice della strada o un regolamento comunale (eccesso di velocita', sosta vietata, apertura di un negozio in un locale troppo piccolo). Se si ritiene che il vigile urbano o la polizia stradale abbiano sbagliato, ci si puo' rivolgere al Giudice di Pace per chiedere che annulli la sanzione.
A seconda del caso ci si puo' quindi opporre ad un verbale, ad un'ordinanza/ingiunzione o ad una cartella esattoriale.
Bisogna, invece, rivolgersi SEMPRE al Tribunale nel caso che la sanzione riguardi le infrazioni in materia di urbanistica ed edilizia e di tutela del lavoro, di previdenza, di tutela dell'ambiente, di igiene degli alimenti e bevande, di societa' ed intermediari finanziari, di antiriciclaggio, tributaria e valutaria.
Facendo ricorso contro una sanzione amministrativa si puo', in deroga alla regola generale, presentare l'istanza tramite raccomandata a/r. In questi casi, proprio perche' e' facile doversi rivolgere ad un ufficio fuori dal nostro Comune, e' necessario domiciliarsi nel distretto del Giudice, presso un legale, un conoscente di fiducia o direttamente in cancelleria.
Contro la sentenza avversa del giudice di pace e' possibile, dal 2/3/2006 (per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 40/06) fare appello in Tribunale. La Corte di Cassazione rimane competente nei casi di voglia agire contro le sentenze che hanno decretato l'inammissibilita' del ricorso.
Le disposizioni che regolano i ricorsi contro le multe al codice della strada (legge 689/81 e codice della strada) e tutti i consigli pratici del caso (inclusa nostra modulistica) possono essere trovati sulla scheda inserita tra i link utili.
 
Nota importante sulle cartelle esattoriali
Le regole suddette inerenti la competenza in materia amministrativa, valgono anche per le cartelle esattoriali. Vi sono pero' delle precisazioni da fare, soprattutto per le cartelle che riguardano multe al c.d.s.
La piu' importante proviene da una recente sentenza di Cassazione (n. 8200 del 03/04/2009) che ha precisato che la competenza del Giudice di pace vale solo se la cartella e' il PRIMO atto con cui si viene a conoscenza della multa, ovvero solo se vi e' un VIZIO DI NOTIFICA che riguarda il verbale. In altre occasioni la Cassazione ha anche specificato che in questo caso (sentenze 17445/2007, 15149/2005, etc.) insieme alla cartella e' contestabile anche il contenuto del verbale, ovvero la questione di merito inerente la multa (non e' vero che sono passato col rosso, il verbale e' incompleto, etc. etc.). Per capire se sia contestabile il vizio di notifica del verbale si vede verificare come essa risulti fatta. In alcuni casi potrebbe essere regolare, infatti, la notifica per giacenza o quella effettuata in mano di terzi.
In caso contrario, quindi se il verbale risulta correttamente notificato e la motivazione del ricorso e' diversa (vizio di notifica della cartella o errore nella stessa) la competenza e' del giudice ordinario nella figura del giudice dell'esecuzione (ai sensi degli art.615 e 617 c.p.c.). Cio' in quanto in questo caso la cartella costituisce il "primo atto esecutivo". Stessa cosa, a maggior ragione, se si contesta un vero e proprio provvedimento esecutivo successivo alla cartella che riguarda una sanzione amministrativa (ipoteca, fermo amministrativo, etc.).
 
Si vedano, per approfondimenti, questi documenti:
http://www.aduc.it/dyn/osservatoriolegale/art/singolo.php?id=261495
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=40773
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=210370
 
QUANTO COSTA
- Per ricorsi contro le sanzioni per infrazione al codice della strada: nulla.
- Processi (compresi attivita' conciliative in sede non contenziosa) fino a 1.033 euro: 30 euro.
- Processi (compresi attivita' conciliative in sede non contenziosa) tra 1.033 e 1.100 euro: 30 euro + 8 euro in marche.
- Processi tra 1.100 e 5.200 euro: 70 euro + 8 euro in marche.
- Processi tra 5.200 e 26.000 euro e per i quelli di valore indeterminabile di competenza esclusiva del Giudice di Pace: 170 euro + 8 euro in marche.
- Processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali: 103,30 euro + 8 euro in marche.
 
Nota: Le cifre suddette costituiscono, rispettivamente, il contributo unificato e l'anticipazione forfettaria dei diritti, indennita' di trasferta e spese di spedizione per la notificazione degli atti (art.13 e 30 del DPR 115/02). Ovviamente restano a parte gli oneri eventualmente dovuti al legale coinvolto.
 
SOSPENSIONE FERIALE
Ricordiamo brevemente che l'ufficio del giudice di pace, cosi' come tutti gli uffici giudiziari, resta chiuso nel periodo 1/8 - 15/9 di ogni anno.
Ovviamente tutti i termini di ricorso, di multe, cartelle, ordinanze, etc. etc. che intaccano tale periodo sono a loro volta sospesi fino al 15/9. Ovvero, per dirla in altre parole, ai fini del calcolo del termine utile per ricorrere, il periodo di sospensione non deve essere computato.
Chiariamo che tale sospensione non riguarda i termini per notificare verbali, cartelle, etc., ne' riguarda il termine di pagamento delle sanzioni. Essa riguarda UNICAMENTE il termine per la presentazione delle cause e dei ricorsi.
Fonte: Legge 742/69 art.1
 
FONTI NORMATIVE:
- Legge 374/1991 "Istituzione del giudice di pace" , modificata dalla legge 673/1994, d.lgs.51/98, legge 84/1999, legge 468/1999, legge 479/1999, legge 4/2001, legge 259/2002, legge 1/2003, legge 271/2004, legge 311/2004, legge 168/2005 e vari regolamenti di esecuzione (dpr 404/1992, legge 477/1992, etc.).
- Codice di procedura civile art. 7 (competenze), art.8 comma 1 (competenze), art. 40 (connessione), art. 82 (patrocinio), art. 113 comma 2 (giudizio secondo equita'), art.dal 311 al 322 ("Del procedimento davanti al giudice di pace"), art. 325 comma 1 (termine per impugnazioni), art.339 (appellabilita' delle sentenze), art.341 (giudice dell'appello).
- Legge 689/81 art.22/22bis/23 e codice della strada art.204bis per quanto riguarda i ricorsi avverso le sanzioni amministrative e le multe.
 - D.P.R. 115/2002 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia
 
LINK UTILI
** Per informazioni e per trovare l'ufficio del giudice di pace della propria zona:
- http://www.giustizia.it/uffici/info/giudici_pace.htm
- http://www.giustizia.it/uffici/info/05_fin1.htm
** Schede collegate:
- LA MESSA IN MORA
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=111051
- LA CONCILIAZIONE IN CAMERA DI COMMERCIO
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=40708
- CONCILIAZIONE OBBLIGATORIA DAVANTI AL CORECOM
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=252166
- MULTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA: COSA FARE (pagamento o ricorso)
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=40753

Mercoledì, 8 Luglio, 2009 - 16:48

MARATONA DELLO SHOPPING: saldi e consigli di MC

Per opportuna informazione pubblico una nota dedl Movimento Consumatori con alcuni consigli in materia di saldi.
Cari saluti
Antonella
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MARATONA DELLO SHOPPING: I CONSIGLI DI MC MILANO
 
In occasione della “Maratona dello shopping”, evento che si svolgerà a Milano giovedì 9 luglio, i negozi di alcune zone della nostra città resteranno aperti fino alle 2 di notte, dando la possibilità ai cittadini di approfittare delle vendite promozionali iniziate lo scorso sabato.
Ricordiamo che i saldi di fine stagione, pur essendo una possibilità concreta di risparmiare per il consumatore, possono nascondere brutte sorprese se non si conoscono alcune regole importanti.
 
