Raccomandazione UE su diritti rom e sinti
RACCOMANDAZIONE N. 1557
adottata da l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa,
il 25 Aprile 2002
Da una decina d'anni, l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa ha sottolineato la necessità di riconoscere ai Rom e ai Sinti una protezione speciale ed ha altresì condannato qualsiasi forma di discriminazione, che purtroppo tuttora si verifica nei diversi Stati Membri dell'Unione Europea. Il tutto è ben precisato nella raccomandazione del 1993. Malgrado i notevoli sforzi messi in atto dalle organizzazione nazionali, dai poteri locali e dalle organizzazioni non governative, gli obiettivi fissati sono stati raggiunti solo in parte.
L'assemblea ricorda la Convenzione per la tutela dei diritti dell'uomo e le libertà fondamentali del 1950 nonché la Convenzione Europea del 1987 che vieta la tortura, pene o trattamenti disumani o umilianti, la Carta Europea (1992) sulle lingue regionali o minoritarie, la convenzione quadro del 1995 per la protezione di minoranze nazionali e la Carta Sociale Europea, rivista nel 1996.
Oggi i Rom e i Sinti sono ancora oggetto di discriminazione, emarginazione e di segregazione. La discriminazione è estesa in tutti i campi, nel pubblico e nel privato compreso il diritto di vedersi negato l'acceso a qualsiasi funzione pubblica: insegnamento, impiego, servizi sanitari, pertanto l'emarginazione e la segregazione economica e sociale dei Sinti e dei Rom si trasforma in discriminazione etnica che tocca generalmente i gruppi sociali più deboli.
I Rom e i Sinti costituiscono un gruppo minoritario particolare per due emotivi: sia trattasi di etnia minoritaria, sia perché tocca le fasce sociali più deboli.
La maggior parte dei Sinti e dei Rom attualmente si confronta con una situazione economica critica in quasi tutti i paesi membri del Consiglio d'Europa. Nell'ambito sociale sono stati portati avanti numerosi progetti mentre l'economia di mercato di stampo neoliberale ha emarginato i gruppi sociali, le fasce svantaggiate, compresi i Rom e i Sinti, questo si è verificato anche nei paesi più sviluppati. Nei paesi dell'Europa Centrale ed Orientale, la transizione economica e politica ha ulteriormente aggravato la situazione sfavorevole dei Rom e dei Sinti.
Da un punto di vista giuridico le Comunità rom e sinte non sono ancora considerate, in tutti i paesi membri, come minoranze etniche nazionale e pertanto non beneficiano dei diritti che questo status prevede. I Rom e i Sinti devono essere trattati come gruppo comunitario nazionale o etnico in ogni Stato membro ed i oro diritti devono essere garantiti. Esiste una Carta Europea che tutela le lingue regionali o minoritarie nonché una convenzione quadro per le minoranze nazionali e vanno applicate.
In tempi recenti, la natura e la destinazione degli spostamenti dei Rom e dei Sinti sono cambiate infatti, antichi paesi di transito sono diventati la loro dimora fissa. I conflitti etnici e le guerre civili hanno accentuato questi fenomeni migratori. Questi fenomeni di emigrazione attirano maggiormente l'attenzione delle persone per la sua natura specifica in quanto trattasi di spostamenti non solitari o individuali, bensì famigliari sia che la famiglia rom e sinta sia grande o piccola. Più stati pertanto hanno messo in atto delle leggi che mirano chiaramente a impedire ai Rom e ai Sinti l'ingresso nel loro paese e pertanto direttamente o indirettamente sono discriminatori nei loro confronti.
E' dunque necessario adottare delle strategie per aiutare i Rom e i Sinti dell'Europa Centrale e Orientale, immigrati nell'Europa Occidentale per evitare che sprofondino nel buio dell'emarginazione; è altresì necessario dare un aiuto concreto per il reinserimento dei Rom e dei Sinti nelle loro terre d'origine.
I Sinti e i Rom, poiché sono a tutti gli effetti cittadini del paese in cui risiedono, devono avere gli stessi diritti e doveri degli altri. Deve essere riconosciuto loro il diritto di spostarsi. Il peso della responsabilità sociale dipende dalle possibilità dei mezzi economici e politici culturali e sociali sia della popolazione maggioritaria, sia della minoranza sinta e rom. La popolazione ospitante deve accettare i Rom e i Sinti senza assimilarli, bensì sostenerli quale gruppo socialmente svantaggiato. Da parte loro i Rom e i Sinti devono accettare le regole vigenti in ambito sociale. I Sinti e i Rom quindi possono essere chiamati ad avere un ruolo più attivo nel cercare la risoluzione dei propri problemi. Lo stato deve fare in modo che si creino le condizioni favorevoli al fine di incoraggiare, pianificare, incentivare il raggiungimento di tali obiettivi.
