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Venerdì, 9 Marzo, 2007 - 12:26

Tutela ex lege Regione Lombardia dei nomadi

Regione Lombardia - Legge regionale n. 77 – 1989

AZIONE REGIONALE PER LA TUTELA DELLE POPOLAZIONI APPARTENENTI ALLE ETNIE TRADIZIONALMENTE NOMADI E SEMINOMADI

Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 31 ottobre 1989
e vistata dal Commissario del Governo
con nota del 12 dicembre 1989 protocollo n. 20702/2968. 90R1215
Pubblicata nel primo supplemento ordinario al Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 52 del 27 dicembre 1989
Il Consiglio Regionale ha approvato
il Commissario del Governo ha apposto il visto
il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
TITOLO I
FINALITA' ED OBIETTIVI

articolo 1 - Finalità
La Regione Lombardia, aderendo alle dichiarazioni internazionali riguardanti il riconoscimento dei diritti dell' uomo, riconosce il diritto al nomadismo; tutela il patrimonio culturale e l'identità delle "etnie tradizionalmente nomadi e seminomadi"; favorisce l' utilizzo da parte dei nomadi e seminomadi dei servizi pubblici per la tutela della salute e del benessere sociale e più in generale per l' autonomia e l'autosufficienza di tale popolazione.
La Regione Lombardia, mediante le disposizioni della presente legge, disciplina gli interventi a favore delle popolazioni nomadi e semi-nomadi, intesi a favorire rapporti con le comunità locali ed a migliorare le interrelazioni con le istituzioni pubbliche per una più ampia tutela sociale nel rispetto della identità culturale e delle abitudini di vita delle stesse.
Ai fini della presente legge, per nomadi si intendono gli appartenenti alle "etnie tradizionalmente nomadi e seminomadi".

articolo 2 - Obiettivi
Le finalità di cui al precedente articolo 1 sono perseguibili mediante la realizzazione dei seguenti obiettivi generali:
a) approfondire la conoscenza del patrimonio culturale e delle tradizioni delle popolazioni nomadi e portare queste ultime ad una maggiore consapevolezza della realtà socioculturale lombarda;
b) salvaguardare la specificità culturale e linguistica della tradizione delle genti nomadi;
c) favorire l'accesso ai servizi pubblici ed un efficace utilizzo di essi da parte delle popolazioni nomadi;
d) promuovere la partecipazione delle popolazioni nomadi alla predisposizione degli interventi che li riguardano;
e) definire azioni specifiche a tutela sociale di minori;
f) prevedere momenti di confronto, anche su progetti sperimentali, fra politiche regionali di altri paesi della CEE, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali in materia;
g) incentivare tutte le iniziative tese a sensibilizzare la società civile lombarda e gli enti locali per una adeguata accoglienza dei nomadi.
TITOLO II
POLITICHE DI INTERVENTO

articolo 3 - Realizzazione di campi di sosta o di transito
I comuni singoli od associati maggiormente interessati alla presenza di nomadi realizzino campi di sosta o di transito.
I comuni singoli od associati individuano dei campi aventi le caratteristiche specificatamente previste dalla apposita deliberazione di giunta regionale, adottata previo parere dalla consulta per il nomadismo, distintamente per campi di sosta e campi di transito.
I sedimi da adibire a campi sono reperiti nelle aree da destinare a zone per attrezzature di uso pubblico dei piani regolatori generali dei comuni; i comuni potranno a tal fine introdurre apposite varianti agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 concernente "norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale".
I comuni singoli od associati possono realizzare altresì progetti di zone residenziali intese a favorire la sedentarizzazione comunitaria dei nomadi.
L' ubicazione dei campi e delle zone residenziali deve essere individuato in modo da evitare qualsiasi forma di emarginazione urbanistica e da facilitare l'accesso ai servizi e la partecipazione dei nomadi alla vita sociale.

articolo 4 - Accesso ai servizi sociali
Ai fini dell'accesso ai servizi sociosanitari anche la temporanea sosta in territorio comunale della zona sociosanitaria da parte dei nomadi cittadini italiani, costituisce titolo per la fruizione presso le USSL delle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 19 della Legge n.833 del 23 dicembre 1978 concernente "istituzione del servizio sanitario nazionale".
La disposizione di cui al precedente comma si applica altresì per l'accesso ai servizi sociali di cui alle leggi regionali 5 aprile 1980, n. 35 “ordinamento dei servizi di zona", 11 aprile 1980, n. 39 "organizzazione e funzionamento delle unità sociosanitarie locali" e 6 gennaio 1986, n. 1 "riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della regione Lombardia”.
Per i nomadi sprovvisti di cittadinanza italiana si applicano le disposizioni vigenti in ordine all'accesso e alle modalità di fruizione dei servizi alla persona relativa ai cittadini stranieri e agli apolidi.
I competenti servizi delle USSL sono tenuti a verificare puntualmente le condizioni igieniche dei campi, nonché la situazione sanitaria della popolazione, anche ai fini delle vaccinazioni obbligatorie, e più in generale nella prevenzione delle malattie, articolando in tal senso il regolamento regionale 14 agosto 1981, n. 2 " regolamento di individuazione delle materie delle funzioni di competenza dei servizi della USSL ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 11 aprile 1980, n. 39 "per dette funzioni specifiche”.

articolo 5 - Iniziative nel campo scolastico e professionale
Ferme restando le competenze istituzionali dei soggetti preposti ai diversi tipi di intervento, per la realizzazione del piano triennale di cui al successivo articolo 12, in campo scolastico e professionale, la Regione, sentita la Consulta per il Nomadismo, attraverso il competente settore regionale può stipulare apposite convenzioni con i comuni, maggiormente interessati al fenomeno del nomadismo al fine di realizzare iniziative congiunte.
Le iniziative congiunte comportano il concorso finanziario dei comuni che provvedono alla loro gestione.

articolo 6 - Condizione di assistibilità
I benefici e le provvidenze contemplati nella presente legge e previsti dal piano triennale possono venire erogati ai nomadi sprovvisti di cittadinanza italiana, solo se in regola con le vigenti norme sul soggiorno degli stranieri in Italia.
Le disposizioni di cui al precedente primo comma non trovano applicazione in relazione agli interventi sanitari urgenti.

articolo 7 - Tutela dei minori
I soggetti di cui al successivo articolo 9, ai fini del raggiungimento dell' obiettivo contenuto alla lettera e) del precedente articolo 2, devono:
a) individuare le situazioni di rischio e di disagio sociale dei minori nomadi;
b) collaboratore cogli organismi istituzionali che hanno in carico il minore per un recupero sociale dello stesso;
c) stimolare l'accesso dei minori alla rete di unità di offerta del territorio, in particolare quello previsto dalle leggi regionali 5 aprile 1980, n. 35 "Ordinamento dei servizi di zona", 11 aprile 1980, n. 39 "Organizzazione e funzionamento delle unità sociosanitarie locali" e 7 gennaio 1986, n. 1 "Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia" ed in generale delle reti di offerta sociosanitarie rivolte alle persone.
TITOLO III
CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

articolo 8 - Contributi regionali
La Regione concede ai comuni singoli od associati un contributo in conto capitale per la realizzazione di campi di sosta o di transito secondo le modalità previste nella deliberazione di cui al primo comma del successivo art. 12.
Il contributo di cui al precedente comma è integrativo ad altri contributi previsti in materia da leggi nazionali; la cumulabilità dei contributi regionali e statali non deve superare comunque la percentuale che viene determinata dalla deliberazione di cui al primo comma del successivo articolo 12.
TITOLO IV
SOGGETTI ED ORGANISMI CONSULTIVI

articolo 9 - Soggetti
Alla realizzazione degli obiettivi e delle politiche di intervento previsti dalla presente legge, concorrono nel rispetto delle specifiche competenze i seguenti soggetti:
a) la Regione Lombardia;
b) le Province;
c) i Comuni e gli enti responsabili dei servizi di zona (E. R . S. Z.), di cui all'articolo 7 della Legge Regionale 5 aprile 1980, n. 35 concernente "Ordinamento dei servizi di zona";
d) altri enti ed istituzioni pubbliche, cooperative, altri soggetti privati senza scopo di lucro e che svolgono attività in tale ambito.
Nella programmazione e nella realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge i soggetti di cui al precedente primo comma, definiscono forme di raccordo con gli organi centrali e periferici delle amministrazioni statali.

articolo 10 - Consulta Regionale per il Nomadismo
E’ istituita, presso la sede della Giunta Regionale – settore coordinamento per i servizi sociali -, la Consulta Regionale per il Nomadismo per creare la partecipazione e per identificare una sede di incontro, confronto, definizione, valutazione e verifica degli obiettivi strategici nonché dei criteri e dei metodi sui quali elaborare il piano regionale degli interventi di cui al successivo art. 12.
La Consulta Regionale è composta:
a) dall' assessore al Coordinamento per i servizi sociali con funzioni di presidente;
b) dai presidenti delle amministrazioni provinciali;
c) dal sindaco del comune capoluogo di regione o suo delegato;
d) da un funzionario designato dal prefetto del capoluogo di regione;
e) da un funzionario designato dal questore del capoluogo di regione;
e) da un funzionario designato dal sovrintendente scolastico regionale;
g) da un rappresentante designato dalle associazioni che si propongono statutariamente la rappresentanza e/o la tutela delle popolazioni nomadi;
h) da un rappresentante delle associazioni nazionale comuni d' Italia (ANCI);
i) da rappresentanti di altri enti ed istituzioni pubbliche, cooperative, altri soggetti privati senza scopo di lucro e che svolgono attività in tale ambito.
I componenti della Consulta Regionale per il Nomadismo sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale e durano in carica 5 anni.
Le funzioni di segretario della consulta sono svolte da un funzionario regionale del servizio Programmazione per l'area del servizio sociale del settore coordinamento per i servizi sociali.
Ai componenti la Consulta Regionale per il Nomadismo si applica il disposto dell'articolo 43 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42 concernente "Ordinamento dei servizi e degli uffici della Giunta regionale" e successive modificazioni ed integrazioni.