E’ bene sapere, infatti, che gli esercenti sono obbligati ad indicare chiaramente informazioni quali lo sconto praticato, il prezzo di vendita originario barrato e il prezzo di vendita a seguito dello sconto. Inoltre, la merce scontata deve essere adeguatamente separata dalla merce non in sconto e la differenza deve essere facilmente identificabile per i clienti.
Esistono poi vincoli anche sui messaggi pubblicitari che riguardano gli sconti, che non devono in nessun modo essere ingannevoli per il consumatore.

Il negoziante non può rifiutare il pagamento con bancomat o carta di credito nel periodo dei saldi, se espongono le relative vetrofanie.

E’ particolarmente importante ricordare che il diritto alla sostituzione o al rimborso di quanto pagato nel caso di prodotti difettosi, riguarda anche la merce in saldo (art.130 Codice del Consumo). E’ possibile ottenere la sostituzione nel caso di ripensamenti su colori e taglie solo se il commerciante è disponibile a farlo: non esiste infatti un obbligo alla sostituzione di merce non difettosa. In entrambi i casi, ricordate di conservare lo scontrino.
 
Tutti queste informazioni a tutela del consumatore sono stabilite da una legge della Regione Lombardia (LR 20/2000). Qualora queste regole non venissero rispettate, o semplicemente per risolvere i vostri dubbi in merito, è possibile rivolgersi alla nostra associazione segnalando la violazioni al numero 0280583136 o all’indirizo mail info@movimentoconsumatorimilano.it.
 
Infine consigliamo di effettuare sempre acquisti razionali, evitando di lasciarsi abbagliare dalla percentuale di sconto praticata e prediligendo invece i capi che davvero ci sono utili e di diffidare di percentuali di sconto superiori al 50%, solitamente riservate a fondi di magazzino degli anni precedenti o a capi di scarsa qualità acquistati appositamente per i saldi.

 
Movimento Consumatori - Sezione di Milano
via Morigi 8
20123 Milano
tel 0280583136
fax 0286910660
email ufficiostampa@movimentoconsumatorimilano.it
www.movimentoconsumatori.it
Lunedì, 29 Giugno, 2009 - 11:55

Class action:ulteriore rinvio, l'Italia è la barzelletta d'Europa

Class action: ulteriore rinvio, rischiamo di diventare la barzelletta d'Europa
Dalla newsletter di Altro consumo del  26 giugno 2009

 
Il Governo si appresta a far slittare di ulteriori sei mesi l'entrata in vigore della normativa sulle class action. Si tratta di una notizia assolutamente negativa non solo per i consumatori ma anche per lo sviluppo moderno dell'economia del nostro Paese. Mentre viene così ancora una volta calpestato l'interesse generale, la maggioranza dichiara di volersi impegnare a discutere delle modifiche da apportare alla normativa con le associazioni di consumatori: non c'è da esserne felici, considerato che le nostre proposte migliorative da tempo consegnate a governo e maggioranza sono rimaste inascoltate.
 
Un rinvio dopo l'altro
Dopo due successivi rinvii, l'entrata in vigore delle class action era fissato per il 1° luglio. Ora ecco altri 6 mesi di rinvio. Senza contare che di recente il Senato, sulla base di un emendamento governativo, aveva svuotato di efficacia e impatto la normativa cancellando anche la retroattività delle class action. Una presa in giro bella e buona per i cittadini e un ulteriore regalo alla lobby di quelle parti più retrograde dell'industria nazionale che, anche in questo periodo di crisi, continuano a rifugiarsi nella protezione del governo, arroccate nelle loro posizioni di privilegio. Ci troviamo di fronte allo scontro fra chi sta dalla parte dei consumatori (e che chiede di poter disporre di uno strumento che non penalizza ma responsabilizza le imprese) e del diritto e chi vuole che le aziende, anche se commettono illeciti a loro danno, restino protette da un sistema giudiziario che funziona male.
 
L'importanza delle azioni di gruppo
Perché è importante l'introduzione delle class action? Perché un consumatore danneggiato dal comportamento illecito di un'azienda subisce un danno che, individualmente, può essere poco rilevante dal punto di vista economico. E quindi può subentrare un atteggiamento remissivo da parte del singolo. La portata economica del danno diventa invece di un certo peso se si considera l'impatto che il comportamento illecito produce sulla collettività dei consumatori. Le azioni collettive risarcitorie, la class action, non sono una minaccia per le imprese, ma uno strumento efficace di controllo diffuso del rispetto delle regole e della responsabilità sociale dell'impresa. Uno strumento che già esiste in Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lituania, Olanda, Norvegia, Portogallo, Romania, Spagna, Svezia e Regno Unito. Contiunuano peraltro a livello europeo i lavori che porteranno a una normativa europea sulle class action, anche per questo il terzo e probabilmente non ultimo rinvio della class action all'italiana rischia di far diventare il nostro Paese la barzelletta d'Europa.
 
Riteniamo che un'azione collettiva debba poter essere allargata al più ampio numero di soggetti: la class action dovrà essere applicabile a tutti i consumatori vittime di illeciti diffusi. Diventa importante che tutti i cittadini facciano sentire la loro voce, per questo vi invitiamo a continuare a sottoscrivere il nostro appello al quale aderisce anche il Centro Tutela Consumatori Utenti.
 
Dalle bollette gonfiate ai mutui: molti i casi da class action
Se il nostro appello rimanesse inascoltato, i consumatori che hanno ricevuto negli ultimi anni le bollette gonfiate di Telecom Italia non potranno usufruire dello strumento della class action per far valere i propri diritti. Stesso trattamento per tutti coloro che illegittimamente non hanno potuto esercitare la surroga gratuita del mutuo a causa delle pratiche commerciali scorrette delle banche. Anche i cittadini di Roma e provincia che hanno pagato per anni un sovrapprezzo per il pane, nonostante la recente decisione dell'Antitrust contro il cartello dei panificatori, non potranno essere risarciti.
 
La class action non sarà utilizzabile nemmeno per gli oltre 4000 risparmiatori coinvolti nella vicenda Parmalat che si sono rivolti a Altroconsumo.
 
Se anche tu, come noi, sei indignato dal rinvio deciso a fine 2008, iscriviti a questo gruppo su Facebook Class action: ulteriore rinvio, beffa per i cittadini - indigniamoci!", dove ti aggiorneremo sulle nostre prossime iniziative in merito alla legge sulle class action.
 