Gli stati membri del Consiglio d'Europa dovrebbero incoraggiare i Rom e i Sinti ad organizzarsi meglio, a partecipare alla vita politica come elettori candidati o rappresentanti eletti nei parlamenti nazionali. Dovrebbero essere incentivati i partiti politici che includessero nelle loro liste elettorali i Rom e i Sinti naturalmente in luoghi dove hanno la possibilità di essere eletti nei parlamenti nazionali. Gli Stati dovrebbero elaborare e mettere in atto dei piani che mirino a favorire la piena partecipazione dei Rom e dei Sinti, nella vita pubblica a tutti i livelli, dovrebbero altresì partecipare al processo di elaborazione, messa in opera, seguire attivamente ed in prima persona i programmi e le politiche finalizzate a migliorare la situazione attuale.
E' necessario migliorare la condizione delle donne sinte e rom in quanto ricoprono un ruolo fondamentale nel migliorare le condizioni di vita nel nucleo famigliare. Queste donne subiscono una triplice discriminazione: in quanto sinte e rom, in quanto donne, in quanto appartenenti ad una minoranza etnica.
L'Assemblea del Consiglio d'Europa inoltre invita i media a favorire il dialogo tra i Sinti e i Rom e la popolazione ospitante nella lotta contro la discriminazione, è loro compito infatti far conoscere la cultura sinta e rom alla popolazione ospitante e rendere pubblici esempi di inserimento positivo degli stessi.
L'Assemblea del Consiglio d'Europa riconosce che bisognerebbe rinforzare, chiarire e ottenere questo percorso:
a) fra le organizzazioni europee, quali il Consiglio d'Europa, l'organizzazione per la sicurezza e cooperazione in Europa e l'Unione Europea, nell'attività riguardanti i Rom e i Sinti;
b) più organi del Consiglio d'Europa dovrebbero seguire le iniziative, i rapporti, i programmi relativi alla situazione dei Rom e dei Sinti in Europa.
La commissione incaricata di elaborare la futura Costituzione dell'Unione Europea ha chiesto ai rappresentanti di formulare proposte ed ipotesi. Per tanto le comunità sinte e rom dovrebbe sfruttare al meglio questa occasione ed esprimere il loro punto di vista .
Il Consiglio d'Europa può ed deve svolgere un ruolo importante nel migliorare la posizione giuridica dei Rom e dei Sinti sia per il diritto di uguaglianza di qui beneficiano sia per le condizioni di vita.
Per tanto l'Assemblea invita gli Stati Membri a rispettare le sei condizioni qui elencate, necessarie per migliorare la situazione dei ROM/SINTI in Europa:
PRIMA CONDIZIONE
RICONOSCERE LO STATO GIURIDICO DEI ROM/SINTI
Punto 1
Riconoscere i Rom e i Sinti come persone appartenenti a minoranze etniche.
Punto 2
Riconoscere la condizione di gruppo minoritario alle comunità sinte e rom.
Punto 3
Garantire ai Rom e ai Sinti i diritti individuali ed i diritti di comunità minoritaria .
Punto 4
Permettere senza limitazione ai Rom e ai Sinti che risiedono legalmente nel paese dove si trovano di ottenere una carta d'identità.
Punto 5
Stilare, ratificare ed applicare la Convenzione Quadro per la protezione delle minoranze nazionali e la Carta Europea delle lingue regionali minoritarie.
Punto 6
Accordare ai Rom e ai Sinti i diritti sociali tutelati dalla Carta Sociale Europea.
SECONDA CONDIZIONE
ELABORARE ED ATTUARE PROGRAMMI SPECIFICI ATTI A MIGLIORARE L'INTEGRAZIONE DEI ROM E DEI SINTI NELLA SOCIETÀ COME INDIVIDUI, COMUNITÀ, GRUPPI MINORITARI, ASSICURARE INOLTRE LA LORO PARTECIPAZIONE AI PROCESSI DECISIONALI A LIVELLO LOCALE, REGIONALE, NAZIONALE ED EUROPEO
Punto 1
Elaborare e mettere in atto politiche che trattino le problematiche rom e sinte globali e legate a fattori economici, sociali e culturali.
