.: Il Blog di Alessandro Rizzo

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per la tutela delle popolazioni rom e sinti
b) raccogliere, elaborare e valutare i risultati del censimento di cui all'articolo 9;
c) creare una banca dati dei progetti realizzati ai sensi della presente legge;
d) raccogliere i dati della legislazione regionale vigente in materia per farne annualmente una sintesi.
4. Le aree di cui al comma 1 devono essere progettate e realizzate secondo i seguenti princìpi:
a) avere una superficie non inferiore a 2 mila metri quadrati e non superiore a 4 mila metri quadrati;
c) essere fornite di servizi igienici funzionanti, che devono essere controllati periodicamente dall'azienda sanitaria locale, nonché di illuminazione elettrica collegata alla rete pubblica, di allacci alla rete fognaria, di contenitori per rifiuti solidi urbani, di cabina telefonica, di spazi atti alla collocazione di prefabbricati e di strutture mobili e non polivalenti, eventualmente adibibili ad attività lavorative, ricreative, culturali ed a presìdi socio-sanitari.
2. Il censimento di cui al comma 1 è realizzato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
3. Sono ammessi al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 i progetti che perseguono le seguenti finalità:
2. Al fine di garantire il diritto al lavoro delle popolazioni rom e sinti, le regioni ed i comuni promuovono adeguate iniziative per agevolare la concessione delle licenze e delle certificazioni relative all'esercizio di attività produttive e dello spettacolo, nonché per favorire forme associative o cooperative nei settori di attività tipici dei nomadi.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.