Leggi il testo dell'appello:
Appello per l'entrata in vigore in Italia dell'azione collettiva risarcitoria (Class Action)
Il 2009 avrebbe potuto iniziare con il festeggiamento da parte dei cittadini italiani di un'importante conquista per la tutela dei loro diritti: l'entrata in vigore anche nel nostro Ordinamento dell'istituto della class action.
Come è noto, purtroppo così non è stato. Il governo è intervenuto, infatti, in extremis, e ancora per decreto, con un rinvio di ulteriori sei mesi, dopo il primo rinvio deciso a giugno scorso e la promessa, non mantenuta, che il testo sarebbe stato migliorato e definitivamente approvato entro fine 2008.
Per ALTROCONSUMO, associazione indipendente di consumatori , si è trattato di una straordinaria occasione perduta per rendere finalmente effettiva la tutela per tutte quelle situazioni nelle quali i consumatori, avendo subito ingiuste vessazioni avrebbero potuto difendere collettivamente i loro diritti, considerato anche che, allo stato, non vi sono strumenti veramente efficaci ed accessibili sul piano dell'azione individuale.
1) Una normativa sulle class action che sia facilmente azionabile, accessibile, equa, percorribile in tempi rapidi e certi è utile per i consumatori, ma anche per la modernizzazione del nostro sistema economico e per le imprese che intendono misurarsi correttamente sul mercato
La gravità della mancata entrata in vigore della normativa sulle class action risulta in tutta la sua evidenza se solo si prova a pensare a quante e quali volte - solo nel corso dell'ultimo anno - si sono verificati comportamenti illeciti plurioffensivi posti in essere da parte di aziende nell'ambito di rapporti contrattuali, extracontrattuali, derivanti da abusi di posizione dominante e/o da intese anticoncorrenziali o da pratiche commerciali scorrette come gli addebiti in bolletta per servizi telefonici non richiesti, gli abusi di banche e assicurazioni, i sempre più frequenti disservizi nel trasporto aereo e ferroviario, la pubblicità ingannevole, che hanno leso in maniera seriale i diritti di tanti cittadini, consumatori e utenti i quali non si sono attivati con cause individuali in quanto non lo hanno giudicato conveniente visto l'importo prevalentemente poco elevato della questione e l'inefficienza della giustizia civile.
Occorre inoltre rilevare che se i danni di ogni singolo consumatore sono spesso modesti, ove computati individualmente, essi hanno invece una portata economica rilevante se considerati nel loro insieme, per l'impatto economico che il comportamento illecito di un'impresa può produrre sulla collettività dei consumatori e sul mercato. In tal senso l'atteggiamento remissivo del singolo danneggiato ricade, più in generale, sull'efficienza stessa del mercato. Siamo, infatti, convinti che le azioni collettive contro i comportamenti scorretti nel sistema economico non costituiscano una "minaccia" per le imprese, ma che, al contrario, oltre ad essere un valido strumento per la tutela dei consumatori, possano rivelarsi un'utile leva di private enforcement per una più efficace regolazione del mercato. La class action, insomma, non è contraria agli interessi delle aziende, ma è anzi confacente allo sviluppo di un mercato più sano ed efficiente, in questo senso dovrebbe essere vista favorevolmente da parte delle imprese più virtuose, corrette e competitive.
L'istituto della class action, infatti, colmando il divario tra il riconoscimento statico dei diritti individuali e la possibilità di loro effettiva tutela in via giudiziale, costituisce anche un incentivo al maggior rispetto delle regole e un mezzo per prevenire, o almeno contenere, il compimento di illeciti per effetto dell'onere finanziario che esse possono comportare a carico del responsabile. Sotto questo profilo la class action appare pienamente funzionale all'esigenza di una vigilanza e controllo diffuso e della responsabilità sociale d'impresa.
L'introduzione delle azioni collettive risarcitorie nel nostro Ordinamento, inoltre, porrebbe l'Italia al passo con quei Paesi membri dell'Unione europea, quali ad esempio Portogallo, Francia, Spagna, Olanda, Inghilterra, dove tale strumento è già in vigore da tempo con ottimi risultati per i consumatori e il mercato .
2) Un iter legislativo confuso e fuorviante - il tempo è scaduto, che il governo dica francamente in Parlamento e al Paese, al di là delle cortine fumogene, quale è la sua visione in materia di azioni collettive e si comporti di conseguenza
Sebbene non abbia ancora conosciuto la luce, la storia della class action made in Italy è già lunga e controversa. Dopo un primo tentativo con una proposta di legge nella XIV Legislatura, approvato pressoché all'unanimità alla Camera ma poi arenatosi al Senato, dove non è stato mai avviato l'esame da parte delle commissioni competenti, è nella scorsa Legislatura che, a seguito di varie e articolate discussioni su altre proposte di legge, è arrivata l'approvazione nel dicembre 2007 a mezzo della legge finanziaria che ha introdotto il nuovo art. 140-bis, rubricato "Azione collettiva risarcitoria" nel Codice del Consumo.
Secondo tale norma la class action sarebbe dovuta diventare applicabile a partire dal 30 giugno 2008 sennonché soli cinque giorni prima, quando già i vari soggetti legittimati - ivi compresa Altroconsumo - si erano attivati anche presso i consumatori per il tempestivo avvio delle prime azioni collettive, il governo decideva di intervenire con un decreto facendo slittare l'appuntamento al gennaio 2009 "al fine di individuare e coordinare specifici strumenti di tutela risarcitoria collettiva, anche in forma specifica nei confronti delle pubbliche amministrazioni".
Peccato che, malgrado si fosse ravvisata la sussistenza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza atti ad intervenire per decreto, e nonostante il governo attualmente in carica disponga di una ampissima maggioranza parlamentare i sessanta giorni successivi all'approvazione del provvedimento non venivano utilizzati per inserire in sede di conversione gli emendamenti intesi a "migliorare" il testo della normativa vigente e allargare il campo dell'azione collettiva risarcitoria anche alla Pubblica Amministrazione. Né si utilizzavano i quattro mesi successivi per approvare in Parlamento una norma che modificasse in tempo utile per la nuova scadenza di dicembre 2008 il testo vigente, tantomeno in questo periodo il governo e/o le commissioni parlamentari competenti si degnavano di consultare le associazioni dei consumatori e/o di acquisire il parere del Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti che veniva così evidentemente svuotato di una sua prerogativa in una materia di sua specifica competenza.
Giungeva così in dicembre, attraverso l'art. 19 del c.d. decreto milleproroghe, l'ulteriore rinvio, ancora per decreto, ancora con un provvedimento che si limitava a far slittare di altri sei mesi l'entrata in vigore della normativa sulle class action nulla dicendo circa le modifiche da introdurre. Di lì a poco, il 23 dicembre, il governo presentava sì finalmente i propri emendamenti ma tali modifiche al testo di legge vigente, nel merito e sugli aspetti negativi dei quali diremo in conclusione, non venivano presentati in sede di conversione del decreto legge milleproroghe bensì quale emendamento al disegno di legge n. 1195 pendente in Senato.
La questione, si badi bene, non è di poco momento, infatti, un governo cosciente di avere già lasciato scadere una proroga introdotta per decreto all'entrata in vigore di un importante provvedimento legislativo, e che si veda così costretto ad introdurre una successiva proroga, qualora abbia finalmente preso una posizione sulle modifiche da apportare al testo di legge dovrebbe affrettarsi a introdurre gli emendamenti in sede di conversione del decreto di proroga. Così non è stato e questo ci conduce purtroppo a ritenere che probabilmente, nelle intenzioni dell'esecutivo, questa ulteriore proroga all'entrata in vigore delle class action è solo la seconda di una lunga serie e che si stia utilizzando una altrimenti assurda tecnica legislativa nel preciso obiettivo di dare luogo ad un rinvio sine die evitando di affrontare l'opinione pubblica su quella che è la propria visione in materia di azioni collettive, ovvero che non ci debbono essere.
3) L'emendamento presentato dal governo al Senato introduce quasi esclusivamente elementi peggiorativi rispetto al testo vigente e volti a ridurre l'efficacia e l'ambito di applicabilità della class action
Potremmo fermarci qui, ma vogliamo nutrire ancora qualche flebile speranza che vi possa essere un ravvedimento da parte del governo e, quindi, non ci esimiamo dal commentare nel merito, seppure in sintesi, l'ultimo emendamento, frutto della pressione lobbistica dell'industria operata nelle segrete stanze e non in consultazione pubblica nelle più consone sedi istituzionali, presentato dall'esecutivo il 23 dicembre 2008 in Senato al disegno di legge n. 1195 che modifica l'art. 140 bis del Codice del Consumo, ora rubricato "Azione di classe".
  • L'unico aspetto positivo che ravvisiamo è l'introduzione, al comma 12, dell'esecutività della sentenza di condanna, considerato che nel testo vigente si parla, invece, solo di accertamento di un diritto.
  • L'eventuale deposito cautelativo della somma dovuta da parte dell'impresa dopo la sentenza di primo grado, di cui al comma 13, è, in realtà, una misura a favore dell'impresa condannata, non certo dei consumatori, di regola il debitore dovrebbe, infatti, pagare il dovuto, anche in pendenza di appello, essendo la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva per legge, principio che deve essere rispettato anche per quanto concerne le class action.
  • Non siamo contrari neanche all'allargamento della legittimazione attiva, di cui all'art.1. Sia chiaro, non abbiamo mai chiesto la legittimazione esclusiva in capo alle associazioni di consumatori iscritte all'Elenco nazionale ai sensi dell'art. 137 del Codice del Consumo, in quanto siamo sempre stati fermamente convinti che la class action debba consentire un più efficace accesso alla giustizia per il cittadino-consumatore in caso di illeciti plurioffensivi, non certo creare una cerchia ristretta di soggetti legittimati ad agire che, oltre a rischiare di rivelarsi un collo di bottiglia per le molteplici possibili azioni avrebbe una sgradevole accezione protezionistica che spesso contestiamo a ragione in alcuni settori di mercato per quanto concerne le imprese.
Vi sono poi due modifiche notevolmente peggiorative rispetto al testo vigente:
  • E' improprio e fuorviante parlare di "retroattività" (o meno) della legge. Su questo punto il comma 2 dell'art. 30bis che stabilisce che la class action si applica "anche retroattivamente, agli illeciti compiuti successivamente al 1° luglio 2008" appare di rara grossolanità. Tutte le leggi processuali si applicano alle azioni esercitabili successivamente alla loro entrata in vigore secondo il principio generale "tempus regit actum". Una deroga a tale principio comporterebbe che domande identiche, introdotte nello stesso momento e originate dallo stesso fatto risulterebbero soggette a due diverse procedure (azione collettiva o individuale) a seconda di quando è avvenuto l'illecito, il che, a nostro avviso, pone seri problemi di costituzionalità, rispetto ai principi di cui all'art.3 e 24 Cost. Conseguentemente chiediamo non tanto che l'azione collettiva risarcitoria sia "retroattiva" (senza limitazioni di tempo, come invece previsto dall'emendamento) ma, molto più semplicemente, che essa sia applicabile, a partire dalla sua data di entrata in vigore, a tutti i soggetti legittimati che hanno validi diritti da azionare, ovvero che essa possa operare per tutti i consumatori vittime di illeciti plurioffensivi, senza discriminazioni di ordine "cronologico", cioè derivanti dal momento in cui essi hanno subito il torto.
  • La pubblicazione a spese del soccombente dell'eventuale ordinanza di inammissibilità dell'azione collettiva (come previsto dal paragrafo 8 del comma 1 dell'emendamento del Governo) è una disposizione assurda, punitiva e assolutamente da eliminare. Da parte nostra non abbiamo mai chiesto l'introduzione dei danni punitivi in favore dei consumatori e a danno delle imprese, che pur esistono nell'esperienza statunitense, in quanto non concepiamo la class action come strumento punitivo delle imprese e vogliamo che sia introdotto in Italia un istituto giuridico equilibrato e non strumentalizzabile. Ciò detto, appare a dir poco peculiare l'introduzione, ai sensi del paragrafo 8, di una sorta di danno punitivo a contrario. In caso di ordinanza di ammissibilità dell'azione collettiva, bisognerebbe, invece, prevedere che i costi di informazione ai consumatori siano messi a carico dell'impresa e non del soggetto promotore dell'azione collettiva.
Infine, siamo consci che nell'altra ala del Parlamento, presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, è stata presentata ed è in discussione una proposta di testo unificato in materia di azione risarcitoria collettiva redatta essenzialmente sulla base della proposta di legge n. 410 e tenendo conto di taluni aspetti della proposta di legge n. 1824, si tratta di un testo forse più articolato di quello proposto dal governo in Senato, ma non intendiamo in ogni caso qui prenderlo in esame. Piuttosto, quale parte sociale interessata e per poter presentare ulteriori e più dettagliate osservazioni rivendichiamo la necessità di sapere al più presto dal governo quali siano le sue reali intenzioni, se intende cioè procedere con l'emendamento introdotto al Senato ovvero con il disegno di legge pendente alla Camera. A leggere le relazioni dei lavori della Commissione Giustizia della Camera sembra che anche gli stessi deputati di maggioranza e opposizione abbiano questa stessa necessità di chiarezza e si sentono un po' in balia di questo iter legislativo a dir poco peculiare e della cortina fumogena messa in atto dal governo sulla class action.
Tutto ciò premesso e considerato, Altroconsumo e gli aderenti al presente appello chiedono al governo di fare in modo che l'ennesimo rinvio circa l'entrata in vigore della normativa sulle class action sia effettivamente l'ultimo e che, quindi, una volta introdotti i miglioramenti sopra esposti, anche in Italia sia possibile utilizzare un'azione di classe facilmente azionabile, accessibile, equa, percorribile in tempi rapidi e certi, a partire dal 1° luglio 2009 o prima.
 