Punto 2
Rinforzare il dialogo tra i Rom e i Sinti, le comunità sinte e rom ed altri gruppi della società.
Punto 3
Fare in modo che i rappresentanti rom e sinti facciano parte a tutti i livelli nei processi decisionali, nella elaborazione e mettere in opera dei programmi che migliorino la situazione di individui dei Rom e dei Sinti e delle loro comunità. Questo coinvolgimento non deve essere una semplice consultazione, ma deve essere fatta sotto forma di una vera collaborazione concreta.
Punto 4
Incoraggiare la presenza dei membri delle comunità sinte e rom nei parlamenti nonché la partecipazione degli eletti Rom e Sinti ai processi legislativi regionali, locali e negli organi esecutivi
Punto 5
Favorire la collaborazione tra varie regioni con lo scopo di trattare i problemi con cui i Sinti e i Rom si confrontano soprattutto con una loro partecipazione attiva.
Punto 6
Rinforzare le procedure di controllo sistematico e regolare l'applicazione delle raccomandazioni e dei programmi specifici che mirano a migliorare la posizione giuridica e le condizioni di vita personali e collettive dei Sinti e dei Rom.
TERZA CONDIZIONE
GARANTIRE AI SINTI E AI ROM TRATTAMENTI IN QUANTO GRUPPO MINORITARIO NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE, DELL'IMPIEGO, DELLA ASSISTENZA MEDICA, DEI SERVIZI PUBBLICI, DELLA SISTEMAZIONE ABITATIVA
Gli stati membri dovranno porre un'attenzione particolare:
Punto 1
Favorire l'inserimento dei Sinti e dei Rom nell'impiego.
Punto 2
Dare ai Sinti e ai Rom la possibilità di frequentare le strutture educative dalla scuola d'infanzia all'Università.
Punto 3
Agevolare i reclutamento dei Sinti e dei Rom nelle strutture pubbliche che interessano direttamente la comunità sinte e rom: come gli edifici scolastici dell'istruzione primaria e secondaria, centri che offrono cure essenziali ed indispensabili centri di protezione sociale.
Punto 4
Far sparire la tendenza a ghettizzare i Sinti e i Rom, ad orientarli verso scuole o classi riservate ad alunni con deficit mentali
QUARTA CONDIZIONE
SVILUPPARE E METTERE IN ATTO AZIONI POSITIVE CHE FAVORISCONO LE CLASSI SVANTAGGIATE QUALI APPUNTO I ROM E I SINTI NEL CAMPO DELL _ISTRUZIONE DEL IMPIEGO DEGLI ALLOGGI
Punto 1
Assicurare nel bilancio dei programmi di sviluppo un sostegno a lungo termine ai redditi delle famiglie svantaggiate comprese i Sinti e i Rom.
Punto 2
Assicurare che i programmi di finanziamento per gli alloggi già stabiliti dal governo siano messi a disposizione delle famiglie socialmente svantaggiate, anche i Rom e i Sinti.
Punto 3
Assicurare un sostegno nel bilancio necessario a migliorare le abitazioni esistenti ed aiutare le comunità sinte e rom dando esse la formazione tecnica necessaria.
Punto 4
Far ricorso alla banca di sviluppo del Consiglio d'Europa per finanziare progetti integrati, elaborati in collaborazione con le comunità Sinte e Rom, per migliorare le loro condizioni di vita per favorire la loro indipendenza economica.
QUINTA CONDIZIONE
PRENDERE PROVVEDIMENTI PRECISI E CREARE ISTITUZIONI SPECIALI PER PROTEGGERE LA LINGUA, LA CULTURA, LE TRADIZIONI, DI IDENTITÀ SINTE E ROM
Punto 1
Facilitare e promuovere insegnamento della lingua romanés.
Punto 2
Incoraggiare i genitori a far frequentare i propri figli nella scuola elementare, media e superiore, informarli della importanza della educazione.
Punto 3
Far conoscere la cultura sinta e rom agli appartenenti alla cultura maggioritaria, in senso numerico.
Punto 4
Provvedere a finche i testi scolastici contengono informazioni sulla cultura rom e sinta.
Punto 5
Assumere insegnanti sinti e rom nelle zone dove gli stessi sono presenti in numero significativo.
SESTA CONDIZIONE
COMBATTERE IL RAZZISMO, XENOFOBIA, L'INTOLLERANZA E GARANTIRE UN TRATTAMENTO NON DISCRIMINATORIO DEI ROM/SINTI A LIVELLO LOCALE, REGIONALE, NAZIONALE, INTERNAZIONALE
Punto 1
Promulgare ed applicare una legislazione globale antidiscriminatoria negli stati membri.
