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Venerdì, 9 Marzo, 2007 - 12:26

Tutela ex lege Regione Lombardia dei nomadi

Regione Lombardia - Legge regionale n. 77 – 1989

AZIONE REGIONALE PER LA TUTELA DELLE POPOLAZIONI APPARTENENTI ALLE ETNIE TRADIZIONALMENTE NOMADI E SEMINOMADI

Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 31 ottobre 1989
e vistata dal Commissario del Governo
con nota del 12 dicembre 1989 protocollo n. 20702/2968. 90R1215
Pubblicata nel primo supplemento ordinario al Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 52 del 27 dicembre 1989
Il Consiglio Regionale ha approvato
il Commissario del Governo ha apposto il visto
il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
TITOLO I
FINALITA' ED OBIETTIVI

articolo 1 - Finalità
La Regione Lombardia, aderendo alle dichiarazioni internazionali riguardanti il riconoscimento dei diritti dell' uomo, riconosce il diritto al nomadismo; tutela il patrimonio culturale e l'identità delle "etnie tradizionalmente nomadi e seminomadi"; favorisce l' utilizzo da parte dei nomadi e seminomadi dei servizi pubblici per la tutela della salute e del benessere sociale e più in generale per l' autonomia e l'autosufficienza di tale popolazione.
La Regione Lombardia, mediante le disposizioni della presente legge, disciplina gli interventi a favore delle popolazioni nomadi e semi-nomadi, intesi a favorire rapporti con le comunità locali ed a migliorare le interrelazioni con le istituzioni pubbliche per una più ampia tutela sociale nel rispetto della identità culturale e delle abitudini di vita delle stesse.
Ai fini della presente legge, per nomadi si intendono gli appartenenti alle "etnie tradizionalmente nomadi e seminomadi".

articolo 2 - Obiettivi
Le finalità di cui al precedente articolo 1 sono perseguibili mediante la realizzazione dei seguenti obiettivi generali:
a) approfondire la conoscenza del patrimonio culturale e delle tradizioni delle popolazioni nomadi e portare queste ultime ad una maggiore consapevolezza della realtà socioculturale lombarda;
b) salvaguardare la specificità culturale e linguistica della tradizione delle genti nomadi;
c) favorire l'accesso ai servizi pubblici ed un efficace utilizzo di essi da parte delle popolazioni nomadi;
d) promuovere la partecipazione delle popolazioni nomadi alla predisposizione degli interventi che li riguardano;
e) definire azioni specifiche a tutela sociale di minori;
f) prevedere momenti di confronto, anche su progetti sperimentali, fra politiche regionali di altri paesi della CEE, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali in materia;
g) incentivare tutte le iniziative tese a sensibilizzare la società civile lombarda e gli enti locali per una adeguata accoglienza dei nomadi.
TITOLO II
POLITICHE DI INTERVENTO

articolo 3 - Realizzazione di campi di sosta o di transito
I comuni singoli od associati maggiormente interessati alla presenza di nomadi realizzino campi di sosta o di transito.
I comuni singoli od associati individuano dei campi aventi le caratteristiche specificatamente previste dalla apposita deliberazione di giunta regionale, adottata previo parere dalla consulta per il nomadismo, distintamente per campi di sosta e campi di transito.
I sedimi da adibire a campi sono reperiti nelle aree da destinare a zone per attrezzature di uso pubblico dei piani regolatori generali dei comuni; i comuni potranno a tal fine introdurre apposite varianti agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 concernente "norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale".
I comuni singoli od associati possono realizzare altresì progetti di zone residenziali intese a favorire la sedentarizzazione comunitaria dei nomadi.
L' ubicazione dei campi e delle zone residenziali deve essere individuato in modo da evitare qualsiasi forma di emarginazione urbanistica e da facilitare l'accesso ai servizi e la partecipazione dei nomadi alla vita sociale.

