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.: Il Blog di Antonella Fachin
Mercoledì, 15 Luglio, 2009 - 09:12

Il Giudice di Pace

Scheda informativa tratta dal sito di ADUC on line: www.aduc.it

Cari saluti
Antonella Fachin
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03.07.2009IL GIUDICE DI PACEa cura di Rita Sabelli, Domenico Murrone

 Il Giudice di Pace e' l'organo giurisdizionale preposto a dirimere le controversie civili di piccola entita'. Ha specifiche competenze in materia civile, penale e amministrativa. La competenza civile e' ampia, praticamente analoga a quella del Tribunale e regolata per valore.
Quella amministrativa riguarda sanzioni e multe (comminate ai sensi della legge 689/81 e del codice della strada), quindi verbali, ordinanze/ingiunzioni e, in alcuni casi, cartelle esattoriali.
Di quella penale trattiamo a parte, in scheda diversa da questa.
 
COMPETENZA IN MATERIA CIVILE
Per quanto riguarda la materia civile, e' recentemente intervenuta la legge 69/2009 che ha alzato i tetti di competenza.
Dal 4/7/2009, infatti, si puo' andare dal giudice di pace per cause di valore fino a 5.000 euro (in precedenza 2.582,28), innalzati a 20.000 (in precedenza 15.493,71) se la controversia riguarda rimborsi danni da circolazione veicoli.
Tali limiti non sussistono in caso di conciliazione (vedi sotto).
Il giudice di pace, poi, ha competenza esclusiva (senza limiti di valore):
- alle cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
- alle cause relative alla misura ed alle modalita' d'uso dei servizi di condominio di case;
- alle cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilita'.
- alle cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.
 
CONTENZIOSO O CONCILIAZIONE?
Davanti al giudice di pace si possono attivare due tipi di procedure.
 
Nel contenzioso si apre una vera e propria causa a cui le parti devono presentarsi obbligatoriamente. Alla prima udienza il giudice interroga le parti e tenta una conciliazione, ovvero cerca di far giungere le stesse ad un "accordo".
Se questo non viene raggiunto le parti devono precisare i fatti, le difese, le eccezioni, con presentazione delle eventuali documentazioni e prove. In casi particolari, a decisione del giudice, puo' essere fissata una seconda udienza.
Quando il giudice decide che il procedimento e' giunto al termine, invita le parti a precisare le conclusioni. Alla fine il giudice decide ed emette sentenza.
Le parti sono obbligate a sottostare alla stessa e possono, volendo, presentare appello in Tribunale entro 30 giorni.
Essendo una causa, il rischio di perderla c'e' sempre, quindi occorre essere prudenti e occorre valutare con l'ottica del proprio avvocato del diavolo. Infatti, la sentenza non solo potrebbe essere avversa, ma potrebbe potenzialmente aggravare il danno nel caso preveda l'addebito delle spese legali della controparte.
Se il valore della controversia non supera i 516,46 euro e si pensa di avere le necessarie competenze tecniche per gestire la causa si puo' procedere senza avvocato; se si supera tale importo sara' il giudice a valutare caso per caso se autorizzare la parte a stare in giudizio da sola.
Per cause di valore fino 1.100 euro, se le parti interessate ne fanno richiesta, il Giudice di Pace decide secondo equita'/congruita', cioe' senza attenersi strettamente le norme di diritto e seguendo, in parte, criteri soggettivi.
In questo particolare caso la sentenza e' appellabile solo per violazione delle norme sul procedimento o di norme costituzionali o comunitarie.
 
In conciliazione, invece, il giudice ha un ruolo di paciere. L'unico rischio della conciliazione e' che si perda tempo. Infatti, la controparte non e' obbligata a presentarsi e un accordo potrebbe non essere trovato. In questi casi si ha un nulla di fatto e al soggetto che ha provveduto ad attivare la procedura (attore) non gli resta che ricorrere in contenzioso. Nel caso l'accordo venisse trovato viene redatto e sottoscritto un verbale di conciliazione.
Se la materia trattata e' di competenza del giudice di pace, il verbale di conciliazione, sia che viene firmato durante una causa od a seguito del tentativo conciliativo "stra-giudiziale", e' titolo esecutivo vincolante per ambedue le parti, come una sentenza. In caso contrario esso ha comunque la validita' di una scrittura privata riconosciuta in giudizio.
Nella conciliazione i rischi sono limitati (non possono essere addebitate le spese legali della controparte, salvo che cio' non rientri nell'accordo) e non e' necessario essere assistiti da un legale.
La conciliazione NON e' obbligatoria ma consigliata, soprattutto per questioni "semplici" di lieve entita'.
Alla conciliazione che si conclude senza successo puo' ovviamente esser fatta seguire la causa.
Ricordiamo che, in alternativa, e' possibile tentare la conciliazioneanche davanti alle camere di commercio, le cui commissioni sono competenti in tutte le materie inerenti il commercio.
In caso di controversie inerenti contratti di telefonia o di servizi di telecomunicazione (tipo Sky), la conciliazione e' obbligatoria e deve essere fatta presso i CORECOM regionali, organi dell'Autorita' garante delle telecomunicazioni.
Per approfondimenti si vedano le schede riportate tra i link utili.
 