Punto 2
Ratificati come priorità, se non e stato già fatto il protocollo n.12 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
Punto 3
Creare organismi di prevenzione e di gestione di conflitti a livello regionale e locale.
Punto 4
Promulgare ed applicare una legislazione globale antidiscriminatoria negli stati membri conforme alla direttiva 2000/4/ce relativa alla messa in atto del principio di uguaglianza nel trattamento delle persone senza distinzione di razza e di etnia.
Punto 5
Sostenere fortemente le organizzazioni non governative di difesa dei diritti individuali e collettivi dei Rom e dei Sinti.
Punto 6
Prestare un'attenzione particolare ai fenomeni di discriminazione nei confronti dei Sinti e dei Rom nel campo dell'istruzione e dell'occupazione lavorativa.
Punto 7
Partendo da dati statistici affidabili lottare contro la discriminazione razziale e proteggere i Sinti e i Rom dall'acquisizione abusiva ed involontaria di dati statistici.
Punto 8
Rinforzare l'osservatorio dei fenomeni di discriminazione nei confronti dei Sinti e dei Rom a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale.
Punto 9
Controllare che quanto enunciato nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e nella Convenzione di Ginevra del 1951 sia pienamente applicato ai Sinti e ai Rom senza discriminazione alcuna.
Punto 10
Essere particolarmente attenti ai problemi incontrati dai Sinti e dai Rom per quanto concerne l'acquisizione a la perdita di nazionalità delle regole e decisioni nell'attraversare le frontiere.
Punto 11
Garantire che le regole applicate e le politiche messe i atto per il controllo degli spostamenti non siano discriminatorie nei confronti degli emigranti rom e sinti.
L'Assemblea raccomanda al Comitato dei Ministri:
a) costituire un forum consultivo rom e sinto europeo all'interno del quale si possa ascoltare le richieste degli stessi Sinti e Rom ed essere un organo consultativo presso il Comitato dei Ministri e dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa nonché nell'istituzioni dell'Unione Europea;
b) creare la figura istituzionale di un mediatore europeo sinto e rom che si occuperebbe dei diritti violati ai Rom e ai Sinti, sia come individui sia come comunità minoritaria;
c) creare un Centro Europeo di Studio e di Formazione dei Sinti e dei Rom collegato al Centro Europeo della Gioventù del Consiglio d'Europa che potesse confrontare efficaci e positive esperienze concernenti l'integrazione dei Sinti e dei Rom a livello locale, regionale e nazionale negli stati membri, promuovere una collaborazione tra specialisti sinti e rom e specialisti appartenenti al gruppo maggioritario;
d) prevedere il reclutamento di agenti sinti e rom alla segreteria delle organizzazioni;
e) creare un fondo europeo di solidarietà per i Sinti e Rom finanziato da contributi volontari degli stati membri del Consiglio Europeo e da altri organismi internazionali;
f) elaborare un nuovo protocollo da aggiungere alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che tratti i diritti delle persone appartenenti a delle minoranze etniche;
g) sostenere sempre più la messa in atto delle iniziative e delle raccomandazioni elencate nei testi internazionali esistenti.
per la tutela delle popolazioni rom e sinti
b) raccogliere, elaborare e valutare i risultati del censimento di cui all'articolo 9;
c) creare una banca dati dei progetti realizzati ai sensi della presente legge;
d) raccogliere i dati della legislazione regionale vigente in materia per farne annualmente una sintesi.
4. Le aree di cui al comma 1 devono essere progettate e realizzate secondo i seguenti princìpi:
a) avere una superficie non inferiore a 2 mila metri quadrati e non superiore a 4 mila metri quadrati;
c) essere fornite di servizi igienici funzionanti, che devono essere controllati periodicamente dall'azienda sanitaria locale, nonché di illuminazione elettrica collegata alla rete pubblica, di allacci alla rete fognaria, di contenitori per rifiuti solidi urbani, di cabina telefonica, di spazi atti alla collocazione di prefabbricati e di strutture mobili e non polivalenti, eventualmente adibibili ad attività lavorative, ricreative, culturali ed a presìdi socio-sanitari.
