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Venerdì, 2 Gennaio, 2009 - 10:24

SALDI DI FINE ANNO: consigli utili

I nostri consigli per i saldi  


La stagione dei saldi è ormai alle porte e, vista anche la crisi che sta attraversando il nostro Paese, saranno molti i consumatori che sceglieranno di comprare a prezzi scontati. Ma come fare degli acquisti consapevoli, evitando di essere truffati? Ecco qualche consiglio prezioso dell’Unione Nazionale Consumatori:
– È bene preferire i saldi di articoli venduti in pochissimi numeri e taglie, che sono quelli più seri e, generalmente, i più convenienti, trattandosi di merce residua di cui il negoziante ha interesse a disfarsi (per esempio, pochi numeri dello stesso tipo di scarpe);
– diffidare di chi apre un saldo dopo una vendita promozionale;
– per i capi di abbigliamento accertarsi che la composizione eventualmente dichiarata nel cartellino d’accompagnamento corrisponda a quella dell’etichetta vera e propria del prodotto;
– non comprare capi d’abbigliamento che non hanno l’etichetta di composizione e preferire quelli che hanno anche l’etichetta di manutenzione, ovvero le istruzioni per il lavaggio o pulitura, che è un riscontro affidabile di quella di composizione;
– preferire i prodotti di marca nota, che nel settore dell’abbigliamento danno più affidamento, ma fare attenzione alla veridicità del marchio esposto, perché vi sono marchi che imitano nelle fattezze o in qualche elemento quelli più noti;
– controllare sempre le taglie quando si tratta di un capo d’abbigliamento a due pezzi, se è venduto a prezzi stracciati e se  non è ammessa la prova di indossabilità, poiché potrebbero essere due taglie diverse. 
Inoltre, è utile sapere che i negozianti:
– sono responsabili del difetto del prodotto ai sensi dell’articolo 132 del Codice del consumo (D. Lvo n. 206/2005), che sia in saldo o che non lo sia;
– sono tenuti a sostituire il prodotto o rimborsare il prezzo ai sensi dell’articolo 130 dello stesso Codice, se c’è difetto grave e non riparabile;
– possono modificare l’operazione di cassa anche nei giorni successivi, in quanto il registratore ha il tasto per evidenziare sullo scontrino “eventuali rimborsi per restituzione di vendite”, come ha previsto l’articolo 8 del decreto ministeriale 30 marzo 1992 e una successiva circolare del ministero delle Finanze del 5 giugno 1992.
Contrariamente a quanto pensano molti consumatori, va invece precisato che i saldi non riguardano necessariamente tutta la merce del negozio, ma quella a saldo deve essere tenuta separata e ben individuabile rispetto a quella di prezzo normale. In questo caso, oltre al prezzo di vendita va indicata la percentuale di sconto, sotto pena della sanzione di 1032 euro, ma nessuna norma prevede un minimo di sconto, che è completamente libero e può essere anche “sottocosto” senza osservare le relative regole.
Autore: Sonia Galardo
Data: dicembre 2008

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