articolo 4 - Accesso ai servizi sociali
Ai fini dell'accesso ai servizi sociosanitari anche la temporanea sosta in territorio comunale della zona sociosanitaria da parte dei nomadi cittadini italiani, costituisce titolo per la fruizione presso le USSL delle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 19 della Legge n.833 del 23 dicembre 1978 concernente "istituzione del servizio sanitario nazionale".
La disposizione di cui al precedente comma si applica altresì per l'accesso ai servizi sociali di cui alle leggi regionali 5 aprile 1980, n. 35 “ordinamento dei servizi di zona", 11 aprile 1980, n. 39 "organizzazione e funzionamento delle unità sociosanitarie locali" e 6 gennaio 1986, n. 1 "riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della regione Lombardia”.
Per i nomadi sprovvisti di cittadinanza italiana si applicano le disposizioni vigenti in ordine all'accesso e alle modalità di fruizione dei servizi alla persona relativa ai cittadini stranieri e agli apolidi.
I competenti servizi delle USSL sono tenuti a verificare puntualmente le condizioni igieniche dei campi, nonché la situazione sanitaria della popolazione, anche ai fini delle vaccinazioni obbligatorie, e più in generale nella prevenzione delle malattie, articolando in tal senso il regolamento regionale 14 agosto 1981, n. 2 " regolamento di individuazione delle materie delle funzioni di competenza dei servizi della USSL ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 11 aprile 1980, n. 39 "per dette funzioni specifiche”.

articolo 5 - Iniziative nel campo scolastico e professionale
Ferme restando le competenze istituzionali dei soggetti preposti ai diversi tipi di intervento, per la realizzazione del piano triennale di cui al successivo articolo 12, in campo scolastico e professionale, la Regione, sentita la Consulta per il Nomadismo, attraverso il competente settore regionale può stipulare apposite convenzioni con i comuni, maggiormente interessati al fenomeno del nomadismo al fine di realizzare iniziative congiunte.
Le iniziative congiunte comportano il concorso finanziario dei comuni che provvedono alla loro gestione.

articolo 6 - Condizione di assistibilità
I benefici e le provvidenze contemplati nella presente legge e previsti dal piano triennale possono venire erogati ai nomadi sprovvisti di cittadinanza italiana, solo se in regola con le vigenti norme sul soggiorno degli stranieri in Italia.
Le disposizioni di cui al precedente primo comma non trovano applicazione in relazione agli interventi sanitari urgenti.

articolo 7 - Tutela dei minori
I soggetti di cui al successivo articolo 9, ai fini del raggiungimento dell' obiettivo contenuto alla lettera e) del precedente articolo 2, devono:
a) individuare le situazioni di rischio e di disagio sociale dei minori nomadi;
b) collaboratore cogli organismi istituzionali che hanno in carico il minore per un recupero sociale dello stesso;
c) stimolare l'accesso dei minori alla rete di unità di offerta del territorio, in particolare quello previsto dalle leggi regionali 5 aprile 1980, n. 35 "Ordinamento dei servizi di zona", 11 aprile 1980, n. 39 "Organizzazione e funzionamento delle unità sociosanitarie locali" e 7 gennaio 1986, n. 1 "Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia" ed in generale delle reti di offerta sociosanitarie rivolte alle persone.
TITOLO III
CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

articolo 8 - Contributi regionali
La Regione concede ai comuni singoli od associati un contributo in conto capitale per la realizzazione di campi di sosta o di transito secondo le modalità previste nella deliberazione di cui al primo comma del successivo art. 12.
Il contributo di cui al precedente comma è integrativo ad altri contributi previsti in materia da leggi nazionali; la cumulabilità dei contributi regionali e statali non deve superare comunque la percentuale che viene determinata dalla deliberazione di cui al primo comma del successivo articolo 12.
TITOLO IV
SOGGETTI ED ORGANISMI CONSULTIVI

articolo 9 - Soggetti
Alla realizzazione degli obiettivi e delle politiche di intervento previsti dalla presente legge, concorrono nel rispetto delle specifiche competenze i seguenti soggetti:
a) la Regione Lombardia;
b) le Province;
c) i Comuni e gli enti responsabili dei servizi di zona (E. R . S. Z.), di cui all'articolo 7 della Legge Regionale 5 aprile 1980, n. 35 concernente "Ordinamento dei servizi di zona";
d) altri enti ed istituzioni pubbliche, cooperative, altri soggetti privati senza scopo di lucro e che svolgono attività in tale ambito.
Nella programmazione e nella realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge i soggetti di cui al precedente primo comma, definiscono forme di raccordo con gli organi centrali e periferici delle amministrazioni statali.