articolo 11 - Comitato tecnico
La regione per lo svolgimento delle funzioni programmate nella materia, oggetto della presente legge, si avvale di un comitato tecnico.
Detto comitato è istituito presso la giunta regionale, settore coordinamento per i servizi sociali ed è composto:
a) dall' assessore al coordinamento per i servizi sociali o da un suo delegato, con funzioni di presidente;
b) da tre esperti di cultura nomade designati dalla Giunta regionale.
Il comitato tecnico è nominato dalla Giunta regionale e dura in carica 5 anni.
Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario del servizio programmazione per l' area dei servizi sociali del settore coordinamento per i servizi sociali.
Ai lavori del comitato tecnico, in relazione agli specifici temi trattati, possono essere invitati a partecipare i sindacati dei comuni interessati ed i funzionari regionali dei settori assistenza e sicurezza sociale, sanità ed igiene, istruzione e formazione professionale, industria ed artigianato, cultura ed informazione, oltre, infine, ad altri aspetti di problemi sul nomadismo.
Il comitato tecnico svolge i seguenti compiti:
a) promozione di indagini conoscitive intese alla individuazione della consistenza delle popolazioni nomadi, della loro distribuzione ed alla loro mobilità sul territorio lombardo;
b) predisposizione di atti e provvedimenti degli organi regionali attinenti al nomadismo previsto dalla presente legge;
c) elaborazione di proposte e di documenti di studio in ordine ad iniziative regionali concernenti i nomadi.
Ai componenti del comitato tecnico si applica il disposto dell' art. 43 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42 "Ordinamento dei servizi e degli uffici della Giunta regionale" e successive modificazioni ed integrazioni.
TITOLO V
STRUMENTI PROGRAMMATICI

articolo 12 - Procedure e piano triennale
La Giunta regionale, sentita la Consulta Regionale per il Nomadismo e previo parere del comitato tecnico, propone all'approvazione del consiglio il piano triennale relativo agli obiettivi ed alle politiche di intervento previsti dalla presente legge esplicitando in particolare:
a) gli obiettivi da perseguire nel triennio e per ogni singolo anno;
b) la territorializzazione degli interventi;
c) i criteri e la priorità;
d) le risorse umane e finanziarie necessarie;
e) gli strumenti e le modalità operative di coordinamento e di integrazione del generale sistema dei servizi, economico e del territorio, con le esigenze delle comunicazioni dei nomadi;
f) gli strumenti e le modalità di attuazione e di verifica;
g) le modalità di presentazione delle domande e relativa documentazione;
h) modalità di finanziamento e di erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi.
In conformità al piano di intervento di cui al precedente comma, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, delibera la concessione dei contributi ai singoli soggetti beneficiari.
La Giunta regionale ad un anno e mezzo dall' approvazione del piano triennale presenta al consiglio una relazione sullo stato di attuazione del piano e propone altresì al consiglio per l'approvazione l' aggiornamento del piano medesimo con proprio atto amministrativo.
TITOLO VI
RISORSE UMANE, NORMA TRANSITORIA E FINANZIARIA

articolo 13 - Strutture regionali
Per lo svolgimento delle competenze di cui alla presente legge, la Giunta regionale si avvale del servizio programmazione per l'area dei servizi sociali del settore coordinamento per i servizi sociali.
Tenuto conto degli adempimenti da svolgere e delle difficoltà di avere negli organici della Giunta regionale le necessarie competenze tecniche; nelle more dell'acquisizione di nuovi operatori con le procedure previste dalla normativa vigente, la Giunta regionale assicura l'esercizio delle competenze anche attraverso:
a) il comando e/o distacco di operatori laureati e tecnici del servizio sanitario nazionale e degli enti locali;
b) la mobilità settoriale e compartimentale;
c) la stipula di contratti a termine.

articolo 14 - Norma transitoria
La Giunta regionale, in fase di prima applicazione della presente legge, delibera, sentita la competente commissione consiliare, un piano di interventi urgenti, intesi a privilegiare il soddisfacimento delle esigenze più immediate delle popolazioni nomadi.
Il piano, di cui al precedente primo comma, comprende le seguenti azioni:
a) favorire l'inserimento scolastico e la formazione professionale dei giovani nomadi, nonché l'alfabetizzazione degli adulti ivi compreso il bando di borse di studio riservate per la frequenza ai corsi di formazione professionale correlati ad attività tipiche dei nomadi e l'accesso a provvidenze per la frequenza alle scuole medie superiori e all'università;
b) promuovere ricerche sociologiche, antropologiche ed economiche sulle etnie tradizionalmente nomadi, pubblicazione dei risultati nonché organizzazione dei convegni (sui temi del nomadismo) e di conferenze volte a far conoscere alla popolazione lombarda i caratteri della tradizione nomade ed alle popolazioni nomadi della realtà socio-culturale lombarda;
c) sostenere iniziative di solidarietà organizzate secondo il dettaglio della legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1 concernente "Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della regione Lombardia ed iniziative sperimentali", secondo il dettaglio della presente legge anche attraverso la stipula di convenzioni dirette;
d) sostenere i comuni ed enti pubblici e privati che operano per diffondere la conoscenza delle forme espressive dei nomadi e delle loro produzioni tipiche, anche mediante l'organizzazione di mostre e di rassegne di materiale artistico ed artigianale, per divulgare e sostenere lo sviluppo delle produzioni tipiche di tali popolazioni.

articolo 15 - Norma finanziaria
E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa complessiva di lire 3.500.000.000 per la concessione di contributi in conto capitale per interventi di cui al precedente articolo 8, e lire 500.000.000 di parte corrente per gli interventi di cui al precedente articolo 14.
Al finanziamento dell'onere previsto dal precedente comma, si provvede mediante riduzione, per lire 3.000.000.000, della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del "fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi finanziati con mutui "iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 e, per lire 500.000.000 mediante riduzione di dotazione finanziaria di competenza e di cassa del "Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese proprie per l'esercizio di funzioni normali" iscritto al capitolo 5.3.2.1.544, dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 1989.
Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo 4 della presente legge sono a carico del fondo sanitario, parte corrente, assegnato annualmente alle U.S.S.L. 4. Agli oneri conseguenti al funzionamento della consulta di cui al precedente articolo 10 e del comitato tecnico di cui al precedente articolo 11, si fa fronte mediante impiego delle somme annualmente stanziate al capitolo 1.2.7.1.322 "spese per funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e di rimborsi spese".
All'autorizzazione di spesa di cui ai precedenti articolo 5 e 13, si provvederà con successivo provvedimento di legge.
In relazione a quanto disposto dai precedenti commi al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 sono approvate le seguenti variazioni: (omissis)

articolo 16 - Clausola d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Brevi note sull’applicazione della Legge Regionale 77/89
a cura di Carlo Berini, Associazione Sucar Drom
La Legge Regionale 77/89 per la tutela delle popolazioni appartenenti alle etnie tradizionalmente nomadi e seminomadi è una buona legge, anche se sicuramente mancano alcuni elementi come la mediazione culturale, il superamento dei “campi nomadi” e il sostegno alle famiglie proprietarie di terreni agricoli, la stessa denominazione di queste popolazioni utilizzata nella Legge, ecc.
L’articolo uno e due delineano la forza di questa legge:
- chiedendo la partecipazione diretta dei rom e dei sinti
- riconoscendo e tutelando la cultura e la lingua rom e sinta
- chiedendo una reciproca conoscenza tra cultura rom/sinta e cultura maggioritaria (in senso numerico) – in buona sostanza la mediazione culturale
- uscendo da logiche assistenziali
Purtroppo però una buona legge non è sinonimo di risoluzione dei problemi esistenti, per fare ciò abbisogna del contributo di tutti e questo purtroppo è mancato.
Perché non ha funzionato questa legge? Per diversi motivi, provo ad elencare alcuni:
la legge è poco conosciuta
gli organismi consultivi previsti nella legge non sono convocati da molti anni e in ogni modo sono poco rappresentate le associazioni che lavorano in quest’ambito
si presuppone una sensibilità negli Enti Locali che purtroppo è inesistente
la stessa associazione cui appartengo non ha insistito nel sostenere la legge e a stimolare la Regione ad attuarla
gli interventi finanziati sono stati spesi dai destinatari (Enti Locali) con grave ritardo e in alcuni casi male