COME AGIRE
In ambedue i casi -contenzioso e conciliazione- va presentata un'istanza all'ufficio del giudice di pace competente per territorio, utilizzando i moduli che spesso lo stesso ufficio (cancelleria) fornisce.
Di solito, quando ad agire e' un consumatore, e' competente il giudice della zona di residenza dello stesso. In casi particolari, come tipicamente i ricorsi avverso le multe, e' competente il giudice del luogo ove e' avvenuta l'infrazione.
Indirizzi e recapiti possono essere trovati sull'elenco telefonico alla voce "uffici giudiziari" o sul sito internet del Ministero della Giustizia (vedi link utili).
A parte particolari eccezioni (sempre i ricorsi avverso le sanzioni amministrative, multe, etc.) il ricorso va presentato di persona recandosi presso l'ufficio. Se non si risiede nel Comune ove ha sede l'ufficio si deve eleggere un domicilio "temporaneo" presso un legale o un conoscente di fiducia oppure direttamente presso la cancelleria del giudice, avendo poi cura di verificare le varie comunicazioni che vi giungeranno (come la fissazione dell'udienza, etc.).
E' bene informarsi sulle procedure in uso presso la cancelleria dello specifico giudice di pace. L'operativita', infatti, puo' cambiare da ufficio a ufficio.
Per affrontare bene la controversia potrebbe anche essere utile la lettura di questa scheda su come imbastire una pratica legale:
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=40717
 
Nota importante
In generale prima di presentare istanza davanti al giudice di pace e' utile richiedere un determinato adempimento/comportamento tramite un'intimazione ufficiale, inviando una raccomandata a/r di messa in mora o diffida alla controparte (vedi istruzioni tra i link utili).
La prova di aver inviato una diffida alla controparte, evidentemente inascoltata, e magari di aver anche tentato una conciliazione, puo' pesare a nostro favore nell'eventuale causa. In tal modo, infatti, si dimostra al giudice che la controparte -per esempio- si e' rifiutata di risolvere la questione in modo "amichevole" o ha proposto soluzioni inadeguate.
 
SULLA COMPETENZA IN MATERIA AMMINISTRATIVA (sanzioni, multe)
Ci si puo' opporre davanti al giudice di pace anche per fare opposizione alle sanzioni amministrative entro il limite di 15.493,71 euro. Per sanzioni di importo maggiore ci si deve rivolgere al tribunale.
Le sanzioni amministrative sono le pene pecuniarie, le cosiddette “multe”, che siamo tenuti a pagare quando, per esempio, abbiamo violato il codice della strada o un regolamento comunale (eccesso di velocita', sosta vietata, apertura di un negozio in un locale troppo piccolo). Se si ritiene che il vigile urbano o la polizia stradale abbiano sbagliato, ci si puo' rivolgere al Giudice di Pace per chiedere che annulli la sanzione.
A seconda del caso ci si puo' quindi opporre ad un verbale, ad un'ordinanza/ingiunzione o ad una cartella esattoriale.
Bisogna, invece, rivolgersi SEMPRE al Tribunale nel caso che la sanzione riguardi le infrazioni in materia di urbanistica ed edilizia e di tutela del lavoro, di previdenza, di tutela dell'ambiente, di igiene degli alimenti e bevande, di societa' ed intermediari finanziari, di antiriciclaggio, tributaria e valutaria.
Facendo ricorso contro una sanzione amministrativa si puo', in deroga alla regola generale, presentare l'istanza tramite raccomandata a/r. In questi casi, proprio perche' e' facile doversi rivolgere ad un ufficio fuori dal nostro Comune, e' necessario domiciliarsi nel distretto del Giudice, presso un legale, un conoscente di fiducia o direttamente in cancelleria.
Contro la sentenza avversa del giudice di pace e' possibile, dal 2/3/2006 (per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 40/06) fare appello in Tribunale. La Corte di Cassazione rimane competente nei casi di voglia agire contro le sentenze che hanno decretato l'inammissibilita' del ricorso.
Le disposizioni che regolano i ricorsi contro le multe al codice della strada (legge 689/81 e codice della strada) e tutti i consigli pratici del caso (inclusa nostra modulistica) possono essere trovati sulla scheda inserita tra i link utili.
 