2. Il censimento di cui al comma 1 è realizzato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
3. Sono ammessi al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 i progetti che perseguono le seguenti finalità:
2. Al fine di garantire il diritto al lavoro delle popolazioni rom e sinti, le regioni ed i comuni promuovono adeguate iniziative per agevolare la concessione delle licenze e delle certificazioni relative all'esercizio di attività produttive e dello spettacolo, nonché per favorire forme associative o cooperative nei settori di attività tipici dei nomadi.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Appello. ROM: CONTRO IL PATTO DI LEGALITÀ
ROM: CONTRO IL PATTO DI LEGALITÀ PER LA CITTADINANZA COMPIUTA
(George Orwell, La fattoria degli animali)
A Milano si è celebrato il ricordo dello sterminio dei campi di concentramento nazisti. Raramente si ricorda che in quei lager vennero uccisi anche più di mezzo milione di zingari, giudicati dal nazismo criminali e asociali per definizione.
A Milano e Opera ai rom e ai sinti, che a tutt’oggi continuano troppo spesso a essere considerati delinquenti per vocazione, è stato imposto uno speciale “patto di legalità” per poter avere diritto a un ricovero in un container o in una tenda.
C’è una legge per tutti, ma per questi uomini, per queste donne c’è una legge in più, un trattamento differenziale, sintetizzato con queste parole: «Dovete comportarvi bene perché il primo che picchia, che ruba, che sporca, insomma, il primo che sgarra al regolamento, viene sbattuto fuori».
Un patto che rende questi cittadini, europei a tutti gli effetti, diversi dagli altri: ancora una volta ufficialmente proclamati portatori di "asocialità" e "criminalità", chiusi in ghetti, nei quali loro stessi per poter entrare devono esibire un “pass”.
E’ preoccupante che questa nostra città diventi una città di ghetti.
La recinzione fisica invocata dai cittadini “benpensanti” e applicata dalle istituzioni è indegna quanto i muri che ci sono già nel linguaggio, nei gesti, nei pre-giudizi: quasi archetipi culturali verso i Rom, barriere insormontabili e lugubri quanto se non di più di una recinzione.
E’ preoccupante che i Rom siano costretti a firmare questo patto come il male minore.
Come cittadini di serie B che non hanno un’alternativa. Rassegnati a subire il rapporto del più forte viene loro sottratta la capacità di autogoverno, si rendono soggetti passivi di interventi assistenzialistici e di ordine pubblico.
E’ preoccupante soprattutto che questo patto, frutto di un accordo istituzionale tra Provincia e Comune di Milano, non abbia sollevato molte obiezioni nella politica e nella società milanese più sensibile.
Eppure questo patto è un mostro giuridico perché viola tutti i principi di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, non affronta i nodi strutturali dell’emergenza abitativa, impone una politica “emergenziale” che produce solo nuovi ghetti sociali e infine, se le istituzioni usano la discriminazione e l’umiliazione, puntando il dito contro quelli che non sono criminali ma comunque considerati di fatto potenziali delinquenti, si istiga all’odio razziale e si legittima conseguentemente coloro che bruciano le tende, buttano molotov tra le roulotte. Fatto − questo sì evidentemente illegale − che, peraltro, non ha provocato la riprovazione politica e la censura pubblica che avrebbe meritato.
Con questo appello rifiutiamo un patto che attribuisce ai rom una “cittadinanza imperfetta” e ci impegniamo perché il rapporto tra la nostra società e quella rom venga portato nell’ambito di una dialettica sociale che riconosca e rispetti i valori culturali e umani di ciascuno.
I “campi nomadi” per il solo fatto di esistere producono malattia, disoccupazione, devianza, induzione alla criminalità, conflitti sociali: effetti tipici del disagio sociale diffuso. Nati negli anni settanta del secolo scorso, da contenitori di umanità per l’emergenza si sono trasformati in campi di concentramento istituzionali, nuovi “Zigeunerlager” dove non c’è bisogno di “soluzione finale” perché i Rom e Sinti vi muoiono lentamente di diritti negati, di esclusione continua dal lavoro, dalla casa, dalle cure sanitarie, dall’istruzione, di induzione alla devianza ed alla criminalità. Va quindi assunta la prospettiva di smantellarli sostituendoli con soluzioni abitative idonee alla cultura rom.
In più: ciò che oggi si vuole applicare a Rom e sinti rischia di diventare un pericoloso precedente applicabile un domani a chiunque venga predefinito pericoloso per il potere costituito.
Lo smantellamento dei "campi" è la conquista di libertà e giustizia nell’eguaglianza dei diritti e dei doveri per una cittadinanza compiuta almeno a livello europeo se non mondiale.
