.: Il Blog di Angelo Valdameri

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APPELLO DI MEDICI SENZA FRONTIERE
Divieto di segnalazione
Siamo medici e infermieri, non siamo spie
Il testo dell'appello ai Senatori:
Il suddetto comma 5 attualmente prevede che "l'accesso alle strutture sanitarie (sia ospedaliere, sia territoriali n.d.r.) da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano".
Questa disposizione normativa è presente nell'ordinamento italiano già dal 1995, attraverso l'art. 13, proposto da una vasta area della società civile, del decreto legge n. 489/95, più volte reiterato, voluto ed approvato dal centro destra anche con i voti della Lega. La "logica" della norma non è solo quella di "aiutare/curare l'immigrato irregolare", ma anche quella di dare piena attuazione all'art. 32 della Costituzione, in base al quale la salute è tutelata dalle istituzioni in quanto riconosciuta come diritto pieno ed incondizionato della persona in sé, senza limitazioni di alcuna natura, comprese - nello specifico - quelle derivanti dalla cittadinanza o dalla condizione giuridica dello straniero. Il concreto rischio di segnalazione e/o denuncia contestuale alla prestazione sanitaria creerebbe nell'immigrato privo di permesso di soggiorno e bisognoso di cure mediche una reazione di paura e diffidenza in grado di ostacolarne l'accesso alle strutture sanitarie. Tutto ciò potrebbe provocare una pericolosa "marginalizzazione sanitaria" di una fetta della popolazione straniera presente sul territorio, anche aumentando i fattori di rischio per la salute collettiva. Il citato obbligo di non segnalazione risulta quindi essere una disposizione fondamentale al fine di garantire la tutela del diritto costituzionale alla salute. Appare pertanto priva di significato l'ipotesi di affidare alla libera scelta del personale sanitario se procedere o meno alla segnalazione dello straniero poiché ciò, in contrasto con il principio della certezza della norma, lascerebbe al mero arbitrio dei singoli l'applicazione di principi normativi di portata fondamentale.
La cancellazione di questo comma vanificherebbe inoltre un'impostazione che nei 13 anni di applicazione ha prodotto importanti successi nella tutela sanitaria degli stranieri testimoniato, ad esempio, dalla riduzione dei tassi di Aids, dalla stabilizzazione di quelli relativi alla Tubercolosi, dalla riduzione degli esiti sfavorevoli negli indicatori materno infantili (basso peso alla nascita, mortalità perinatale e neonatale…). E tutto questo con evidente effetto sul contenimento dei costi, in quanto l'utilizzo tempestivo e appropriato dei servizi (quando non sia impedito da problemi di accessibilità) si dimostra non solo più efficace, ma anche più "efficiente" in termini di economia sanitaria.
Riteniamo pertanto inutile e dannoso il provvedimento perché:
Per le ragioni sopraesposte rivolgiamo un sentito appello affinché i senatori di qualunque schieramento respingano la citata proposta emendativa all'art. 35 del Dlgs.286/98 e comunque, nell'incertezza di una eventuale riformulazione di emendamenti specifici, chiediamo che l'articolo 35 del Dlgs.286/98 rimanga per intero nella sua attuale formulazione.