Nota importante sulle cartelle esattoriali
Le regole suddette inerenti la competenza in materia amministrativa, valgono anche per le cartelle esattoriali. Vi sono pero' delle precisazioni da fare, soprattutto per le cartelle che riguardano multe al c.d.s.
La piu' importante proviene da una recente sentenza di Cassazione (n. 8200 del 03/04/2009) che ha precisato che la competenza del Giudice di pace vale solo se la cartella e' il PRIMO atto con cui si viene a conoscenza della multa, ovvero solo se vi e' un VIZIO DI NOTIFICA che riguarda il verbale. In altre occasioni la Cassazione ha anche specificato che in questo caso (sentenze 17445/2007, 15149/2005, etc.) insieme alla cartella e' contestabile anche il contenuto del verbale, ovvero la questione di merito inerente la multa (non e' vero che sono passato col rosso, il verbale e' incompleto, etc. etc.). Per capire se sia contestabile il vizio di notifica del verbale si vede verificare come essa risulti fatta. In alcuni casi potrebbe essere regolare, infatti, la notifica per giacenza o quella effettuata in mano di terzi.
In caso contrario, quindi se il verbale risulta correttamente notificato e la motivazione del ricorso e' diversa (vizio di notifica della cartella o errore nella stessa) la competenza e' del giudice ordinario nella figura del giudice dell'esecuzione (ai sensi degli art.615 e 617 c.p.c.). Cio' in quanto in questo caso la cartella costituisce il "primo atto esecutivo". Stessa cosa, a maggior ragione, se si contesta un vero e proprio provvedimento esecutivo successivo alla cartella che riguarda una sanzione amministrativa (ipoteca, fermo amministrativo, etc.).
 
Si vedano, per approfondimenti, questi documenti:
http://www.aduc.it/dyn/osservatoriolegale/art/singolo.php?id=261495
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=40773
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=210370
 
QUANTO COSTA
- Per ricorsi contro le sanzioni per infrazione al codice della strada: nulla.
- Processi (compresi attivita' conciliative in sede non contenziosa) fino a 1.033 euro: 30 euro.
- Processi (compresi attivita' conciliative in sede non contenziosa) tra 1.033 e 1.100 euro: 30 euro + 8 euro in marche.
- Processi tra 1.100 e 5.200 euro: 70 euro + 8 euro in marche.
- Processi tra 5.200 e 26.000 euro e per i quelli di valore indeterminabile di competenza esclusiva del Giudice di Pace: 170 euro + 8 euro in marche.
- Processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali: 103,30 euro + 8 euro in marche.
 
Nota: Le cifre suddette costituiscono, rispettivamente, il contributo unificato e l'anticipazione forfettaria dei diritti, indennita' di trasferta e spese di spedizione per la notificazione degli atti (art.13 e 30 del DPR 115/02). Ovviamente restano a parte gli oneri eventualmente dovuti al legale coinvolto.
 
SOSPENSIONE FERIALE
Ricordiamo brevemente che l'ufficio del giudice di pace, cosi' come tutti gli uffici giudiziari, resta chiuso nel periodo 1/8 - 15/9 di ogni anno.
Ovviamente tutti i termini di ricorso, di multe, cartelle, ordinanze, etc. etc. che intaccano tale periodo sono a loro volta sospesi fino al 15/9. Ovvero, per dirla in altre parole, ai fini del calcolo del termine utile per ricorrere, il periodo di sospensione non deve essere computato.
Chiariamo che tale sospensione non riguarda i termini per notificare verbali, cartelle, etc., ne' riguarda il termine di pagamento delle sanzioni. Essa riguarda UNICAMENTE il termine per la presentazione delle cause e dei ricorsi.
Fonte: Legge 742/69 art.1
 
FONTI NORMATIVE:
- Legge 374/1991 "Istituzione del giudice di pace" , modificata dalla legge 673/1994, d.lgs.51/98, legge 84/1999, legge 468/1999, legge 479/1999, legge 4/2001, legge 259/2002, legge 1/2003, legge 271/2004, legge 311/2004, legge 168/2005 e vari regolamenti di esecuzione (dpr 404/1992, legge 477/1992, etc.).
- Codice di procedura civile art. 7 (competenze), art.8 comma 1 (competenze), art. 40 (connessione), art. 82 (patrocinio), art. 113 comma 2 (giudizio secondo equita'), art.dal 311 al 322 ("Del procedimento davanti al giudice di pace"), art. 325 comma 1 (termine per impugnazioni), art.339 (appellabilita' delle sentenze), art.341 (giudice dell'appello).
- Legge 689/81 art.22/22bis/23 e codice della strada art.204bis per quanto riguarda i ricorsi avverso le sanzioni amministrative e le multe.
 - D.P.R. 115/2002 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia
 
LINK UTILI
** Per informazioni e per trovare l'ufficio del giudice di pace della propria zona:
- http://www.giustizia.it/uffici/info/giudici_pace.htm
- http://www.giustizia.it/uffici/info/05_fin1.htm
** Schede collegate:
- LA MESSA IN MORA
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=111051
- LA CONCILIAZIONE IN CAMERA DI COMMERCIO
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=40708
- CONCILIAZIONE OBBLIGATORIA DAVANTI AL CORECOM
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=252166
- MULTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA: COSA FARE (pagamento o ricorso)
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=40753