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Lunedì, 2 Marzo, 2009 - 15:56

W i COSMETICI cruelty-free

Per opportuna informazione pubblico un elenco di aziende produttrici di cosmetici cruelty-free, cioè aziende che utilizzano materie prime non testate su animali.

L'indicazione "Non testato su animali" sulla confezione di un prodotto cosmetico significa infatti che il prodotto finito non è stato testato su animali, ma non fornisce informazioni sulle materie prime usate.

L'elenco è stato fornito da un'ass. animalista, il Laboratorio Antispecista.

Cordiali saluti
Antonella Fachin

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COSMETICI cruelty-free (make-up e igiene della persona)
ARGITAL
_fonte informazioni: Adesione allo Standard con Certificazione ICEA
_reperibile presso: Negozi di alimentazione biologica, Erboristerie, Farmacie
_NO test dall'anno: ---
_ingredienti animali: In alcuni prodotti Miele, Propoli, Cera.
_contatti: www.argital.it
 
CIBE (Mondo Naturale, Fiori&Futta-Antico Marsiglia, Antica Provenza Ligure)
_fonte informazioni: Adesione allo Standard con Certificazione ICEA
_reperibile presso: Negozi di alimentazione biologica, Erboristerie
_NO test dall'anno: 1998
_ingredienti animali: Antica Provenza Ligure > Linea estratti: totalmente vegetale / Linea Marsiglia: alcuni prodotti contengono miele, latte, lanolina / Linea Dessert: i dessert da bagno contengono latte. Mondo Naturale e Fiori&Frutta-Antico Marsiglia: alcuni prodotti contengono miele, latte, lanolina
_contatti: www.cibelaboratori.it, www.fioriefrutta.it

COOP
_fonte informazioni: Adesione allo Standard con Certificazione ICEA
_reperibile presso: Supermercati COOP (tutti i prodotti per l'igiene della persona a marchio COOP)
_NO test dall'anno: ---
_ingredienti animali: ---
_contatti: www.e-coop.it
D'AYMONS NATURALERBE
_fonte informazioni: Adesione allo Standard con Certificazione ICEA
_reperibile presso: Negozi di alimentazione biologica, Erboristerie,
Farmacie, Fiere
_NO test dall'anno: 1978
_ingredienti animali: Quasi tutto vegan. Alcuni prodotti contengono
miele, propoli, polline. Cercare il marchio VEGAN sulla confezione.
_contatti: www.daymonsnaturalerbe.it

DERBE (Regenè, Speziali Fiorentini, Seres)
_fonte informazioni: Adesione allo Standard con Certificazione ICEA
_reperibile presso: Negozi di alimentazione biologica, Erboristerie
_NO test dall'anno: 1997
_ingredienti animali: Uova (solo in Olio Derbe all'uovo e maschera all'uovo) e prodotti delle api
_contatti: www.derbe.it
DR TAFFI
_fonte informazioni: Adesione allo Standard con Certificazione ICEA
_reperibile presso: Negozi di alimentazione biologica, Erboristerie
_NO test dall'anno: ---
_ingredienti animali: Pappa reale e Propoli in alcune creme
_contatti: www.drtaffi.com
FITOCOSE
_fonte informazioni: Adesione allo Standard con autocertificazione
_reperibile presso: Acquisto on-line dal loro sito
_NO test dall'anno: 2003
_ingredienti animali: Alcuni preparati contengono prodotti delle api
_contatti: www.fitocose.it