AceA onlus, Maria Grazia Amorese Molteni, Associazione Aven Amentza, Associazione culturale Punto rosso, Associazione liberi, Associazione NAGA, Associazione osservAzione, Associazione Unaltralombardia, Associazione Afroitaliani/e, Associazione Todo Cambia, Arianna Ballotta, Banda degli ottoni a scoppio, Francesco “baro” Barilli, Piergiulio Branca, Gabriella Benedetti, Edda Boletti, Paolo Cagna Ninchi, Sandra Cangemi, Flora Capelluti, Fabrizio Casavola, Grazia Casagrande, Federico Ceratti, Umberto Ceriani, Eleonora Cirant, Enzo Colombo, Comitato per le libertà e i diritti sociali, Alex Corlazzoli, Dario Cusani, Sergio Cusani, Bianca Dacomo Annoni, Aurelia D'Andrea, Claudia De Cesaris, José Luiz Del Roio, Antonella Fachin, Nunzio Ferrante, Enrico Fletzer, Dario Fo, Grazia Paola Fortis, Gabriele Gabrieli, Mario Gaeta, Massimo Gentili, Patrizio Gonnella, Nazzareno Guarnirei, Adriana Leonardo, Alessandra Maiocchi, Marina Mariani, Adriano Martellosio, Elisabetta Masciadri, Maria Grazia Meriggi, Luisa Motta, Luciano Muhlbauer, Elena Murdaca, Mario Napoleoni, Giuseppe Natale, Giorgio Nobili, Officina società cooperativa, Tatiana Olear, Opera Nomadi, Stefano Panigada, Michele Papagna, Dijana Pavlovic, Alessandro Pesci, Guido Piccoli, Monica Pizzo, Patrizio Ponti, Roberto Prina, Alessandro Rizzo, Basilio Rizzo, Gabriella Sacchetti, Biagio Santoro, SDL intercategoriale, Sergio Segio, Giovanni Semi, Sabina Siniscalchi, Anita Sonego, Angela Teichner Accardi, Roberto Traverso, Davide “Atomo” Tinelli, Angelo Valdameri, Roberto Veneziani
Biblioteche rionali: rilanciamo il servizio
Biblioteche rionali
ampliamo il servizio
per gli utenti, per la zona, per la città
Per discutere il rilancio delle molteplici funzioni della struttura bibliotecaria attraverso un’attività di riconsiderazione in senso qualitativo delle offerte di impiego del tempo libero per i cittadini residenti nelle rispettive zone, vi invito a contattare il sottoscritto, Alessandro Rizzo, per organizzare una riunione affinché si possa ridefinire il ruolo e la funzione di questo servizio utile per tutta la cittadinanza e per una politica culturale di ampio respiro sia nel metodo che nel merito.
Alessandro Rizzo
Capogruppo Lista uniti con Dario Fo per Milano
Consiglio di Zona 4
cell. 3939573094
email: alessandro.rizzo@email.it
Ordine del Giorno su apertura serale biblioteche
Oggetto : riorganizzazione servizio bibliotecario
I sottoscritti Consiglieri di Zona
- Il valore insostituibile, sotto il profilo culturale nonché sociale ed aggregativo, del servizio offerto dalle biblioteche milanesi, in particolar modo quelle rionali di periferia;
- che lo stato attuale del servizio bibliotecario, nel suo complesso, non garantisce una fruizione del servizio qualitativamente sufficiente alla cittadinanza;
- che la scarsità del personale presente nelle biblioteche è la prima causa della disfunzione di tale servizio;
- la mozione approvata all’unanimità in data 12 ottobre 2006, presentata dal sottoscritto titolata “PER IL RIPRISTINO DELL’ORARIO DI APERTURA SERALE DELLE BIBLIOTECHE RIONALI DI ZONA 4”;
- che tale servizio non ha una organizzazione unitaria, con conseguenze deleterie per l’utenza: la difformità dell’orario di apertura delle biblioteche ne è l’esempio più evidente;
- ad uniformare il servizio bibliotecario rionale con quello della biblioteca Sormani invertendo un trend negativo che ha visto quest’ultima trasformarsi in una biblioteca di conservazione sempre meno aperta al pubblico;
- ad applicare progressivamente e uniformemente in tutta la rete bibliotecaria cittadina l’orario di apertura continuativo protratto fino alle ore tardo serali, nonché una effettiva offerta culturale diversificata, dalle postazioni audio-video collegate ad internet alle manifestazioni culturali organizzate in sede;
- a rilanciare le molteplici funzioni della struttura bibliotecaria attraverso un’attività di riconsiderazione in senso qualitativo delle offerte di impiego del tempo libero per i cittadini residenti nelle rispettive zone, realizzabile attraverso una politica culturale di ampio respiro sia nel metodo che nel merito;
- ad aumentare l’organico comunale destinato alle biblioteche lungo tutto l’orario di apertura, assicurando la professionalità della mansione lavorativa e della sua funzione non ascrivibile a semplice e mera custodia del patrimonio bibliografico presente.