La lista potrebbe continuare ma credo importante, sulla base dell’esperienza maturata in questi dodici anni, provare a suggerire brevemente le possibili modalità per riattivare questa buona legge. Più che perdere un anno o due per modificare la legge, cui comunque si può iniziare a lavorare, dobbiamo chiederci: quali bisogni sono espressi dal nostro territorio regionale?
I bisogni sono molteplici e in molti casi sconosciuti, questo anche perché la nostra associazione non ha le risorse finanziarie per una presenza capillare su tutto il territorio regionale. Faccio due esempi:
- un Comune ha una presenza di famiglie rom/sinte e gli amministratori hanno maturato una sensibilità verso queste popolazioni, chi li aiuta nella predisposizione degli interventi? Nessuno.
- una famiglia allargata rom/sinta è presente in un dato territorio, chi li aiuta a far conoscere la propria situazione e le problematiche che incontra in ambito abitativo, culturale, sociale, scolastico e sanitario? Nessuno.
E’ da qui che dobbiamo partire, in altre parole conoscere. Certamente alcune situazioni già le conosciamo e già possiamo agire, ma è anche vero che non sappiamo quanti rom/sinti sono presenti, quali sono il loro problemi e nemmeno conosciamo come operano gli Enti Locali, quali esigenze esprimono. O meglio un’esigenza impellente della maggior parte dei Comuni la conosciamo: cacciare gli zingari. Ciò non ci deve scoraggiare ma dobbiamo riflettere su quanto poco abbiamo fatto nell’opera di reciproca conoscenza, di mediazione culturale.
Inoltre dobbiamo porre la nostra attenzione sul mondo “invisibile” dello spettacolo viaggiante: attività prevalente della maggiore comunità italiana, quella sinta.
Operativamente si deve immediatamente ricostituire il Comitato Tecnico, previsto dalla Legge, con una presenza maggiore d’esperti e soprattutto con la possibilità di una parte di questi esperti di muoversi su tutto il territorio regionale per promuovere la Legge a livello locale.
Il Comitato Tecnico deve predisporre:
- un piano di mappatura delle presenze e dei bisogni sia degli Enti Locali sia delle comunità rom e sinte
- un progetto regionale di mediazione culturale strutturato su tre livelli
1. Regionale di coordinamento, progettazione e verifica – potrebbe essere svolto dallo stesso Comitato Tecnico
2. Provinciale operativo
3. Comunale operativo (Comuni capoluogo)
Voglio sottolineare l’importanza del progetto di mediazione culturale, senza il quale è impossibile mettere in pratica quanto enunciato dalla Legge:
articolo 1, comma 1 - utilizzo da parte dei nomadi e seminomadi dei servizi pubblici per la tutela della salute e del benessere sociale e più in generale per l’autonomia e l'autosufficienza di tale popolazione
articolo 1, comma 2 - favorire rapporti con le comunità locali ed a migliorare le interrelazioni con le istituzioni pubbliche per una più ampia tutela sociale nel rispetto della identità culturale e delle abitudini di vita delle stesse
articolo 2, lettera a - approfondire la conoscenza del patrimonio culturale e delle tradizioni delle popolazioni nomadi e portare queste ultime ad una maggiore consapevolezza della realtà socioculturale lombarda
articolo 2, lettera g - incentivare tutte le iniziative tese a sensibilizzare la società civile lombarda e gli enti locali per una adeguata accoglienza dei nomadi
Questo mio breve intervento non vuole essere esaustivo, anche in relazione ai tanti temi solo accennati, sulle problematiche, irrisolte, presenti nella nostra regione e collegate alla Legge 77/89, ma vuole essere un contributo per riattivare entro i prossimi mesi un percorso virtuoso inceppato da troppi anni.

Venerdì, 9 Marzo, 2007 - 12:25

Raccomandazione UE su diritti rom e sinti

RACCOMANDAZIONE N. 1557
adottata da l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa,
il 25 Aprile 2002

Da una decina d'anni, l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa ha sottolineato la necessità di riconoscere ai Rom e ai Sinti una protezione speciale ed ha altresì condannato qualsiasi forma di discriminazione, che purtroppo tuttora si verifica nei diversi Stati Membri dell'Unione Europea. Il tutto è ben precisato nella raccomandazione del 1993. Malgrado i notevoli sforzi messi in atto dalle organizzazione nazionali, dai poteri locali e dalle organizzazioni non governative, gli obiettivi fissati sono stati raggiunti solo in parte.
L'assemblea ricorda la Convenzione per la tutela dei diritti dell'uomo e le libertà fondamentali del 1950 nonché la Convenzione Europea del 1987 che vieta la tortura, pene o trattamenti disumani o umilianti, la Carta Europea (1992) sulle lingue regionali o minoritarie, la convenzione quadro del 1995 per la protezione di minoranze nazionali e la Carta Sociale Europea, rivista nel 1996.
Oggi i Rom e i Sinti sono ancora oggetto di discriminazione, emarginazione e di segregazione. La discriminazione è estesa in tutti i campi, nel pubblico e nel privato compreso il diritto di vedersi negato l'acceso a qualsiasi funzione pubblica: insegnamento, impiego, servizi sanitari, pertanto l'emarginazione e la segregazione economica e sociale dei Sinti e dei Rom si trasforma in discriminazione etnica che tocca generalmente i gruppi sociali più deboli.
I Rom e i Sinti costituiscono un gruppo minoritario particolare per due emotivi: sia trattasi di etnia minoritaria, sia perché tocca le fasce sociali più deboli.
La maggior parte dei Sinti e dei Rom attualmente si confronta con una situazione economica critica in quasi tutti i paesi membri del Consiglio d'Europa. Nell'ambito sociale sono stati portati avanti numerosi progetti mentre l'economia di mercato di stampo neoliberale ha emarginato i gruppi sociali, le fasce svantaggiate, compresi i Rom e i Sinti, questo si è verificato anche nei paesi più sviluppati. Nei paesi dell'Europa Centrale ed Orientale, la transizione economica e politica ha ulteriormente aggravato la situazione sfavorevole dei Rom e dei Sinti.
Da un punto di vista giuridico le Comunità rom e sinte non sono ancora considerate, in tutti i paesi membri, come minoranze etniche nazionale e pertanto non beneficiano dei diritti che questo status prevede. I Rom e i Sinti devono essere trattati come gruppo comunitario nazionale o etnico in ogni Stato membro ed i oro diritti devono essere garantiti. Esiste una Carta Europea che tutela le lingue regionali o minoritarie nonché una convenzione quadro per le minoranze nazionali e vanno applicate.
In tempi recenti, la natura e la destinazione degli spostamenti dei Rom e dei Sinti sono cambiate infatti, antichi paesi di transito sono diventati la loro dimora fissa. I conflitti etnici e le guerre civili hanno accentuato questi fenomeni migratori. Questi fenomeni di emigrazione attirano maggiormente l'attenzione delle persone per la sua natura specifica in quanto trattasi di spostamenti non solitari o individuali, bensì famigliari sia che la famiglia rom e sinta sia grande o piccola. Più stati pertanto hanno messo in atto delle leggi che mirano chiaramente a impedire ai Rom e ai Sinti l'ingresso nel loro paese e pertanto direttamente o indirettamente sono discriminatori nei loro confronti.
E' dunque necessario adottare delle strategie per aiutare i Rom e i Sinti dell'Europa Centrale e Orientale, immigrati nell'Europa Occidentale per evitare che sprofondino nel buio dell'emarginazione; è altresì necessario dare un aiuto concreto per il reinserimento dei Rom e dei Sinti nelle loro terre d'origine.
I Sinti e i Rom, poiché sono a tutti gli effetti cittadini del paese in cui risiedono, devono avere gli stessi diritti e doveri degli altri. Deve essere riconosciuto loro il diritto di spostarsi. Il peso della responsabilità sociale dipende dalle possibilità dei mezzi economici e politici culturali e sociali sia della popolazione maggioritaria, sia della minoranza sinta e rom. La popolazione ospitante deve accettare i Rom e i Sinti senza assimilarli, bensì sostenerli quale gruppo socialmente svantaggiato. Da parte loro i Rom e i Sinti devono accettare le regole vigenti in ambito sociale. I Sinti e i Rom quindi possono essere chiamati ad avere un ruolo più attivo nel cercare la risoluzione dei propri problemi. Lo stato deve fare in modo che si creino le condizioni favorevoli al fine di incoraggiare, pianificare, incentivare il raggiungimento di tali obiettivi.
Gli stati membri del Consiglio d'Europa dovrebbero incoraggiare i Rom e i Sinti ad organizzarsi meglio, a partecipare alla vita politica come elettori candidati o rappresentanti eletti nei parlamenti nazionali. Dovrebbero essere incentivati i partiti politici che includessero nelle loro liste elettorali i Rom e i Sinti naturalmente in luoghi dove hanno la possibilità di essere eletti nei parlamenti nazionali. Gli Stati dovrebbero elaborare e mettere in atto dei piani che mirino a favorire la piena partecipazione dei Rom e dei Sinti, nella vita pubblica a tutti i livelli, dovrebbero altresì partecipare al processo di elaborazione, messa in opera, seguire attivamente ed in prima persona i programmi e le politiche finalizzate a migliorare la situazione attuale.
E' necessario migliorare la condizione delle donne sinte e rom in quanto ricoprono un ruolo fondamentale nel migliorare le condizioni di vita nel nucleo famigliare. Queste donne subiscono una triplice discriminazione: in quanto sinte e rom, in quanto donne, in quanto appartenenti ad una minoranza etnica.
L'Assemblea del Consiglio d'Europa inoltre invita i media a favorire il dialogo tra i Sinti e i Rom e la popolazione ospitante nella lotta contro la discriminazione, è loro compito infatti far conoscere la cultura sinta e rom alla popolazione ospitante e rendere pubblici esempi di inserimento positivo degli stessi.
L'Assemblea del Consiglio d'Europa riconosce che bisognerebbe rinforzare, chiarire e ottenere questo percorso:
a) fra le organizzazioni europee, quali il Consiglio d'Europa, l'organizzazione per la sicurezza e cooperazione in Europa e l'Unione Europea, nell'attività riguardanti i Rom e i Sinti;
b) più organi del Consiglio d'Europa dovrebbero seguire le iniziative, i rapporti, i programmi relativi alla situazione dei Rom e dei Sinti in Europa.
La commissione incaricata di elaborare la futura Costituzione dell'Unione Europea ha chiesto ai rappresentanti di formulare proposte ed ipotesi. Per tanto le comunità sinte e rom dovrebbe sfruttare al meglio questa occasione ed esprimere il loro punto di vista .
Il Consiglio d'Europa può ed deve svolgere un ruolo importante nel migliorare la posizione giuridica dei Rom e dei Sinti sia per il diritto di uguaglianza di qui beneficiano sia per le condizioni di vita.
Per tanto l'Assemblea invita gli Stati Membri a rispettare le sei condizioni qui elencate, necessarie per migliorare la situazione dei ROM/SINTI in Europa:

PRIMA CONDIZIONE
RICONOSCERE LO STATO GIURIDICO DEI ROM/SINTI

Punto 1
Riconoscere i Rom e i Sinti come persone appartenenti a minoranze etniche.