FLORA-PRIMAVERA
_fonte informazioni: Adesione allo Standard con Certificazione ICEA
_reperibile presso: Negozi di alimentazione biologica, Erboristerie
_NO test dall'anno: 1989
_ingredienti animali: Non rintracciabile
_contatti: www.florapisa.it

HAWAY (Hawai, Oris, Anthyllis)
_fonte informazioni: Adesione allo Standard con Certificazione ICEA
_reperibile presso: Negozi di alimentazione biologica, Erboristerie
_NO test dall'anno: ---
_ingredienti animali: alcuni prodotti contengono prodotti delle api e
midollo
_contatti: www.hawai-group.com
HELAN
_fonte informazioni: Adesione allo Standard con Certificazione ICEA
_reperibile presso: Negozi di alimentazione biologica, Erboristerie
_NO test dall'anno: 1998
_ingredienti animali: Miele, polline, propoli, cera d'api, pappa reale. Chiedere per ciascun prodotto
_contatti: www.helan.it

INDICA
_fonte informazioni: Adesione allo Standard con Certificazione ICEA
_reperibile presso: Negozi di alimentazione biologica, Erboristerie
_No test dall'anno: 1978
_ingredienti animali: Nessuno
_contatti: www.indica.it

I SERAFINI
_fonte informazioni: Adesione allo Standard con Certificazione ICEA
_reperibile presso: Farmacie
_NO test dall'anno: 2003
_ingredienti animali: non pervenuto
_contatti: www.iserafini.it

L'ERBOLARIO
_fonte informazioni: Adesione allo Standard con Certificazione ICEA
_reperibile presso: Negozi di alimentazione biologica, Erboristerie
_NO test dall'anno: 1997
_ingredienti animali: Si
_contatti: www.erbolario.com
LINEA PROGETTO GAIA
_fonte informazioni: Adesione allo Standard con autocertificazione
_reperibile presso: Negozio Progetto Gaia, Vendita on-line
_NO test dall'anno: 2005
_ingredienti animali: In alcuni prodotti sono presenti prodotti delle api
_contatti: www.progettogaia.it
LUSH
_fonte informazioni: Certificazione NatureWatch
_reperibile presso: Catene in Franchising
_NO test dall'anno: 1998
_ingredienti animali: Quando non indicato con V (vegan) il prodotto è latto-ovo-vegetariano
_contatti: www.lush.it

MONTAGNE JEUNESSE
_fonte informazioni: Adesione allo Standard con Certificazione BUAV (UK)
_reperibile presso: Supermercati
_NO test dall'anno: ---
_ingredienti animali: Non rintracciabile
OFFICINA NATURAE
_fonte informazioni: Adesione allo Standard con autocertificazione
_reperibile presso: Negozi di alimentazione biologica, Erboristerie,
Vendita on-line
_NO test dall'anno: 2005
_ingredienti animali: Derivati del latte in tutte le creme, gli altri prodotti sono vegetali; il "burro di chiuri" usato in molti loro prodotti è VEGETALE
_contatti: www.officinanaturae.com
PEDRINI (Lepo Line)
_fonte informazioni: Adesione allo Standard con Certificazione ICEA
_reperibile presso: Negozi di alimentazione biologica, Erboristerie
_NO test dall'anno: 1998
_ingredienti animali: Miele, cera d'api, propoli nei prodotti: rossetti, stick labbra, matite contorno labbra, sapone ultradelicato, detergente al miele e propoli, maschera riequilibrante all'argilla e propoli, maschera nutriente al miele, stick correttivi
_contatti: www.lepo.it
REBIS
_fonte informazioni: Adesione allo Standard con autocertificazione
_reperibile presso: Negozi di alimentazione biologica, Erboristerie
_NO test dall'anno: 1990
_ingredienti animali: Cera d'api, lanolina in alcune creme e unguenti
_contatti: rebiser@tin.it
REMEDIA
_fonte informazioni: Adesione allo Standard con autocertificazione
_reperibile presso: Per corrispondenza
_NO test dall'anno: 1992
_ingredienti animali: Cera d'api in tutte le creme e Propoli nella crema all'elicriso
_contatti: www.remediaerbe.it
SAN.ECO.VIT (Bjobj)
_fonte informazioni: Adesione allo Standard con Certificazione ICEA
_reperibile presso: Negozi di alimentazione biologica, Erboristerie
_NO test dall'anno: 1999
_ingredienti animali: Nessuno
_contatti: www.sanecovit.it
SAPONIFICIO GIANASSO (Floralia, I Provenzali)
_fonte informazioni: Adesione allo Standard con Certificazione ICEA
_reperibile presso: Supermercati
_NO test dall'anno: 2003
_ingredienti animali: non pervenuto
_contatti: www.saponigianasso.it

TEA NATURA
_fonte informazioni: Adesione allo Standard con autocertificazione
_reperibile presso: Erboristerie, Centri di alimentazione naturale, Agriturismo bio, GAS
_NO test dall'anno: 2004
_ingredienti animali: Cera d'api bio e Lanolina negli unguenti
_contatti: teanatura@libero.it
THE BODY SHOP
_fonte informazioni: Adesione allo Standard con Certificazione BUAV (UK)
_reperibile presso: Catene in Franchising
_NO test dall'anno: 1990
_ingredienti animali: Collagene nelle perle da bagno (NON vegetariano), più altri prodotti che contengono latte, miele, etc.
_contatti: www.the-body-shop.com

Nota: La linea The Body Shop è ancora tecnicamente cruelty-free, poiché rispetta lo Standard internazionale "non testato su animali". Tuttavia il marchio è stato acquistato da L'Oréal, che invece effettua vivisezione per tutto il resto della vasta gamma dei prodotti offerti. Comprando The Body Shop si finanzia quindi anche L'Oréal (e la vivisezione), alla coscienza di ciascuno pertanto scegliere se acquistare o meno tali prodotti.
W.S. BADGER (distribuito da Blue Moon Trade)
_fonte informazioni: Adesione allo Standard con Certificazione BUAV (UK)
_reperibile presso: Negozi di alimentazione biologica, Erboristerie, Farmacie
_NO test dall'anno: 2005
_ingredienti animali: Prodotti delle api
_contatti: www.bluemoontrade.com
Riassumendo: Cibe (Mondo Naturale, Fiori&Futta - Antico Marsiglia, Antica Provenza Ligure), Coop, D'Aymons Naturalerbe, Derbe, Dr Taffi, Flora-Primavera, Haway (Hawai, Oris, Anthyllis), Helan, Indica, I Serafini, L'Erbolario, Linea Progetto Gaia, Lush, Montagne Jeunesse, Officina Naturae, Pedrini (Lepo Line), Rebis, Remedia, San.Eco.Vit (Ecoblu), Saponificio Gianasso, W.S. Badger.

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Laboratorio Antispecista
via De Predis 9, 20155 Milano
laboratorioantispecista@yahoo.it
infoline: 340-6368139