Decentramento: quali proposte dal Settore?
Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Zona 4
Paolo Zanichelli
Capogruppo Lista Uniti con Dario Fo per Milano
Consiglio di Zona 4 Milano
monitoraggio aree di demanio pubblico di zona 4
Alla cortese attenzione del
Presidente della Commissione Territorio
Giorgio Tomellini
Alla cortese attenzione del
Presidente della Commissione Edilizia
Bruno Bernardi
Capogruppo lista Uniti con Dario Fo per Milano
Consiglio di Zona 4
Graduale applicazione di software open source
Capogruppo Lista Uniti con Dario Fo per Milano
Consiglio di Zona 4 Milano
Tutela ex lege Regione Lombardia dei nomadi
Regione Lombardia - Legge regionale n. 77 – 1989
AZIONE REGIONALE PER LA TUTELA DELLE POPOLAZIONI APPARTENENTI ALLE ETNIE TRADIZIONALMENTE NOMADI E SEMINOMADI
Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 31 ottobre 1989
e vistata dal Commissario del Governo
con nota del 12 dicembre 1989 protocollo n. 20702/2968. 90R1215
Pubblicata nel primo supplemento ordinario al Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 52 del 27 dicembre 1989
Il Consiglio Regionale ha approvato
il Commissario del Governo ha apposto il visto
il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
TITOLO I
FINALITA' ED OBIETTIVI
articolo 1 - Finalità
La Regione Lombardia, aderendo alle dichiarazioni internazionali riguardanti il riconoscimento dei diritti dell' uomo, riconosce il diritto al nomadismo; tutela il patrimonio culturale e l'identità delle "etnie tradizionalmente nomadi e seminomadi"; favorisce l' utilizzo da parte dei nomadi e seminomadi dei servizi pubblici per la tutela della salute e del benessere sociale e più in generale per l' autonomia e l'autosufficienza di tale popolazione.
La Regione Lombardia, mediante le disposizioni della presente legge, disciplina gli interventi a favore delle popolazioni nomadi e semi-nomadi, intesi a favorire rapporti con le comunità locali ed a migliorare le interrelazioni con le istituzioni pubbliche per una più ampia tutela sociale nel rispetto della identità culturale e delle abitudini di vita delle stesse.
Ai fini della presente legge, per nomadi si intendono gli appartenenti alle "etnie tradizionalmente nomadi e seminomadi".
articolo 2 - Obiettivi
Le finalità di cui al precedente articolo 1 sono perseguibili mediante la realizzazione dei seguenti obiettivi generali:
a) approfondire la conoscenza del patrimonio culturale e delle tradizioni delle popolazioni nomadi e portare queste ultime ad una maggiore consapevolezza della realtà socioculturale lombarda;
b) salvaguardare la specificità culturale e linguistica della tradizione delle genti nomadi;
c) favorire l'accesso ai servizi pubblici ed un efficace utilizzo di essi da parte delle popolazioni nomadi;
d) promuovere la partecipazione delle popolazioni nomadi alla predisposizione degli interventi che li riguardano;
e) definire azioni specifiche a tutela sociale di minori;
f) prevedere momenti di confronto, anche su progetti sperimentali, fra politiche regionali di altri paesi della CEE, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali in materia;
g) incentivare tutte le iniziative tese a sensibilizzare la società civile lombarda e gli enti locali per una adeguata accoglienza dei nomadi.
TITOLO II
POLITICHE DI INTERVENTO
articolo 3 - Realizzazione di campi di sosta o di transito
I comuni singoli od associati maggiormente interessati alla presenza di nomadi realizzino campi di sosta o di transito.
I comuni singoli od associati individuano dei campi aventi le caratteristiche specificatamente previste dalla apposita deliberazione di giunta regionale, adottata previo parere dalla consulta per il nomadismo, distintamente per campi di sosta e campi di transito.
I sedimi da adibire a campi sono reperiti nelle aree da destinare a zone per attrezzature di uso pubblico dei piani regolatori generali dei comuni; i comuni potranno a tal fine introdurre apposite varianti agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 concernente "norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale".