Punto 2
Riconoscere la condizione di gruppo minoritario alle comunità sinte e rom.
Punto 3
Garantire ai Rom e ai Sinti i diritti individuali ed i diritti di comunità minoritaria .
Punto 4
Permettere senza limitazione ai Rom e ai Sinti che risiedono legalmente nel paese dove si trovano di ottenere una carta d'identità.
Punto 5
Stilare, ratificare ed applicare la Convenzione Quadro per la protezione delle minoranze nazionali e la Carta Europea delle lingue regionali minoritarie.
Punto 6
Accordare ai Rom e ai Sinti i diritti sociali tutelati dalla Carta Sociale Europea.
SECONDA CONDIZIONE
ELABORARE ED ATTUARE PROGRAMMI SPECIFICI ATTI A MIGLIORARE L'INTEGRAZIONE DEI ROM E DEI SINTI NELLA SOCIETÀ COME INDIVIDUI, COMUNITÀ, GRUPPI MINORITARI, ASSICURARE INOLTRE LA LORO PARTECIPAZIONE AI PROCESSI DECISIONALI A LIVELLO LOCALE, REGIONALE, NAZIONALE ED EUROPEO

Punto 1
Elaborare e mettere in atto politiche che trattino le problematiche rom e sinte globali e legate a fattori economici, sociali e culturali.

Punto 2
Rinforzare il dialogo tra i Rom e i Sinti, le comunità sinte e rom ed altri gruppi della società.

Punto 3
Fare in modo che i rappresentanti rom e sinti facciano parte a tutti i livelli nei processi decisionali, nella elaborazione e mettere in opera dei programmi che migliorino la situazione di individui dei Rom e dei Sinti e delle loro comunità. Questo coinvolgimento non deve essere una semplice consultazione, ma deve essere fatta sotto forma di una vera collaborazione concreta.

Punto 4
Incoraggiare la presenza dei membri delle comunità sinte e rom nei parlamenti nonché la partecipazione degli eletti Rom e Sinti ai processi legislativi regionali, locali e negli organi esecutivi

Punto 5
Favorire la collaborazione tra varie regioni con lo scopo di trattare i problemi con cui i Sinti e i Rom si confrontano soprattutto con una loro partecipazione attiva.

Punto 6
Rinforzare le procedure di controllo sistematico e regolare l'applicazione delle raccomandazioni e dei programmi specifici che mirano a migliorare la posizione giuridica e le condizioni di vita personali e collettive dei Sinti e dei Rom.
TERZA CONDIZIONE
GARANTIRE AI SINTI E AI ROM TRATTAMENTI IN QUANTO GRUPPO MINORITARIO NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE, DELL'IMPIEGO, DELLA ASSISTENZA MEDICA, DEI SERVIZI PUBBLICI, DELLA SISTEMAZIONE ABITATIVA
Gli stati membri dovranno porre un'attenzione particolare:

Punto 1
Favorire l'inserimento dei Sinti e dei Rom nell'impiego.

Punto 2
Dare ai Sinti e ai Rom la possibilità di frequentare le strutture educative dalla scuola d'infanzia all'Università.

Punto 3
Agevolare i reclutamento dei Sinti e dei Rom nelle strutture pubbliche che interessano direttamente la comunità sinte e rom: come gli edifici scolastici dell'istruzione primaria e secondaria, centri che offrono cure essenziali ed indispensabili centri di protezione sociale.

Punto 4
Far sparire la tendenza a ghettizzare i Sinti e i Rom, ad orientarli verso scuole o classi riservate ad alunni con deficit mentali
QUARTA CONDIZIONE
SVILUPPARE E METTERE IN ATTO AZIONI POSITIVE CHE FAVORISCONO LE CLASSI SVANTAGGIATE QUALI APPUNTO I ROM E I SINTI NEL CAMPO DELL _ISTRUZIONE DEL IMPIEGO DEGLI ALLOGGI

Punto 1
Assicurare nel bilancio dei programmi di sviluppo un sostegno a lungo termine ai redditi delle famiglie svantaggiate comprese i Sinti e i Rom.

Punto 2
Assicurare che i programmi di finanziamento per gli alloggi già stabiliti dal governo siano messi a disposizione delle famiglie socialmente svantaggiate, anche i Rom e i Sinti.

Punto 3
Assicurare un sostegno nel bilancio necessario a migliorare le abitazioni esistenti ed aiutare le comunità sinte e rom dando esse la formazione tecnica necessaria.

Punto 4
Far ricorso alla banca di sviluppo del Consiglio d'Europa per finanziare progetti integrati, elaborati in collaborazione con le comunità Sinte e Rom, per migliorare le loro condizioni di vita per favorire la loro indipendenza economica.
QUINTA CONDIZIONE
PRENDERE PROVVEDIMENTI PRECISI E CREARE ISTITUZIONI SPECIALI PER PROTEGGERE LA LINGUA, LA CULTURA, LE TRADIZIONI, DI IDENTITÀ SINTE E ROM

Punto 1
Facilitare e promuovere insegnamento della lingua romanés.

Punto 2
Incoraggiare i genitori a far frequentare i propri figli nella scuola elementare, media e superiore, informarli della importanza della educazione.

Punto 3
Far conoscere la cultura sinta e rom agli appartenenti alla cultura maggioritaria, in senso numerico.

Punto 4
Provvedere a finche i testi scolastici contengono informazioni sulla cultura rom e sinta.

Punto 5
Assumere insegnanti sinti e rom nelle zone dove gli stessi sono presenti in numero significativo.
SESTA CONDIZIONE
COMBATTERE IL RAZZISMO, XENOFOBIA, L'INTOLLERANZA E GARANTIRE UN TRATTAMENTO NON DISCRIMINATORIO DEI ROM/SINTI A LIVELLO LOCALE, REGIONALE, NAZIONALE, INTERNAZIONALE

Punto 1
Promulgare ed applicare una legislazione globale antidiscriminatoria negli stati membri.

Punto 2
Ratificati come priorità, se non e stato già fatto il protocollo n.12 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Punto 3
Creare organismi di prevenzione e di gestione di conflitti a livello regionale e locale.

Punto 4
Promulgare ed applicare una legislazione globale antidiscriminatoria negli stati membri conforme alla direttiva 2000/4/ce relativa alla messa in atto del principio di uguaglianza nel trattamento delle persone senza distinzione di razza e di etnia.

Punto 5
Sostenere fortemente le organizzazioni non governative di difesa dei diritti individuali e collettivi dei Rom e dei Sinti.

Punto 6
Prestare un'attenzione particolare ai fenomeni di discriminazione nei confronti dei Sinti e dei Rom nel campo dell'istruzione e dell'occupazione lavorativa.

Punto 7
Partendo da dati statistici affidabili lottare contro la discriminazione razziale e proteggere i Sinti e i Rom dall'acquisizione abusiva ed involontaria di dati statistici.

Punto 8
Rinforzare l'osservatorio dei fenomeni di discriminazione nei confronti dei Sinti e dei Rom a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale.

Punto 9
Controllare che quanto enunciato nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e nella Convenzione di Ginevra del 1951 sia pienamente applicato ai Sinti e ai Rom senza discriminazione alcuna.

Punto 10
Essere particolarmente attenti ai problemi incontrati dai Sinti e dai Rom per quanto concerne l'acquisizione a la perdita di nazionalità delle regole e decisioni nell'attraversare le frontiere.

Punto 11
Garantire che le regole applicate e le politiche messe i atto per il controllo degli spostamenti non siano discriminatorie nei confronti degli emigranti rom e sinti.
L'Assemblea raccomanda al Comitato dei Ministri:
a) costituire un forum consultivo rom e sinto europeo all'interno del quale si possa ascoltare le richieste degli stessi Sinti e Rom ed essere un organo consultativo presso il Comitato dei Ministri e dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa nonché nell'istituzioni dell'Unione Europea;
b) creare la figura istituzionale di un mediatore europeo sinto e rom che si occuperebbe dei diritti violati ai Rom e ai Sinti, sia come individui sia come comunità minoritaria;
c) creare un Centro Europeo di Studio e di Formazione dei Sinti e dei Rom collegato al Centro Europeo della Gioventù del Consiglio d'Europa che potesse confrontare efficaci e positive esperienze concernenti l'integrazione dei Sinti e dei Rom a livello locale, regionale e nazionale negli stati membri, promuovere una collaborazione tra specialisti sinti e rom e specialisti appartenenti al gruppo maggioritario;
d) prevedere il reclutamento di agenti sinti e rom alla segreteria delle organizzazioni;
e) creare un fondo europeo di solidarietà per i Sinti e Rom finanziato da contributi volontari degli stati membri del Consiglio Europeo e da altri organismi internazionali;
f) elaborare un nuovo protocollo da aggiungere alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che tratti i diritti delle persone appartenenti a delle minoranze etniche;
g) sostenere sempre più la messa in atto delle iniziative e delle raccomandazioni elencate nei testi internazionali esistenti.