Giovedì, 26 Febbraio, 2009 - 13:18

La class action nei confronti della PA: le disposizioni approvate

Per opportuna informazione.
Cordiali saluti a tutti/e
Antonella Fachin

La class action nei confronti della PA: le disposizioni approvate dal Parlamento

Nella seduta del 25 febbraio il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge 847-B, che contiene la delega al Governo per l’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico ("ddl Brunetta").
L’articolo 4 del testo approvato delega il Governo a prevedere mezzi di tutela giurisdizionale degli interessati nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, quando una pluralità di utenti o consumatori sia stata lesa da:
-          violazione di standard qualitativi ed economici o degli obblighi contenuti nelle Carte dei servizi;
- omesso esercizio dei poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori;
- violazione dei termini o mancata emanazione di atti amministrativi generali.
Riporto qui di seguito il testo dell’art. 4, comma 2, lettera l:
l) consentire a ogni interessato di agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni, nonché dei concessionari di servizi pubblici, fatte salve le competenze degli organismi con funzioni di regolazione e controllo istituiti con legge dello Stato e preposti ai relativi settori, se dalla violazione di standard qualitativi ed economici o degli obblighi contenuti nelle Carte dei servizi, dall’omesso esercizio di poteri di vigilanza, di
controllo o sanzionatori, dalla violazione dei termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali derivi la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti o consumatori, nel rispetto dei seguenti criteri:
1) consentire la proposizione dell’azione anche ad associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati;
2) devolvere il giudizio alla giurisdizione esclusiva e di merito del giudice amministrativo;
3) prevedere come condizione di ammissibilità che il ricorso sia preceduto da una diffida all’amministrazione o al concessionario ad assumere, entro un termine fissato dai decreti legislativi, le iniziative utili alla soddisfazione degli interessati; in particolare, prevedere che, a seguito della diffida, si instauri un procedimento volto a responsabilizzare progressivamente il dirigente competente e, in relazione alla tipologia degli enti, l’organo di indirizzo, l’organo esecutivo o l’organo di vertice, a che le misure idonee siano assunte nel termine predetto;
4) prevedere che, all’esito del giudizio, il giudice ordini all’amministrazione o al concessionario di porre in essere le misure idonee a porre rimedio alle violazioni, alle omissioni o ai mancati adempimenti di cui all’alinea della presente lettera e, nei casi di perdurante inadempimento, disponga la nomina di un commissario, con esclusione del risarcimento del danno, per il quale resta ferma la disciplina vigente;
5) prevedere che la sentenza definitiva comporti l’obbligo di attivare le procedure relative all’accertamento di eventuali responsabilità disciplinari o dirigenziali;
6) prevedere forme di idonea pubblicità del procedimento giurisdizionale e della sua conclusione;
7) prevedere strumenti e procedure idonei ad evitare che l’azione di cui all’alinea della presente lettera nei confronti dei concessionari di servizi pubblici possa essere proposta o proseguita, nel caso in cui un’autorità indipendente o comunque un organismo con funzioni di vigilanza e controllo nel relativo settore abbia avviato sul medesimo oggetto il procedimento di propria competenza.
Caratteristiche dell'azione  
La legittimazione ad agire in giudizio spetta al singolo interessato nonché ad associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati.
Per essere ammissibile, il ricorso dovrà essere preceduto da una diffida all’amministrazione o al concessionario a provvedere alla soddisfazione degli interessati.
Il giudizio è affidato alla giurisdizione esclusiva e di merito del giudice amministrativo (il Tribunale Amministrativa Regionale “TAR”); in caso di accoglimento dell’istanza il giudice ordinerà all’amministrazione o al concessionario di rimediare alle violazioni riscontrate e, nei casi di perdurante inadempimento, potrà disporre la nomina di un commissario.
E’ espressamente escluso che il giudice possa condannare al risarcimento del danno.
Nei confronti dei concessionari di servizi pubblici l’azione non potrà essere proposta o proseguita nel caso in cui un’autorità indipendente o comunque un organismo con funzioni di vigilanza e controllo nel relativo settore abbia avviato sul medesimo oggetto il procedimento di propria competenza.

Lunedì, 12 Gennaio, 2009 - 14:26

112: Numero europeo per le emergenze

"Numero europeo per le emergenze"
(Il Sole 24 Ore: pag. 9 - 12 gennaio 2009)
Il numero di emergenza unico, il 112, è operativo in tutti i Paesi dell'Unione Europea. L'ultima ad adeguarsi è stata la Bulgaria. Il processo è comunque lento. In Italia mancano ancora operatori capaci di parlare inglese e servizi di interpretariato.

Il numero si affianca al 113, al 115 ed al 118 senza sostituirli.

Venerdì, 2 Gennaio, 2009 - 10:31

VACANZA ROVINATA? consigli utili

Vacanza rovinata: cosa fare 
  

Per saperne di più vai al seguente indirizzo:
http://www.consumatori.it/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=43&id=98&Itemid=172

dove potrai trovare il seguente indice e cliccare sulla voce di tuo interesse:
Caos Alitalia
Vacanze “fai da te”
Vacanza rovinata? si ha il diritto al danno esistenziale
Vademecum per una vacanza sicura
Disservizi e configurabilità del danno da vacanza rovinata
Azioni legali e risarcimenti
L'inadempimento del fornitore di servizi turistici
Il reclamo del consumatore
La prenotazione alberghiera Guida pratica per i viaggi "tutto compreso"
Dove reclamare i disservizi

dal sito dell'Unione Nazionale Consumatori, dove puoi anche segnalare un caso di vacanza rovinata, compilando i vari spazi al seguente link:

http://www.consumatori.it/index.php?option=com_content&task=view&id=338&Itemid=236

Venerdì, 2 Gennaio, 2009 - 10:24

SALDI DI FINE ANNO: consigli utili

I nostri consigli per i saldi  


La stagione dei saldi è ormai alle porte e, vista anche la crisi che sta attraversando il nostro Paese, saranno molti i consumatori che sceglieranno di comprare a prezzi scontati. Ma come fare degli acquisti consapevoli, evitando di essere truffati? Ecco qualche consiglio prezioso dell’Unione Nazionale Consumatori:
– È bene preferire i saldi di articoli venduti in pochissimi numeri e taglie, che sono quelli più seri e, generalmente, i più convenienti, trattandosi di merce residua di cui il negoziante ha interesse a disfarsi (per esempio, pochi numeri dello stesso tipo di scarpe);
– diffidare di chi apre un saldo dopo una vendita promozionale;
– per i capi di abbigliamento accertarsi che la composizione eventualmente dichiarata nel cartellino d’accompagnamento corrisponda a quella dell’etichetta vera e propria del prodotto;
– non comprare capi d’abbigliamento che non hanno l’etichetta di composizione e preferire quelli che hanno anche l’etichetta di manutenzione, ovvero le istruzioni per il lavaggio o pulitura, che è un riscontro affidabile di quella di composizione;
– preferire i prodotti di marca nota, che nel settore dell’abbigliamento danno più affidamento, ma fare attenzione alla veridicità del marchio esposto, perché vi sono marchi che imitano nelle fattezze o in qualche elemento quelli più noti;
– controllare sempre le taglie quando si tratta di un capo d’abbigliamento a due pezzi, se è venduto a prezzi stracciati e se  non è ammessa la prova di indossabilità, poiché potrebbero essere due taglie diverse. 
Inoltre, è utile sapere che i negozianti:
– sono responsabili del difetto del prodotto ai sensi dell’articolo 132 del Codice del consumo (D. Lvo n. 206/2005), che sia in saldo o che non lo sia;
– sono tenuti a sostituire il prodotto o rimborsare il prezzo ai sensi dell’articolo 130 dello stesso Codice, se c’è difetto grave e non riparabile;
– possono modificare l’operazione di cassa anche nei giorni successivi, in quanto il registratore ha il tasto per evidenziare sullo scontrino “eventuali rimborsi per restituzione di vendite”, come ha previsto l’articolo 8 del decreto ministeriale 30 marzo 1992 e una successiva circolare del ministero delle Finanze del 5 giugno 1992.
Contrariamente a quanto pensano molti consumatori, va invece precisato che i saldi non riguardano necessariamente tutta la merce del negozio, ma quella a saldo deve essere tenuta separata e ben individuabile rispetto a quella di prezzo normale. In questo caso, oltre al prezzo di vendita va indicata la percentuale di sconto, sotto pena della sanzione di 1032 euro, ma nessuna norma prevede un minimo di sconto, che è completamente libero e può essere anche “sottocosto” senza osservare le relative regole.
Autore: Sonia Galardo
Data: dicembre 2008

http://www.consumatori.it/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
Venerdì, 2 Gennaio, 2009 - 10:02