articolo 10 - Consulta Regionale per il Nomadismo
E’ istituita, presso la sede della Giunta Regionale – settore coordinamento per i servizi sociali -, la Consulta Regionale per il Nomadismo per creare la partecipazione e per identificare una sede di incontro, confronto, definizione, valutazione e verifica degli obiettivi strategici nonché dei criteri e dei metodi sui quali elaborare il piano regionale degli interventi di cui al successivo art. 12.
La Consulta Regionale è composta:
a) dall' assessore al Coordinamento per i servizi sociali con funzioni di presidente;
b) dai presidenti delle amministrazioni provinciali;
c) dal sindaco del comune capoluogo di regione o suo delegato;
d) da un funzionario designato dal prefetto del capoluogo di regione;
e) da un funzionario designato dal questore del capoluogo di regione;
e) da un funzionario designato dal sovrintendente scolastico regionale;
g) da un rappresentante designato dalle associazioni che si propongono statutariamente la rappresentanza e/o la tutela delle popolazioni nomadi;
h) da un rappresentante delle associazioni nazionale comuni d' Italia (ANCI);
i) da rappresentanti di altri enti ed istituzioni pubbliche, cooperative, altri soggetti privati senza scopo di lucro e che svolgono attività in tale ambito.
I componenti della Consulta Regionale per il Nomadismo sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale e durano in carica 5 anni.
Le funzioni di segretario della consulta sono svolte da un funzionario regionale del servizio Programmazione per l'area del servizio sociale del settore coordinamento per i servizi sociali.
Ai componenti la Consulta Regionale per il Nomadismo si applica il disposto dell'articolo 43 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42 concernente "Ordinamento dei servizi e degli uffici della Giunta regionale" e successive modificazioni ed integrazioni.

articolo 11 - Comitato tecnico
La regione per lo svolgimento delle funzioni programmate nella materia, oggetto della presente legge, si avvale di un comitato tecnico.
Detto comitato è istituito presso la giunta regionale, settore coordinamento per i servizi sociali ed è composto:
a) dall' assessore al coordinamento per i servizi sociali o da un suo delegato, con funzioni di presidente;
b) da tre esperti di cultura nomade designati dalla Giunta regionale.
Il comitato tecnico è nominato dalla Giunta regionale e dura in carica 5 anni.
Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario del servizio programmazione per l' area dei servizi sociali del settore coordinamento per i servizi sociali.
Ai lavori del comitato tecnico, in relazione agli specifici temi trattati, possono essere invitati a partecipare i sindacati dei comuni interessati ed i funzionari regionali dei settori assistenza e sicurezza sociale, sanità ed igiene, istruzione e formazione professionale, industria ed artigianato, cultura ed informazione, oltre, infine, ad altri aspetti di problemi sul nomadismo.
Il comitato tecnico svolge i seguenti compiti:
a) promozione di indagini conoscitive intese alla individuazione della consistenza delle popolazioni nomadi, della loro distribuzione ed alla loro mobilità sul territorio lombardo;
b) predisposizione di atti e provvedimenti degli organi regionali attinenti al nomadismo previsto dalla presente legge;
c) elaborazione di proposte e di documenti di studio in ordine ad iniziative regionali concernenti i nomadi.
Ai componenti del comitato tecnico si applica il disposto dell' art. 43 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42 "Ordinamento dei servizi e degli uffici della Giunta regionale" e successive modificazioni ed integrazioni.
TITOLO V
STRUMENTI PROGRAMMATICI

articolo 12 - Procedure e piano triennale
La Giunta regionale, sentita la Consulta Regionale per il Nomadismo e previo parere del comitato tecnico, propone all'approvazione del consiglio il piano triennale relativo agli obiettivi ed alle politiche di intervento previsti dalla presente legge esplicitando in particolare:
a) gli obiettivi da perseguire nel triennio e per ogni singolo anno;
b) la territorializzazione degli interventi;
c) i criteri e la priorità;
d) le risorse umane e finanziarie necessarie;
e) gli strumenti e le modalità operative di coordinamento e di integrazione del generale sistema dei servizi, economico e del territorio, con le esigenze delle comunicazioni dei nomadi;
f) gli strumenti e le modalità di attuazione e di verifica;
g) le modalità di presentazione delle domande e relativa documentazione;
h) modalità di finanziamento e di erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi.
In conformità al piano di intervento di cui al precedente comma, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, delibera la concessione dei contributi ai singoli soggetti beneficiari.
La Giunta regionale ad un anno e mezzo dall' approvazione del piano triennale presenta al consiglio una relazione sullo stato di attuazione del piano e propone altresì al consiglio per l'approvazione l' aggiornamento del piano medesimo con proprio atto amministrativo.
TITOLO VI
RISORSE UMANE, NORMA TRANSITORIA E FINANZIARIA

articolo 13 - Strutture regionali
Per lo svolgimento delle competenze di cui alla presente legge, la Giunta regionale si avvale del servizio programmazione per l'area dei servizi sociali del settore coordinamento per i servizi sociali.
Tenuto conto degli adempimenti da svolgere e delle difficoltà di avere negli organici della Giunta regionale le necessarie competenze tecniche; nelle more dell'acquisizione di nuovi operatori con le procedure previste dalla normativa vigente, la Giunta regionale assicura l'esercizio delle competenze anche attraverso:
a) il comando e/o distacco di operatori laureati e tecnici del servizio sanitario nazionale e degli enti locali;
b) la mobilità settoriale e compartimentale;
c) la stipula di contratti a termine.