 

Venerdì, 9 Marzo, 2007 - 12:22

per la tutela delle popolazioni rom e sinti

CAMERA DEI DEPUTATI
 
   N. 7610
 
 
PROPOSTA DI LEGGE
 
d'iniziativa dei deputati
 
MASELLI, BOATO, GARDIOL, GATTO, OLIVO, PISAPIA, PISTONE
 
Disposizioni per il riconoscimento e la tutela delle
popolazioni rom e sinti e per la salvaguardia della loro
identità culturale
 
Presentata il 13 febbraio 2001

        

Onorevoli Colleghi! - Nel nostro Paese (così come, a dire il vero, anche nel resto dell'Europa) le condizioni di vita, nonché il livello di integrazione e di accettazione da parte della cosiddetta "società civile" nei confronti delle popolazioni rom e sinti sono talmente preoccupantemente bassi da far pensare ad una vera e propria "emergenza sociale", caratterizzata da elementi di isolamento politico, sociale, economico e culturale. Le popolazioni rom e sinti sono presenti in Italia fin dall'Alto medioevo. Di tale presenza esiste una documentazione certa a decorrere dal secolo XIV.
Il rapporto con queste popolazioni ha costituito, nei secoli, costantemente, un notevole problema giuridico, tanto che ancora oggi ci troviamo di fronte ad una questione ulteriormente urgente, ovvero quella di riconoscere a livello legislativo nazionale una realtà che è invece già presente, in modo ovviamente frammentario, nella legislazione regionale.
La stessa lingua romanesh era stata compresa nell'elenco delle lingue minoritarie di Italia, di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche", in seguito, però, era stata stralciata dall'elenco solo perché le norme tipiche della legge non le si applicavano coerentemente.
La presente proposta di legge si propone, dunque, l'intento di redigere un quadro normativo "complessivo" di riferimento, nonché di creare i collegamenti con le leggi già vigenti, come la citata legge n. 482 del 1999 di tutela delle minoranze linguistiche, la legge n. 383 del 2000 di disciplina delle associazioni di promozione sociale e la legge n. 328 del 2000, legge quadro di riforma dell'assistenza, ai fini non solo di fornire garanzie di giustizia e di equità sociale nonché di tutela delle minoranze, ma di contribuire ad un vero cambiamento nel clima ostile che si respira nei confronti delle popolazioni rom e sinti, purtroppo profondamente radicato e diffuso nel nostro Paese. L'atteggiamento più diffuso nei confronti dello "zingaro" è, infatti, quello basato sul sospetto, sulla diffidenza: lo stereotipo di riferimento, invece, si rifà a quello dello stregone, appartenente ad una razza "nera e maledetta", nulla facente e ladro per vocazione.
La prima testimonianza storica dell'ingresso in Italia di tali popolazioni è stata registrata nel 1322 a Bologna, ma le prime ondate migratorie partirono verso la fine del I millennio dall'India nord-occidentale. La diaspora totale fu determinata dall'espansione dell'Islam, che giunse fino al Punjab, zona di origine dell'emigrazione.
I sinti sono probabilmente originari del Rajastan (India del nord) mentre i rom sono originari del centro dell'India. In Europa i gitani sono invece sicuramente presenti dalla fine del 1300. Non facilmente inquadrabile all'interno delle categorie del pensiero medievale, e non facilmente omologabile ed assimilabile dalla cultura occidentale, lo zingaro è rimasto una delle poche figure avvertite come estranee ed inquietanti dalla civiltà moderna, anche perché nomade, errante, senza una patria, appartenente ad un popolo disperso e senza storia. Durante tutto il Medioevo, fino ad arrivare al Rinascimento, nessuno si avvicinò al tema se non in termini, per così dire, creativi: si andavano infatti creando dicerie e leggende riguardo alle loro origini; secondo parte della Chiesa essi erano i discendenti del fabbro che aveva forgiato i chiodi usati per la crocifissione di Cristo, secondo altri erano i discendenti dei sopravvissuti della mitica Atlantide ed a queste ricostruzioni leggendarie se ne sono aggiunte altre simili.
Alla fine del XVIII secolo ci furono i primi tentativi di approccio scientifico allo studio delle loro origini e, partendo dall'analisi del loro linguaggio, si scoprì che il romanesh era un dialetto di origine indoeuropea. Sulla base di questo dato, si riuscì a risalire alle presunte origini dei rom, collocandole, come già detto, nel nord-est dell'India. In realtà, come spesso avviene, una reale ricostruzione storica è stata possibile riordinando e collegando tra loro i moltissimi provvedimenti di tipo amministrativo e giuridico che nei secoli hanno visto come destinatarie le popolazioni nomadi, e in particolare i rom: il percorso che ne viene fuori rappresenta sicuramente una interessante "cartina di tornasole" dell'atteggiamento ostile che i popoli sedentari, a tutti i livelli, sia i cittadini di ogni classe sociale che le istituzioni, hanno sempre dimostrato nei confronti di tali popolazioni. Nei secoli si è andato, infatti, stratificando una sorta di pregiudizio sociale, giuridico e culturale che ha condotto all'adozione di politiche che si concretizzavano, in sintesi, sempre nell'espulsione "legale", nella reclusione di vario genere, o nel tentativo dell'assimilazione forzata di chi apparteneva alle etnie dedite al nomadismo.
Il problema che emerge chiaramente, e che non appare, purtroppo, assolutamente superato dalla nostra moderna, futuristica e futuribile società, si può sempre ricondurre al difficilissimo rapporto del modello sociale occidentale con "l'altro da sé", con chi non è facilmente soggetto a classificazioni e rivendica, non sempre in modo ortodosso e corretto, la propria libertà. Un Paese civile e democratico come è il nostro non può certo permettersi di ignorare che pregiudizi simili hanno, nel corso della storia, condotto a crudeli e vergognose persecuzioni: la Germania nazista con i suoi alleati perseguitò la minoranza zingara, sterminando oltre 500 mila individui: una tragedia, questa, dimenticata ed ignorata. Inoltre, non esistendo nessuna anagrafe, è stato pressoché impossibile quantificare esattamente le perdite. Al processo di Norimberga, nonostante il riconoscimento ufficiale del terribile danno subìto dalle comunità rom e sinti, non fu invitato nessun rappresentante di tali popolazioni, né per intervenire né tantomeno per acquisire il titolo necessario ad ottenere le somme destinate al risarcimento. Attualmente i rom e i sinti che vivono in Italia sono circa 110 mila: la maggioranza sono sinti. Si tratta, comunque, della percentuale di presenze più bassa dell'intera Europa.
Però, nonostante tutti i pregiudizi che si sono ricordati, in realtà, per un periodo considerevole, i rom riuscirono ad inserirsi nel tessuto sociale ed economico europeo in modo soddisfacente: i differenti gruppi cominciarono ad essere riconosciuti con il nome che ne indicava la professione. I rom kalderasha (presenti in Italia in circa 7 mila unità), ad esempio, erano "calderai", lucidatori di metallo, stagnini ed incisori dell'oro, i rudari erano venditori di stoffe, gli ursari ammaestratori d'orsi.
Gli zingari, fino all'avvento dell'industrializzazione, dell'urbanizzazione e della progressiva ma radicale trasformazione dell'economia, riuscivano ad adattarsi ai bisogni della società ospite, a crearsi delle nicchie di esistenza semi-protetta che aveva, come conseguenza dell'impatto, la instaurazione di una convivenza pacifica con chi, seppure diverso, era loro vicino.
Adesso la civiltà nomade deve forzatamente fare i conti con la società moderna, che fornisce ad essa continui segnali di estraneità: dimostra, infatti, di non avere più bisogno dei prodotti artigianali né delle professioni tipiche della tradizione zingara. Insieme alla perdita della loro tradizione, della possibilità di tramandare ai propri figli arti che non hanno più significato, si è verificato anche l'impoverimento economico, e lo scollamento dei ritmi di vita, tipici di queste popolazioni, sicuramente più prossimi a quelli della vita rurale che alla frammentazione e alla velocizzazione degli spazi e dei tempi propri dei sistemi odierni.
Da questi cambiamenti scaturiscono tutti i problemi a cui assistiamo oggi: i nomadi (è il termine con il quale li appellano, utilizzando un'accezione non sempre univoca, i mass media, al fine di superare la definizione "zingari", oramai carica di significati negativi) sono stati, nei fatti, posti ai margini "reali", non solo figurati, delle nostre città. Nel tempo si è dato vita a dei veri e propri ghetti che confinano, nella maggior parte dei casi, con periferie già povere e a rischio, oppure con discariche o zone industriali semi-abbandonate. E' superfluo evidenziare che la marginalità e la povertà creano disagio, e che il disagio è il terreno ideale per la propensione alla criminalità, che a sua volta genera altra marginalità e conflitto sociale.
La tolleranza, l'integrazione e il rispetto sono armi necessarie per evitare l'innescarsi di un meccanismo di odio al quale si risponda con il disprezzo delle regole, della legalità e della convivenza civile. L'anello debole di questa  catena, inoltre, sono i bambini, che molto spesso vengono coinvolti in attività illecite, quali furti negli appartamenti, o borseggio, ed accattonaggio. Il numero delle denunce e dei fermi è aumentato, e il problema della gestione dei minori sottoposti a procedimenti penali è estremamente spinoso e delicato; molto spesso l'attività micro-criminale del bambino zingaro, inoltre, è l'unica fonte di reddito dell'intero nucleo familiare, a sua volta costretto a vivere in condizioni sanitarie e di vita ai limiti della sussistenza.
L'allarme per lo stato in cui versano quasi tutti i campi nomadi disseminati sul territorio nazionale è stato aggravato dall'arrivo, in occasione dell'esodo successivo alla guerra con la Jugoslavia, di migliaia di persone di origine rom. Questi profughi, sia i kosovari che i rom kosovari e serbi, nella confusione successiva al conflitto non sono stati riconosciuti come rifugiati anche laddove ne avrebbero avuto diritto.
La presente proposta di legge si propone, quindi, l'intento di assicurare un sistema di interventi e di garanzie per queste popolazioni, mediante la fissazione di regole che, una volta applicate, produrrebbero sicuramente anche un valore aggiunto in termini di sicurezza e di legalità, a beneficio di una più serena e corretta convivenza civile, e che costituirebbero un primo passo nella direzione della costruzione di una cultura dei diritti e della differenza.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGETTO DI LEGGE - N. 7610
PROPOSTA DI LEGGE
 