CONDOMINIO: I rapporti tra venditore e acquirente

Il CondominioI rapporti tra venditore e acquirente nel condominioSpesso chi acquista una casa in condominio si trova nell’incertezza di non sapere se l’immobile che sta andando a comperare sia libero da debiti, o da altri oneri particolarmente gravosi. Tra questi, due su tutti: le morosita’ e gli eventuali lavori (e relative spese) gia’ deliberati e mai eseguiti o in corso d’opera. E’ evidente che si tratta di due incognite che sovente possono fare oscillare il prezzo del bene. Di conseguenza sarebbe utile poter visionare tutte le carte e la situazione contabile del venditore prima dell’acquisto. Cio’, pero’, non basta a tutelare l’acquirente, che quale nuovo condomino, e’ obbligato per tutti i debiti e gli oneri relativi all’immobile. Non solo: infatti, per le quote dell’anno precedente e di quello in cui avviene la cessione, la legge (art. 63 disp. att. c.c.) prevede una responsabilità solidale tra acquirente e venditore.
Tanto premesso, cerchiamo di fare chiarezza sulla questione, anche alla luce dell’orientamento prevalente nella giurisprudenza.
Partiamo da un dato certo ed inequivocabile: per costante orientamento giurisprudenziale, il condomino e’ colui che, sulla base delle risultante dei pubblici registri immobiliari, risulta essere il proprietario della casa in condominio. In materia condominiale, quindi, almeno nella fase giudiziale del recupero del credito, non trova spazio il principio di apparenza che aveva fatto intravedere la possibilita’ di ritenere giuridicamente esistente la figura del c.d. condomino apparente. Questa definizione, ci permette di dire subito una cosa: per ottenere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c., e' necessario che il debitore sia condomino nel senso appena chiarito. Cio’ porta a delle conseguenze (spesso) spiacevoli per chi ha comprato casa da poco.
Accade sovente, infatti, che l’acquirente "si trovi sul groppone" una serie di spese inaspettate (ad es. il conguaglio relativo alla gestione dell’anno precedente o diverse mensilita’ arretrate dell’anno in corso ecc.): la momentanea difficolta’ a farvi fronte lo espone al rischio di trovarsi notificato un decreto ingiuntivo. Che cosa fare in questi casi? Come evitare il peggio? Come gia’ anticipato, per l’anno precedente e quello in cui e’ avvenuta la cessione dell’immobile, si configura una responsabilita’ solidale tra le parti (venditore ed acquirente). Il fatto comporta, per chi compra, lo sgradevole inconveniente di dover subire la procedura d’ingiunzione, salvo poi il diritto di rivalsa sul "vecchio proprietario". Che cosa succede, invece, se il debito risale a tre o quattro anni prima della vendita? L’amministratore, solitamente, per ovvie ragioni di certezza nel reperire il debitore, agira’ contro l’attuale condomino. Tale decisione comporta anche la possibilita’ di ottenere una provvisoria esecuzione del decreto ex art. 63 disp. att. c.c., che se rivolto contro il precedente proprietario non sarebbe stata rilasciata. Orbene l’acquirente si trova a dover sopportare anche questa azione in virtu' del fatto che le obbligazioni relative ai beni immobili sono dette "propter rem" e come tali seguono il bene non rimanendo in capo al soggetto che le ha contratte. Naturalmente chi acquista potra' rivalersi contro chi vende e se il contratto di compravendita contiene la clausola tipo "venduto libero da oneri ecc.", potra’ anche chiedere un congruo risarcimento del danno.
Vediamo ora che cosa accade quando il nuovo proprietario si trova a dover far fronte ad una richiesta di spese giustificabili sulla base di una deliberazione votata dal suo predecessore. Chi dovra' pagare? Sul punto, la giurisprudenza e’ da tempo orientata nel senso di ritenere obbligato a pagare chi usufruisce dei benefici della delibera e non chi ha concorso a quella delibera. In poche parole, dovra’ pagare chi e’ proprietario al momento della esecuzione del deliberato. Facendo un esempio: se Tizio, proprietario di un appartamento nel condominio X, partecipa alla deliberazione che prevede l’installazione di un ascensore e poi dopo 3 anni vende l’appartamento a Caio, dovra' pagare chi si trova ad essere proprietario proprio quando sono iniziati i lavori. In questo caso sara' Caio a dover pagare la quota parte dell’ascensore e non Tizio. Infine, la deliberazione e’ portata ad esecuzione nei due anni di cui all’art. 63 disp. att. c.c. di cui abbiamo accennato sopra, si configurera' un’obbligazione solidale.
Per concludere, quindi, vista l’evidente posizione di rischio in termini economici cui e’ soggetto il compratore di un appartamento nel rapporto con il condominio, predisporre delle clausole contrattuali "di garanzia" da inserire nell’atto di compravendita e’ quanto meno utile a salvaguardarsi (almeno in seconda battuta) da possibili azioni di recupero crediti.

Alessandro Gallucci
Dalla rivista on line di ADUC “Avvertenze on line” - http://www.aduc.it/dyn/avvertenze/
(Quindicinale telematico dell'Aduc sulle politiche dei consumatori)
 
ADUC: associazione per i diritti degli utenti e consumatori http://www.aduc.it

Venerdì, 2 Gennaio, 2009 - 09:56

ENERGIA ELETTRICA E GAS:indennizzi sui servizi di vendita

Scheda Pratica SOS

ENERGIA ELETTRICA E GAS: INDENNIZZI SUI SERVIZI DI VENDITA

Con la recente delibera 164/08 l'Autorita' per l'energia ed il gas ha introdotto nuovi standard di qualita' sul servizio commerciale dei venditori di energia elettrica e gas (sia del mercato libero che del mercato "vincolato").  
Si tratta di disposizioni che da una parte riguardano i reclami e i massimi tempi di risposta (con previsione di indennizzi automatici in caso di mancato rispetto), dall'altra regolano il servizio di assistenza telefonica e i call-center.
 
Le disposizioni, che entrano in vigore in modo graduale dal 1/1/2009, rappresentano in parte un'innovazione, poiche' fino a tutto il 2008 per i disservizi commerciali era previsto un solo standard specifico con relativo indennizzo (tempo massimo rettifiche fatturazione 90 giorni solari con 30 euro di indennizzo, vedi schede inserite tra i link utili).
Per il resto (risposta a reclami scritti, per esempio) esistevano solo tempi indicativi non collegati ad alcun rimborso monetario.
 
Come regola generale e' bene sapere che il venditore deve comunicare gli standard e gli indennizzi prima della conclusione del contratto, specificando eventualmente anche i propri (aggiuntivi o migliorativi di quelli dell'Autorita') e dando notizia al cliente che il pagamento degli stessi non gli impedisce, volendo, di promuovere un'azione di recupero del danno ulteriore.
 
Nota:
Precisiamo che questa delibera tratta di prestazioni relative al rapporto di vendita, non a quello di fornitura del servizio. Per questo settore, che comprende tempi di attivazione della fornitura, di riparazione dei guasti, di esecuzione lavori etc. gli standard e relativi indennizzi esistono gia' da anni e sono regolati da delibere a parte. Si vedano, per i dettagli, le schede riportate tra i link utili.
 
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI RECLAMI
Le procedure di presentazione dei reclami devono essere previste dai contratti e riportate nelle bollette e nei siti Internet dei venditori. Deve essere riportato almeno un indirizzo postale ed un numero di fax.

Sui siti Internet o presso gli sportelli deve inoltre essere presente un modulo per i reclami, pur se il cliente e' libero di redigere lo stesso nella forma che preferisce indicando comunque con chiarezza i propri dati (nome, cognome, indirizzo di fornitura), l' indirizzo a cui inviare la risposta -se diverso- ed il servizio a cui si riferisce il reclamo.
 
Il nostro consiglio e' inviare il reclamo sempre per raccomandata a/r, e quando viene richiesta una rettifica e/o un accredito redigere lo stesso sottoforma di messa in mora (si veda la scheda inserita tra i link utili).
 
