.: Il Blog di Alessandro Rizzo

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Finanziaria 2007 per rottamazione auto inquinanti
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Elenchiamo di seguito alcune delle novità.
l'esenzione dal pagamento delle Tasse Automobilistiche per un periodo di due annualità. L'esenzione sarà di tre annualità se il veicolo nuovo ha cilindrata inferiore a 1300 cc. e se, pur se con cilindrata superiore o uguale a 1300 cc., è acquistato da persone fisiche il cui nucleo familiare, certificato da idoneo stato di famiglia, sia formato da almeno sei componenti, i quali non risultino intestatari di autovetture o autoveicoli.
Le disposizioni di cui sopra valgono per i veicoli nuovi il cui contratto d'acquisto sia stato sottoscritto dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007 e comunque immatricolati non oltre il 31 marzo 2008. Il contributo spetta anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente, risultante dallo stato di famiglia.
Dette agevolazioni sono cumulabili con quelle di cui ai punti 2 e 3 e hanno validità per i veicoli nuovi il cui contratto d'acquisto sia stato sottoscritto dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2009 e comunque immatricolati non oltre il 31 marzo 2010. Il contributo spetta anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente, risultante dallo stato di famiglia.
La Legge recita che il contributo di cui ai punti 2, 3 e 4 non spetti per gli acquisti di veicoli per la cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.
Le agevolazioni e i contributi hanno validità per i motocicli nuovi, il cui contratto d'acquisto sia stato sottoscritto dal 1° dicembre 2006 e fino al 31 dicembre 2007 e comunque immatricolati non oltre il 31 marzo 2008.
Per i motocicli acquistati dal 1° dicembre 2006 al 31 dicembre 2006, la consegna agli Uffici Provinciali ACI della dichiarazione sostitutiva, della copia del certificato di rottamazione e della copia del contratto di acquisto e la consegna al demolitore autorizzato possono essere effettuate entro il 31 gennaio 2007.
La Legge Finanziaria 2007 al comma 321 dell'art. 1 ha introdotto significative differenze tariffarie per le autovetture e gli autoveicoli introducendo due criteri: tassazione in base alla normativa "euro" sulle emissioni inquinanti; introduzione di una sovrattassa per i veicoli superiori a 100 KW o a 136 CV, da calcolare su ogni KW/CV ulteriore rispetto ai 100 KW/136 CV
Il tariffario 2007 ricomprende anche nuove tariffe differenziate in base alla normativa "euro" sulle emissioni inquinanti per i motocicli, ai sensi del comma 63 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006 n. 286.
Per le autovetture ed i veicoli per il trasporto promiscuo con alimentazione (esclusiva o doppia) elettrica, a gas metano, a GPL, a idrogeno - a prescindere dalla tipologia di "euro" - restano invariate le tariffe dell'anno 2006, ferme restando eventuali ulteriori agevolazioni già disposte dalla singole Regione Lombardia. Tale disposizione ha valore per le periodicità decorrenti dal 1° gennaio 2007 sia per i veicoli omologati dal costruttore con tali caratteristiche a decorrere dalla data di immatricolazione, sia per i veicoli sui quali il sistema di doppia alimentazione venga installato successivamente alla immatricolazione a decorrere dalla periodicità successiva alla variazione di alimentazione.
Agli incentivi nazionali sopra elencati bisogna aggiungere quelli locali stanziati da alcune Regioni (il Piemonte ne è un esempio)