Art. 1.
(Princìpi).
        1. La Repubblica, in applicazione degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione, e in conformità alle disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, riconosce, garantisce e tutela la lingua romanesh, l'identità culturale e i diritti delle popolazioni rom e sinti nonché di tutte le popolazioni ad esse assimilabili etnicamente e culturalmente, riconoscendo loro, altresì, uguale diritto al nomadismo o alla stanzialità.
Art. 2.
(Status giuridici).
        1. Fatte salve le disposizioni generali in materia di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, gli appartenenti alle popolazioni rom e sinti possono ottenere il permesso di soggiorno dopo due anni di permanenza documentata e regolare in Italia.
        2. Gli appartenenti alla popolazione rom e sinti residenti in Italia da almeno dieci anni ed in possesso della carta di soggiorno rilasciata ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, possono richiedere la cittadinanza italiana ai sensi della lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Art. 3.
(Politiche in favore delle popolazioni rom e sinti).
        1. Al fine di realizzare i princìpi stabiliti all'articolo 1, sono promosse politiche ed iniziative volte ad assicurare alle popolazioni rom e sinti:
a)      il riconoscimento e la tutela della lingua romanesh;
b)      il diritto al lavoro, allo studio, alla formazione professionale, all'abitazione ed alla salute;
c)      la fruizione da parte delle popolazioni stesse dei servizi sociali e sanitari;
d)      l'istituzione di figure di mediazione che esercitino anche funzioni di raccordo nel sistema dei servizi di cui alla lettera c), previa predisposizione di specifici programmi per la loro formazione;
e)      il superamento delle difficoltà sociali, culturali ed economiche;
f)       la definizione di forme di partecipazione delle popolazioni stesse alla predisposizione e alla realizzazione degli interventi che le riguardano;
g)      la definizione di azioni specifiche a tutela dei minori;
h)      l'individuazione di misure di sostegno alla produzione del reddito, anche per mezzo di azioni mirate alla formazione e all'avviamento al lavoro.
 
 
Art. 4.
(Inserimento nelle istituzioni scolastiche).
        1. La Repubblica favorisce l'inserimento delle popolazioni rom e sinti nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, garantendo, in particolare e quando necessario, specifici interventi di sostegno.
        2. Negli istituti scolastici di ogni ordine e grado nei quali siano presenti almeno venti studenti appartenenti alle popolazioni rom e sinti, è istituito un corso di insegnamento della lingua romanesh. Qualora il numero prescritto non sia raggiunto nei singoli istituti, ma risulti presente nel territorio del comune, è istituita una cattedra di lingua romanesh.
        3. L'insegnamento di cui al comma 2 comprende, oltre alla lingua, anche corsi inerenti agli usi, alle tradizioni e alla storia del popolo rom.
        4. La cattedra di cui al comma 2 organizza sedute pubbliche, iniziative e conferenze rivolte a tutti i cittadini che ne facciano richiesta.
Art. 5.
(Rapporti con le istituzioni).
        1. Gli appartenenti alle popolazioni rom e sinti hanno diritto, nel loro rapporti con la pubblica amministrazione, con gli organi giudiziari e con le Forze dell'ordine, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, di essere assistiti da personale in grado di fungere da interprete-traduttore, qualora non abbiano adeguata padronanza della lingua italiana. In tali casi non si applica il disposto di cui al secondo periodo del comma 1 del citato articolo 9 della medesima legge n. 482 del 1999.
        2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 siano minori di diciotto anni essi devono essere assistiti anche da un'assistente sociale.
Art. 6.
(Istituzione dell'Osservatorio nazionale permanente).
        1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio nazionale permanente per le popolazioni rom e sinti, di seguito denominato "Osservatorio", avente il compito di coordinare la tutela delle popolazioni nomadi, mediante la identificazione di adeguate sedi di incontro, di confronto, di valutazione e di successiva verifica dei risultati raggiunti, al fine di creare un sistema sociale basato sulla integrazione e partecipazione delle minoranze.
        2. L'Osservatorio è istituito con il regolamento di cui al comma 4 ed è composto:
a)      dal Ministro per la solidarietà sociale o da un rappresentante delegato direttamente dal Ministro che lo presiede;
b)      dai rappresentanti dei Ministri dell'interno, per la solidarietà sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della pubblica istruzione, della sanità, della giustizia, degli affari esteri e dei lavori pubblici;
c)      dai rappresentanti delle regioni;
d)      da dieci rappresentanti delle popolazioni rom e sinti;
e)      dai membri delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale operanti nel settore.
  3. L'Osservatorio ha, in particolare, i seguenti compiti:
 a) predisporre annualmente un piano programmatico da presentare entro il mese di ottobre alle Camere. Tale piano, sulla base dei dati del censimento di cui all'articolo 9, deve contenere le indicazioni relative al numero, alla tipologia e ai criteri di collocazione dei campi nomadi;

                b) raccogliere, elaborare e valutare i risultati del censimento di cui all'articolo 9;
                c) creare una banca dati dei progetti realizzati ai sensi della presente legge;
                d) raccogliere i dati della legislazione regionale vigente in materia per farne annualmente una sintesi.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale adotta il relativo regolamento di attuazione, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 7.
(Politiche abitative).
        1. Le regioni, sulla base di quanto stabilito dal piano di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 6, attuano la programmazione relativa alle politiche abitative per le popolazioni rom e sinti, sia per quanto riguarda l'individuazione e la realizzazione delle aree di sosta e di transito attrezzate, che per quanto concerne la possibilità di accedere all'edilizia popolare, fermo restando il principio della dignità del contesto abitativo.
        2. I comuni procedono alla individuazione dei siti da destinare alle aree di cui al comma 1, e, ove necessario, provvedono ad apportare varianti agli strumenti urbanistici vigenti, al fine di evitare localizzazioni a rischio di marginalità e di conflittualità sociale.
        3. La gestione delle aree di cui al comma 1 spetta ai comuni, che, al fine di assicurarne il buon funzionamento, possono affidarla, sulla base di apposite convenzioni, ad associazioni ed enti di promozione sociale di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, prevedendo, altresì, la partecipazione degli abitanti delle medesime aree, in forma individuale od organizzata.
        4. Le aree di cui al comma 1 devono essere progettate e realizzate secondo i seguenti princìpi:

                a) avere una superficie non inferiore a 2 mila metri quadrati e non superiore a 4 mila metri quadrati;

                b) delimitare la grandezza nelle zone da destinare in modo esclusivo ad ogni persona;
                c) essere fornite di servizi igienici funzionanti, che devono essere controllati periodicamente dall'azienda sanitaria locale, nonché di illuminazione elettrica collegata alla rete pubblica, di allacci alla rete fognaria, di contenitori per rifiuti solidi urbani, di cabina telefonica, di spazi atti alla collocazione di prefabbricati e di strutture mobili e non polivalenti, eventualmente adibibili ad attività lavorative, ricreative, culturali ed a presìdi socio-sanitari.
 
Art. 8.
(Definizione delle figure professionali di mediazione).
        1. Nell'ambito dei profili professionali delle figure professionali sociali definiti ai sensi dell'articolo 12 della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono individuati specifici profili professionali destinati a svolgere funzioni di mediazione nei confronti delle popolazioni rom e sinti.
Art. 9.
(Censimento).
        1. Ogni quattro anni, a decorrere dal 31 dicembre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, è indetto il censimento delle popolazioni rom e sinti residenti nel territorio dello Stato.
        2. Il censimento di cui al comma 1 è realizzato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
Art. 10.
(Istituzione del Fondo nazionaleper i minori rom e sinti).
        1. Al fine di realizzare interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la scolarizzazione, la socializzazione e l'integrazione dei minori e degli adolescenti appartenenti alle popolazioni rom e sinti e in conformità ai princìpi stabiliti dalla legge 28 agosto 1987, n. 285, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo nazionale per le politiche a favore dei minori rom e sinti.
        2. La ripartizione del Fondo di cui al comma 1 avviene su base regionale.
        3. Sono ammessi al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 i progetti che perseguono le seguenti finalità:
a)      porre le condizioni, logistiche e culturali, per una scolarizzazione completa e valida, garantita per l'intero ciclo scolastico obbligatorio e per la scuola materna, avvalendosi sia delle strutture appartenenti al normale circuito scolastico che degli strumenti e delle figure professionali specifici individuati ai sensi della presente legge;
b)       garantire i presupposti necessari ad un sano processo di crescita psico-fisica;
c)      perseguire l'integrazione nel tessuto sociale, per mezzo di attività ludiche, espressive e formative, che prevedano il contatto dei minori rom e sinti con i minori italiani e con gli altri stranieri;
d)      realizzare servizi di preparazione e di sostegno alla crescita, di contrasto alla povertà, alla violenza, allo sfruttamento minorile e all'accattonaggio, nonché di assistenza, di riabilitazione e di reinserimento dei minori coinvolti in procedimenti penali.