TEMPI DI RISPOSTA
 
Indicatore                                              Standard specifico              Indennizzo base
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti
                                                                     40 giorni solari                  20 euro                           
 Tempo massimo di rettifica di fatturazione
                                                                    90 giorni solari                    20 euro
 Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione
                                                                     20 giorni solari                    20 euro
 
- Tempo di risposta motivata a reclami scritti:
e' il tempo che decorre dal ricevimento da parte del venditore del reclamo scritto e la data di invio della risposta, motivata e scritta.
- Tempo di rettifica di fatturazione:
e' il tempo che decorre dal ricevimento della richiesta scritta di rettifica di fatturazione relativa ad una fattura gia' pagata (o per la quale il contratto prevede la possibilita' di rateizzare) e la data di accredito della somma non dovuta, anche in misura diversa da quella richiesta. Se l'accredito avviene in bolletta, fa fede la data di emissione della stessa. Se l'importo a credito supera quello della bolletta, il credito dovra' essere erogato con una rimessa (assegno, di solito).
 
- Tempo di rettifica di doppia fatturazione:
e' il tempo che decorre dal ricevimento della richiesta scritta di rettifica di fatturazione e la data di accredito delle somme non dovute. Le regole dell'accredito sono le stesse viste sopra.
 
- Tempo di risposta a richieste scritte di informazioni:
e' il tempo, misurato in giorni lavorativi, che decorre dal ricevimento della richiesta scritta di informazioni e la data di invio della relativa risposta.
 
- Tempo di risposta motivata a richieste scritte di rettifica di fatturazione:
e' il tempo che decorre dal ricevimento della richiesta scritta di rettifica di fatturazione e la data di invio della risposta motivata contenente l'esito delle azioni e degli accertamenti effettuati. Se il venditore comunica che concede la rettifica, il venditore e' tenuto a fornire anche il dettaglio del calcolo effettuato per la rettifica.
 
Nota:
ogni venditore puo' prevedere ulteriori propri standard specifici e indennizzi automatici, aggiuntivi e/o migliorativi di quelli previsti dall'Autorita' (per esempio inserendo un tempo massimo di attesa agli sportelli).
 
INDENNIZZI AUTOMATICI
Se il mancato rispetto dei tempi massimi di cui sopra dipende da una causa di forza maggiore (come gli atti dell'Autorita' pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamita', scioperi indetti senza preavviso, etc.) o da una causa imputabile al cliente finale o a terzi (ritardi del distributore locale, etc.), il venditore deve giustificarsi e documentare la cosa ma NON e' tenuto ad accreditare alcun indennizzo automatico.
 
In caso contrario, ovvero quando il mancato rispetto degli standard e' imputabile alla responsabilita' del venditore, questi deve accreditare un indennizzo automatico in bolletta pari a 20 euro.
Questo indennizzo base e' previsto se la risposta viene inviata oltre lo standard ed entro un tempo massimo dello standard stesso.
 
L'indennizzo e' incrementato in questi casi:
- se la risposta viene inviata oltre un tempo doppio dello standard ma entro un tempo triplo, e' corrisposto il doppio dell'indennizzo, ovvero 40 euro.
- se la risposta viene inviata oltre un tempo triplo dello standard e' corrisposto il triplo dell'indennizzo base, ovvero 60 euro.
 
L'indennizzo non e' riconosciuto:
- nel caso in cui al cliente finale sia gia' stato corrisposto nell’anno solare un indennizzo per mancato rispetto del medesimo livello specifico;
- in caso di reclami per i quali non e' possibile identificare il cliente finale perché non contengono le informazioni minime gia' viste.
 
L'indennizzo viene accreditato alla prima fatturazione utile sotto la voce "Indennizzo automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualita' definiti dall’Autorita' per l’energia elettrica e il gas".
Se la bolletta e' di importo inferiore essa deve evidenziare un credito che deve essere poi detratto dalle successive fatturazioni.
Il termine massimo per la corresponsione dell'indennizzo e' di otto mesi dalla data di ricevimento da parte del venditore del reclamo o della richiesta di rettifica.
 
La ricezione dell'indennizzo non impedisce al cliente di chiedere un risarcimento di un eventuale danno ulteriore, quantificato soggettivamente o documentato. In questo caso e' bene fare la richiesta subito, all'atto della contestazione, o comunque entro breve, con invio di messa in mora (vedi scheda tra i link utili).
 
CALL CENTER
I venditori devono rendere disponibile ai clienti un servizio telefonico commerciale che garantisca la presenza di operatori per almeno 35 ore settimanali, elevate a 50 qualora non vi sia almeno uno sportello fisico per ogni provincia ove il venditore abbia piu' di 20.000 clienti finali.
 
Sul sito Internet e nelle bollette devono essere riportati i numeri telefonici di detto servizio commerciale con indicazione del tipo di chiamate alle quali sono dedicati nonche' l'orario di apertura.
 
Se al servizio telefonico commerciale e' associato un risponditore automatico -nei classici call center- il venditore deve mettere a disposizione uno o piu' numeri verdi totalmente gratuiti almeno per le chiamate da rete fissa. In questi casi inoltre il risponditore automatico deve, almeno al secondo livello di opzioni, dare la possibilita' al cliente di parlare con un operatore. L'indirizzamento verso un operatore deve avvenire anche in caso di errore nella digitazione, nel messaggio vocale o in caso di mancata risposta.
 
Per i servizi telefonici e i call center sono previsti solo standard generici di qualita', ovvero riferimenti in percentuale entro cui i venditori devono rientrare nell'arco di un determinato periodo di tempo per poi relazionare all'Autorita' garante che, fatte le proprie valutazioni, puo' nel caso di mancato rispetto sanzionare il venditore. Non sono previsti, quindi, indennizzi automatici per i clienti.
 
L'unico indicatore utile all'utente e' il tempo massimo di attesa del chiamante: 240 secondi (=4 minuti), calcolati dalla prima risposta (anche automatica) all'inizio della conversazione con l'operatore o alla fine della chiamata nel caso di rinuncia.
 
L'Autorita' garante effettua ogni sei mesi un'indagine di soddisfazione dei clienti che si rivolgono ai call center, tramite interviste dirette con coloro che hanno usufruito del servizio, assegnando poi ai venditori un particolare "indice complessivo di soddisfazione dei clienti", l'ICS.
Essa inoltre attribuisce ai venditori dei punteggi relativamente alla gratuita' del servizio, alla sua disponibilita', efficacia, facilita' di navigazione (per i servizi automatici), etc. Vengono assegnati punti aggiuntivi in caso di migliorie che il venditore abbia dato al servizio, tipo l'apertura dei call center di Sabato, la completa gratuita' dell'accesso anche per chiamate da cellulare, l'apertura di sportelli fisici, etc. etc.
Infine, viene assegnato un punteggio globale della qualita' del call center (IQT).
 
Dal 1/1/09 sul sito dell'Autorita' garante sara' pubblicata una graduatoria dei venditori con tutti i punteggi conseguiti, a disposizione dei clienti che vogliano approfondire le proprie valutazioni.
 
Nota:
la delibera 164/08 entra in vigore, per quanto riguarda i servizi telefonici, in modo graduale dal 2009. In prima fase sono coinvolti i venditori con piu' di 50 mila clienti in bassa tensione, successivamente tutti gli altri.
Essa annulla e sostituisce la precedente emessa in materia di standard di qualita' dei call center, la 139/07.
Rita Sabelli
 
LINK UTILI
- Testo della delibera 164/08, il "Testo integrato della regolazione della qualita' dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV)":
http://www.autorita.energia.it/docs/08/164-08arg.htm
- Scheda pratica LA MESSA IN MORA:
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=111051
- Scheda pratica ENERGIA ELETTRICA: GLI STANDARD DI QUALITA' COMUNI http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=236388
- Scheda pratica GAS: UNA GUIDA
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=62721

Dalla rivista on line di ADUC “Avvertenze on line” - http://www.aduc.it/dyn/avvertenze/
(Quindicinale telematico dell'Aduc sulle politiche dei consumatori)
ADUC: associazione per i diritti degli utenti e consumatori http://www.aduc.it
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