articolo 14 - Norma transitoria
La Giunta regionale, in fase di prima applicazione della presente legge, delibera, sentita la competente commissione consiliare, un piano di interventi urgenti, intesi a privilegiare il soddisfacimento delle esigenze più immediate delle popolazioni nomadi.
Il piano, di cui al precedente primo comma, comprende le seguenti azioni:
a) favorire l'inserimento scolastico e la formazione professionale dei giovani nomadi, nonché l'alfabetizzazione degli adulti ivi compreso il bando di borse di studio riservate per la frequenza ai corsi di formazione professionale correlati ad attività tipiche dei nomadi e l'accesso a provvidenze per la frequenza alle scuole medie superiori e all'università;
b) promuovere ricerche sociologiche, antropologiche ed economiche sulle etnie tradizionalmente nomadi, pubblicazione dei risultati nonché organizzazione dei convegni (sui temi del nomadismo) e di conferenze volte a far conoscere alla popolazione lombarda i caratteri della tradizione nomade ed alle popolazioni nomadi della realtà socio-culturale lombarda;
c) sostenere iniziative di solidarietà organizzate secondo il dettaglio della legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1 concernente "Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della regione Lombardia ed iniziative sperimentali", secondo il dettaglio della presente legge anche attraverso la stipula di convenzioni dirette;
d) sostenere i comuni ed enti pubblici e privati che operano per diffondere la conoscenza delle forme espressive dei nomadi e delle loro produzioni tipiche, anche mediante l'organizzazione di mostre e di rassegne di materiale artistico ed artigianale, per divulgare e sostenere lo sviluppo delle produzioni tipiche di tali popolazioni.

articolo 15 - Norma finanziaria
E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa complessiva di lire 3.500.000.000 per la concessione di contributi in conto capitale per interventi di cui al precedente articolo 8, e lire 500.000.000 di parte corrente per gli interventi di cui al precedente articolo 14.
Al finanziamento dell'onere previsto dal precedente comma, si provvede mediante riduzione, per lire 3.000.000.000, della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del "fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi finanziati con mutui "iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 e, per lire 500.000.000 mediante riduzione di dotazione finanziaria di competenza e di cassa del "Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese proprie per l'esercizio di funzioni normali" iscritto al capitolo 5.3.2.1.544, dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 1989.
Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo 4 della presente legge sono a carico del fondo sanitario, parte corrente, assegnato annualmente alle U.S.S.L. 4. Agli oneri conseguenti al funzionamento della consulta di cui al precedente articolo 10 e del comitato tecnico di cui al precedente articolo 11, si fa fronte mediante impiego delle somme annualmente stanziate al capitolo 1.2.7.1.322 "spese per funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e di rimborsi spese".
All'autorizzazione di spesa di cui ai precedenti articolo 5 e 13, si provvederà con successivo provvedimento di legge.
In relazione a quanto disposto dai precedenti commi al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 sono approvate le seguenti variazioni: (omissis)

articolo 16 - Clausola d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Brevi note sull’applicazione della Legge Regionale 77/89
a cura di Carlo Berini, Associazione Sucar Drom
La Legge Regionale 77/89 per la tutela delle popolazioni appartenenti alle etnie tradizionalmente nomadi e seminomadi è una buona legge, anche se sicuramente mancano alcuni elementi come la mediazione culturale, il superamento dei “campi nomadi” e il sostegno alle famiglie proprietarie di terreni agricoli, la stessa denominazione di queste popolazioni utilizzata nella Legge, ecc.
L’articolo uno e due delineano la forza di questa legge:
- chiedendo la partecipazione diretta dei rom e dei sinti
- riconoscendo e tutelando la cultura e la lingua rom e sinta
- chiedendo una reciproca conoscenza tra cultura rom/sinta e cultura maggioritaria (in senso numerico) – in buona sostanza la mediazione culturale
- uscendo da logiche assistenziali
Purtroppo però una buona legge non è sinonimo di risoluzione dei problemi esistenti, per fare ciò abbisogna del contributo di tutti e questo purtroppo è mancato.
Perché non ha funzionato questa legge? Per diversi motivi, provo ad elencare alcuni:
la legge è poco conosciuta
gli organismi consultivi previsti nella legge non sono convocati da molti anni e in ogni modo sono poco rappresentate le associazioni che lavorano in quest’ambito
si presuppone una sensibilità negli Enti Locali che purtroppo è inesistente
la stessa associazione cui appartengo non ha insistito nel sostenere la legge e a stimolare la Regione ad attuarla
gli interventi finanziati sono stati spesi dai destinatari (Enti Locali) con grave ritardo e in alcuni casi male