Art. 11.
(Formazione professionale).
        1. Le regioni destinano una quota, la cui misura è stabilita dall'Osservatorio, dei fondi per la formazione professionale alla preparazione e alla realizzazione di corsi di avviamento professionale per gli appartenenti alle popolazioni rom e sinti, tenendo conto delle tradizioni professionali e delle specificità culturali delle citate minoranze, prevedendo, altresì, anche percorsi di riconversione professionale.
        2. Al fine di garantire il diritto al lavoro delle popolazioni rom e sinti, le regioni ed i comuni promuovono adeguate iniziative per agevolare la concessione delle licenze e delle certificazioni relative all'esercizio di attività produttive e dello spettacolo, nonché per favorire forme associative o cooperative nei settori di attività tipici dei nomadi.
Art. 12.
(Copertura finanziaria).
        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Venerdì, 9 Marzo, 2007 - 09:12

Appello. ROM: CONTRO IL PATTO DI LEGALITÀ

ROM: CONTRO IL PATTO DI LEGALITÀ PER LA CITTADINANZA  COMPIUTA

«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana». (Costituzione italiana art. 3)
«Davanti alla legge tutti sono uguali ma qualcuno è più uguale degli altri»
(George Orwell, La fattoria degli animali)
A Milano si è celebrato il ricordo dello sterminio dei campi di concentramento nazisti. Raramente si ricorda che in quei lager vennero uccisi anche più di mezzo milione di zingari, giudicati dal nazismo criminali e asociali per definizione.
A Milano e Opera ai rom e ai sinti, che a tutt’oggi continuano troppo spesso a essere considerati delinquenti per vocazione, è stato imposto uno speciale “patto di legalità” per poter avere diritto a un ricovero in un container o in una tenda.
C’è una legge per tutti, ma per questi uomini, per queste donne c’è una legge in più, un trattamento differenziale, sintetizzato con queste parole: «Dovete comportarvi bene perché il primo che picchia, che ruba, che sporca, insomma, il primo che sgarra al regolamento, viene sbattuto fuori».
Un patto che rende questi cittadini, europei a tutti gli effetti, diversi dagli altri: ancora una volta ufficialmente proclamati portatori di "asocialità" e "criminalità", chiusi in ghetti, nei quali loro stessi per poter entrare devono esibire un “pass”.
E’ preoccupante che questa nostra città diventi una città di ghetti.
La recinzione fisica invocata dai cittadini “benpensanti” e applicata dalle istituzioni è indegna quanto i muri che ci sono già nel linguaggio, nei gesti, nei pre-giudizi: quasi archetipi culturali verso i Rom, barriere insormontabili e lugubri quanto se non di più di una recinzione.
E’ preoccupante che  i Rom siano costretti a firmare questo patto come il male minore.
Come cittadini di serie B che non hanno un’alternativa. Rassegnati a subire il rapporto del più forte viene loro sottratta la capacità di autogoverno, si rendono soggetti passivi di interventi assistenzialistici e di ordine pubblico.
E’ preoccupante soprattutto che questo patto, frutto di un accordo istituzionale tra Provincia e Comune di Milano, non abbia sollevato molte obiezioni nella politica e nella società milanese più sensibile.
Eppure questo patto è un mostro giuridico perché viola tutti i principi di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, non affronta i nodi strutturali dell’emergenza abitativa, impone una politica “emergenziale” che produce solo nuovi ghetti sociali e infine, se le istituzioni usano la discriminazione e l’umiliazione, puntando il dito contro quelli che non sono criminali ma comunque considerati di fatto potenziali delinquenti, si istiga all’odio razziale e si legittima conseguentemente coloro che bruciano le tende, buttano molotov tra le roulotte. Fatto − questo sì evidentemente illegale − che, peraltro, non ha provocato la riprovazione politica e la censura pubblica che avrebbe meritato.
Con questo appello rifiutiamo un patto che attribuisce ai rom una “cittadinanza imperfetta” e ci impegniamo perché il rapporto tra la nostra società e quella rom venga portato nell’ambito di una dialettica sociale che riconosca e rispetti i valori culturali e umani di ciascuno.
I “campi nomadi” per il solo fatto di esistere producono malattia, disoccupazione, devianza, induzione alla criminalità, conflitti sociali: effetti tipici del disagio sociale diffuso. Nati negli anni settanta del secolo scorso, da contenitori di umanità per l’emergenza si sono trasformati in campi di concentramento istituzionali, nuovi “Zigeunerlager” dove non c’è bisogno di “soluzione finale” perché i Rom e Sinti vi muoiono lentamente di diritti negati, di esclusione continua dal lavoro, dalla casa, dalle cure sanitarie, dall’istruzione, di induzione alla devianza ed alla criminalità. Va quindi assunta la prospettiva di smantellarli sostituendoli con soluzioni abitative idonee alla cultura rom.
In più: ciò che oggi si vuole applicare a Rom e sinti rischia di diventare un pericoloso precedente applicabile un domani a chiunque venga predefinito pericoloso per il potere costituito.
Lo smantellamento dei "campi" è la conquista di libertà e giustizia nell’eguaglianza dei diritti e dei doveri per una cittadinanza compiuta almeno a livello europeo se non mondiale.
AceA onlus, Maria Grazia Amorese Molteni, Associazione Aven Amentza, Associazione culturale Punto rosso, Associazione liberi, Associazione NAGA, Associazione osservAzione, Associazione Unaltralombardia, Associazione Afroitaliani/e, Associazione Todo Cambia, Arianna Ballotta, Banda degli ottoni a scoppio, Francesco “baro” Barilli, Piergiulio Branca, Gabriella Benedetti, Edda Boletti, Paolo Cagna Ninchi, Sandra Cangemi, Flora Capelluti, Fabrizio Casavola, Grazia Casagrande, Federico Ceratti, Umberto Ceriani, Eleonora Cirant, Enzo Colombo, Comitato per le libertà e i diritti sociali, Alex Corlazzoli, Dario Cusani, Sergio Cusani, Bianca Dacomo Annoni, Aurelia D'Andrea, Claudia De Cesaris, José Luiz Del Roio, Antonella Fachin, Nunzio Ferrante, Enrico Fletzer, Dario Fo, Grazia Paola Fortis, Gabriele Gabrieli,  Mario Gaeta, Massimo Gentili, Patrizio Gonnella, Nazzareno Guarnirei, Adriana Leonardo, Alessandra Maiocchi, Marina Mariani, Adriano Martellosio, Elisabetta Masciadri, Maria Grazia Meriggi, Luisa Motta, Luciano Muhlbauer, Elena Murdaca, Mario Napoleoni,  Giuseppe Natale, Giorgio Nobili, Officina società cooperativa, Tatiana Olear, Opera Nomadi, Stefano Panigada, Michele Papagna, Dijana Pavlovic, Alessandro Pesci, Guido Piccoli, Monica Pizzo, Patrizio Ponti, Roberto Prina, Alessandro Rizzo, Basilio Rizzo, Gabriella Sacchetti, Biagio Santoro, SDL intercategoriale, Sergio Segio, Giovanni Semi, Sabina Siniscalchi, Anita Sonego, Angela Teichner Accardi,  Roberto Traverso, Davide “Atomo” Tinelli, Angelo Valdameri, Roberto Veneziani
Per adesioni: nopattodilegalita@fastwebnet.it

Giovedì, 8 Marzo, 2007 - 16:00

Biblioteche rionali: rilanciamo il servizio

Biblioteche rionali
ampliamo il servizio
per gli utenti, per la zona, per la città
Il valore imprescindibile, sotto il profilo culturale e aggregativo, del servizio offerto dalle biblioteche milanesi, è riscontrabile soprattutto in contesti periferici, quale la zona 4 di Milano: è chiaro, quindi, il grave danno che ha determinato la decisione di chiudere le biblioteche civiche rionali, da sempre frequentate soprattutto da studentesse e da studenti aventi diritto di usufruire di un servizio civico insostituibile per poter reperire uno spazio dove poter studiare e consultare libri appartenenti al patrimonio bibliografico, negli orari serali, soprattutto per studenti lavoratori che possono beneficiare solo di questa fascia oraria per poter studiare e consultare libri.
Per discutere il rilancio delle molteplici funzioni della struttura bibliotecaria attraverso un’attività di riconsiderazione in senso qualitativo delle offerte di impiego del tempo libero per i cittadini residenti nelle rispettive zone, vi invito a contattare il sottoscritto, Alessandro Rizzo, per organizzare una riunione affinché si possa ridefinire il ruolo e la funzione di questo servizio utile per tutta la cittadinanza e per una politica culturale di ampio respiro sia nel metodo che nel merito.
Alessandro Rizzo
Capogruppo Lista uniti con Dario Fo per Milano
Consiglio di Zona 4
cell. 3939573094
email: alessandro.rizzo@email.it

Giovedì, 8 Marzo, 2007 - 13:42

Ordine del Giorno su apertura serale biblioteche


Oggetto : riorganizzazione servizio bibliotecario
I sottoscritti Consiglieri di Zona
CONSIDERATO
  • Il valore insostituibile, sotto il profilo culturale nonché sociale ed aggregativo, del servizio offerto dalle biblioteche milanesi, in particolar modo quelle rionali di periferia;
  • che lo stato attuale del servizio bibliotecario, nel suo complesso, non garantisce una fruizione del servizio qualitativamente sufficiente alla cittadinanza;
  • che la scarsità del personale presente nelle biblioteche è la prima causa della disfunzione di tale servizio;
  • la mozione approvata all’unanimità in data 12 ottobre 2006, presentata dal sottoscritto titolata “PER IL RIPRISTINO DELL’ORARIO DI APERTURA SERALE DELLE BIBLIOTECHE RIONALI DI ZONA 4”;
VALUTATO
  • che tale servizio non ha una organizzazione unitaria, con conseguenze deleterie per l’utenza: la difformità dell’orario di apertura delle biblioteche ne è l’esempio più evidente;
IMPEGNANO  IL CONSIGLIO DI ZONA:
  • ad uniformare il servizio bibliotecario rionale con quello della biblioteca Sormani invertendo un trend negativo che ha visto quest’ultima trasformarsi in una biblioteca di conservazione sempre meno aperta al pubblico;
  • ad applicare progressivamente e uniformemente in tutta la rete bibliotecaria cittadina l’orario di apertura continuativo protratto fino alle ore tardo serali, nonché una effettiva offerta culturale diversificata, dalle postazioni audio-video collegate ad internet alle manifestazioni culturali organizzate in sede;
  • a rilanciare le molteplici funzioni della struttura bibliotecaria attraverso un’attività di riconsiderazione in senso qualitativo delle offerte di impiego del tempo libero per i cittadini residenti nelle rispettive zone, realizzabile attraverso una politica culturale di ampio respiro sia nel metodo che nel merito;
  • ad aumentare l’organico comunale destinato alle biblioteche lungo tutto l’orario di apertura, assicurando la professionalità della mansione lavorativa e della sua funzione non ascrivibile a semplice e mera custodia del patrimonio bibliografico presente.
Proponente: Alessandro Rizzo – Capogruppo Lista Uniti con Dario Fo per Milano

Giovedì, 8 Marzo, 2007 - 13:30

Decentramento: quali proposte dal Settore?

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Zona 4
Paolo Zanichelli

 
 
 
 
Interrogazione: richiesta di informazioni sulla riunione avutasi tra i Presidenti di Circoscrizione e il Responsabile del Servizio Coordinamento Centrale Decentramento, Federico Bordogna
 
 
 
 
In riferimento alla comunicazione di una riunione indetta da Federico Bordogna, Responsabile del Servizio Coordinamento Centrale Decentramento, rivolta ai Presidenti dei Consigli di Zona di Milano per discutere della questione riguardante le linee organizzative della gestione dei servizi del decentramento in generale e le proposte in merito al tema medesimo, volevo avere informazioni circa quanto discusso a proposito. A proposito faccio espresso riferimento all’oggetto dell’interrogazione, da me presentata nell’ultima seduta consiliare del giorno martedì 20 febbraio, concernente il futuro gestionale dei Centri di Aggregazione Multifunzionale, in vista di una possibile esternalizzazione del medesimo e riguardante le diverse conseguenze, economiche e organizzative, da esso derivanti. Colgo l’occasione per richiedere una delucidazione più generale e complessiva sulla questione del decentramento, in vista di un’opportuna valutazione delle proposte presentate dall’assessorato competente, di una loro analisi da parte del Consiglio di Zona, predisponendo una riunione di consiglio straordinario sul tema specifico con la presenza dell’assessore di riferimento e responsabile, al fine di concludere una discussione che, vista l’entità del provvedimento, non prescinda dal coinvolgimento degli organismi direttamente interessati.
 
 
 
 
 
Alessandro Rizzo
Capogruppo Lista Uniti con Dario Fo per Milano
Consiglio di Zona 4 Milano
 
 
 

Giovedì, 8 Marzo, 2007 - 13:28

monitoraggio aree di demanio pubblico di zona 4

Alla cortese attenzione del
Presidente della Commissione Territorio
Giorgio Tomellini
Alla cortese attenzione del
Presidente della Commissione Edilizia
Bruno Bernardi

 
 
 
 
Interrogazione in merito alla richiesta di una commissione congiunta per valutare progetti di intervento e di riqualificazione nelle aree di proprietà comunale e di demanio pubblico presenti in circoscrizione
 
 
In riferimento
 
All’elenco specifico, effettuato dall’amministrazione, delle aree pubbliche di proprietà demaniale comunale presenti nella circoscrizione, dove si evincono informazioni utili dal punto di vista logistico, urbanistico e ambientale;
 
Vista
 
La presenza di diverse aree di demanio pubblico oggi abbandonate e non soggette a interventi immediati di riqualificazione urbanistica e territoriale
 
Considerata
 
L’interrogazione presentata dal sottoscritto nella seduta consiliare del giorno martedì 20 febbraio u.s. sulla verifica di provvedimenti esistenti presso il settore demanio pubblico e urbanistico del Comune di Milano di riqualificazione dell’area presente in Via Presolana 6, nonché sull’indizione di una commissione congiunta di valutazione di provvedimenti proponibili in merito da parte del Consiglio di Zona 4
 
Chiedo
 
con la presente al Presidente della Commissione Territorio, Giorgio Tomellini, e al Presidente della Commissione Edilizia, Bruno Bernardi, di indire una riunione congiunta per monitorare le aree di demanio pubblico oggi presenti in circoscrizione e di provvedere a inserire nella programmazione dei rispettivi lavori di commissione la valutazione di provvedimenti esistenti presso il settore centrale competente, nonché l’assessorato, o proponibili da parte del Consiglio di Zona, in merito alla riqualificazione delle aree suddette, magari predisponendo all’uopo, con la partecipazione e il coinvolgimento della cittadinanza residente, criteri atti a valutare interventi utili socialmente e urbanisticamente.
 
 
Alessandro Rizzo
Capogruppo lista Uniti con Dario Fo per Milano
Consiglio di Zona 4

Giovedì, 8 Marzo, 2007 - 13:26

Graduale applicazione di software open source

 
 
MOZIONE IN TEMA DI UTILIZZO DEL SOFTWARE OPEN SOURCE (OSS) NELL’AMBITO DEL DECENTRAMENTO SETTORE ZONA 4
 
Premesso che
 
il software open source (a codice aperto) è utilizzabile liberamente e garantisce libertà e autonomia di aggiornamento, senza pesare ulteriormente nei costi delle licenze previste dai software oggi utilizzati nell’ambito della pubblica amministrazione;
 
Considerati
 
i problemi che si sono presentati in passato in merito all’utilizzazione e alla gestione dell’attuale rete comunale, nella fattispecie di interruzioni dei servizi di rete, con le gravi conseguenze subite dall’utenza (interruzione dei servizi al cittadino) e dalla stessa amministrazione (danno di immagine)
 
Considerato che
 
i sistemi operativi a codice aperto, nati e sviluppati in ambito accademico, sono sempre più utilizzati, soprattutto in ambito server, per l’affidabilità tecnica che garantiscono
 
l’utilizzo dell’OSS nella pubblica amministrazione risponde ai requisiti di economicità, sicurezza, ricusabilità e interoperabilità, e, data l’adattabilità e il numero elevato dei software disponibili, permette di fare fronte alle esigenze amministrative specifiche degli uffici e dei servizi consentendone contestualmente la modernizzazione dei sistemi informatici
 
Viste
 
le norme introdotte nella legge finanziaria 2007 relative all’istituzione del “Fondo per il sostegno agli investimenti per l’innovazione negli enti locali”, che danno priorità ai progetti “che utilizzano o sviluppano applicazioni software a codice aperto”
 
Visto che
 
esiste e sussiste la libertà piena di eseguire il programma per qualunque scopo, senza vincoli sul suo utilizzo,
 
Considerato di fatto che
 
in base alle applicazioni software libero, open source, si deduce la piena libertà di studiare il funzionamento del programma, e di adattarlo alle proprie esigenze, da parte del personale preposto al servizio informatico e in base alle necessità e utilità del settore di zona
 
Visto che
 
sussiste la libertà, in base all’adozione del software open source, di migliorare il programma, e di distribuirne i miglioramenti
 
 
 
considerato di fatto
 
che esiste l’opportunità che la correzione di un errore in un programma da parte di un soggetto renda disponibile la correzione applicabile anche agli altri soggetti fruitori e gestori del servizio
 
si delibera
 
-         di utilizzare il software open source presso il settore decentramento di zona 4, introducendo da subito sui P.C. in ambiente Windows l’utilizzo di software alternativi agli applicativi più diffusi (ad es. la suite OpenOffice per la videoscrittura, i fogli di calcolo, le presentazioni e i database; Firefox per la navigazione web; Nvu per la creazione e l’aggiornamento di siti web, Gimp per la grafica, etc.) e valutando nel contempo la possibilità tecnica (compatibilità hardware) di aggiornare il vecchio hardware con sistemi operativi open source di comprovata sicurezza (quale Linux), prevedendo soprattutto per quelle apparecchiature utilizzate all’interno della struttura comunale come semplici terminali di rete sistemi operativi aperti e browser analoghi;
-         di destinare i conseguenti futuri risparmi sui costi delle licenze dei software utilizzati nel settore al finanziamento di corsi di formazione del personale funzionali a fornire le conoscenze opportune e fondamentali per la gestione e l’utilizzo della nuova tipologia di software impiegato
 
 
Alessandro Rizzo
Capogruppo Lista Uniti con Dario Fo per Milano
Consiglio di Zona 4 Milano
 
 
 
 

Giovedì, 8 Marzo, 2007 - 09:11

Via San Marchetto:abuso edilizio?

In via San Marchetto, alla Barona, nei pressi dei Laghetti di Assago, hanno costruito negli ultimi giorni dei muraglioni e un basamento in cemento armato che non si capisce bene a cosa preluda. Il cartello apposto sopra la staccionata di ingresso riporta tutti i dati dell'impresa costruttrice, della società mandataria, ma non evidenzia il numero di permesso a costruire o la D.I.A., dichiarazione inizio attività. Preoccupati che ciò possa significare una ripresa dell'attività estrattiva della ex cava - ora laghetto per la pesca sportiva- o nella peggiore delle ipotesi usata come discarica, abbiamo segnalato la questione alla Polizia Municipale, ai C.C. della Barona,alla Provincia di Milano nella persona dell'ass.ra Brembilla (Parco Agricolo Sud) e al Consiglio di Zona 6. Da tempo all'interno del Parco Sud si realizzano nuove edificazioni come in via Bardolino 31, si spianano terreni che vengono usati come deposito di inerti, senza alcun controllo degli organi preposti.A. Valdameri consigl. di zona 6 Lista Fo

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