La lista potrebbe continuare ma credo importante, sulla base dell’esperienza maturata in questi dodici anni, provare a suggerire brevemente le possibili modalità per riattivare questa buona legge. Più che perdere un anno o due per modificare la legge, cui comunque si può iniziare a lavorare, dobbiamo chiederci: quali bisogni sono espressi dal nostro territorio regionale?
I bisogni sono molteplici e in molti casi sconosciuti, questo anche perché la nostra associazione non ha le risorse finanziarie per una presenza capillare su tutto il territorio regionale. Faccio due esempi:
- un Comune ha una presenza di famiglie rom/sinte e gli amministratori hanno maturato una sensibilità verso queste popolazioni, chi li aiuta nella predisposizione degli interventi? Nessuno.
- una famiglia allargata rom/sinta è presente in un dato territorio, chi li aiuta a far conoscere la propria situazione e le problematiche che incontra in ambito abitativo, culturale, sociale, scolastico e sanitario? Nessuno.
E’ da qui che dobbiamo partire, in altre parole conoscere. Certamente alcune situazioni già le conosciamo e già possiamo agire, ma è anche vero che non sappiamo quanti rom/sinti sono presenti, quali sono il loro problemi e nemmeno conosciamo come operano gli Enti Locali, quali esigenze esprimono. O meglio un’esigenza impellente della maggior parte dei Comuni la conosciamo: cacciare gli zingari. Ciò non ci deve scoraggiare ma dobbiamo riflettere su quanto poco abbiamo fatto nell’opera di reciproca conoscenza, di mediazione culturale.
Inoltre dobbiamo porre la nostra attenzione sul mondo “invisibile” dello spettacolo viaggiante: attività prevalente della maggiore comunità italiana, quella sinta.
Operativamente si deve immediatamente ricostituire il Comitato Tecnico, previsto dalla Legge, con una presenza maggiore d’esperti e soprattutto con la possibilità di una parte di questi esperti di muoversi su tutto il territorio regionale per promuovere la Legge a livello locale.
Il Comitato Tecnico deve predisporre:
- un piano di mappatura delle presenze e dei bisogni sia degli Enti Locali sia delle comunità rom e sinte
- un progetto regionale di mediazione culturale strutturato su tre livelli
1. Regionale di coordinamento, progettazione e verifica – potrebbe essere svolto dallo stesso Comitato Tecnico
2. Provinciale operativo
3. Comunale operativo (Comuni capoluogo)
Voglio sottolineare l’importanza del progetto di mediazione culturale, senza il quale è impossibile mettere in pratica quanto enunciato dalla Legge:
articolo 1, comma 1 - utilizzo da parte dei nomadi e seminomadi dei servizi pubblici per la tutela della salute e del benessere sociale e più in generale per l’autonomia e l'autosufficienza di tale popolazione
articolo 1, comma 2 - favorire rapporti con le comunità locali ed a migliorare le interrelazioni con le istituzioni pubbliche per una più ampia tutela sociale nel rispetto della identità culturale e delle abitudini di vita delle stesse
articolo 2, lettera a - approfondire la conoscenza del patrimonio culturale e delle tradizioni delle popolazioni nomadi e portare queste ultime ad una maggiore consapevolezza della realtà socioculturale lombarda
articolo 2, lettera g - incentivare tutte le iniziative tese a sensibilizzare la società civile lombarda e gli enti locali per una adeguata accoglienza dei nomadi
Questo mio breve intervento non vuole essere esaustivo, anche in relazione ai tanti temi solo accennati, sulle problematiche, irrisolte, presenti nella nostra regione e collegate alla Legge 77/89, ma vuole essere un contributo per riattivare entro i prossimi mesi un percorso virtuoso inceppato da troppi anni.