I comuni singoli od associati possono realizzare altresì progetti di zone residenziali intese a favorire la sedentarizzazione comunitaria dei nomadi.
L' ubicazione dei campi e delle zone residenziali deve essere individuato in modo da evitare qualsiasi forma di emarginazione urbanistica e da facilitare l'accesso ai servizi e la partecipazione dei nomadi alla vita sociale.
articolo 4 - Accesso ai servizi sociali
Ai fini dell'accesso ai servizi sociosanitari anche la temporanea sosta in territorio comunale della zona sociosanitaria da parte dei nomadi cittadini italiani, costituisce titolo per la fruizione presso le USSL delle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 19 della Legge n.833 del 23 dicembre 1978 concernente "istituzione del servizio sanitario nazionale".
La disposizione di cui al precedente comma si applica altresì per l'accesso ai servizi sociali di cui alle leggi regionali 5 aprile 1980, n. 35 “ordinamento dei servizi di zona", 11 aprile 1980, n. 39 "organizzazione e funzionamento delle unità sociosanitarie locali" e 6 gennaio 1986, n. 1 "riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della regione Lombardia”.
Per i nomadi sprovvisti di cittadinanza italiana si applicano le disposizioni vigenti in ordine all'accesso e alle modalità di fruizione dei servizi alla persona relativa ai cittadini stranieri e agli apolidi.
I competenti servizi delle USSL sono tenuti a verificare puntualmente le condizioni igieniche dei campi, nonché la situazione sanitaria della popolazione, anche ai fini delle vaccinazioni obbligatorie, e più in generale nella prevenzione delle malattie, articolando in tal senso il regolamento regionale 14 agosto 1981, n. 2 " regolamento di individuazione delle materie delle funzioni di competenza dei servizi della USSL ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 11 aprile 1980, n. 39 "per dette funzioni specifiche”.
articolo 5 - Iniziative nel campo scolastico e professionale
Ferme restando le competenze istituzionali dei soggetti preposti ai diversi tipi di intervento, per la realizzazione del piano triennale di cui al successivo articolo 12, in campo scolastico e professionale, la Regione, sentita la Consulta per il Nomadismo, attraverso il competente settore regionale può stipulare apposite convenzioni con i comuni, maggiormente interessati al fenomeno del nomadismo al fine di realizzare iniziative congiunte.
Le iniziative congiunte comportano il concorso finanziario dei comuni che provvedono alla loro gestione.
articolo 6 - Condizione di assistibilità
I benefici e le provvidenze contemplati nella presente legge e previsti dal piano triennale possono venire erogati ai nomadi sprovvisti di cittadinanza italiana, solo se in regola con le vigenti norme sul soggiorno degli stranieri in Italia.
Le disposizioni di cui al precedente primo comma non trovano applicazione in relazione agli interventi sanitari urgenti.
articolo 7 - Tutela dei minori
I soggetti di cui al successivo articolo 9, ai fini del raggiungimento dell' obiettivo contenuto alla lettera e) del precedente articolo 2, devono:
a) individuare le situazioni di rischio e di disagio sociale dei minori nomadi;
b) collaboratore cogli organismi istituzionali che hanno in carico il minore per un recupero sociale dello stesso;
c) stimolare l'accesso dei minori alla rete di unità di offerta del territorio, in particolare quello previsto dalle leggi regionali 5 aprile 1980, n. 35 "Ordinamento dei servizi di zona", 11 aprile 1980, n. 39 "Organizzazione e funzionamento delle unità sociosanitarie locali" e 7 gennaio 1986, n. 1 "Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia" ed in generale delle reti di offerta sociosanitarie rivolte alle persone.
TITOLO III
CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
articolo 8 - Contributi regionali
La Regione concede ai comuni singoli od associati un contributo in conto capitale per la realizzazione di campi di sosta o di transito secondo le modalità previste nella deliberazione di cui al primo comma del successivo art. 12.
Il contributo di cui al precedente comma è integrativo ad altri contributi previsti in materia da leggi nazionali; la cumulabilità dei contributi regionali e statali non deve superare comunque la percentuale che viene determinata dalla deliberazione di cui al primo comma del successivo articolo 12.
TITOLO IV
SOGGETTI ED ORGANISMI CONSULTIVI
articolo 9 - Soggetti
Alla realizzazione degli obiettivi e delle politiche di intervento previsti dalla presente legge, concorrono nel rispetto delle specifiche competenze i seguenti soggetti:
a) la Regione Lombardia;
b) le Province;
c) i Comuni e gli enti responsabili dei servizi di zona (E. R . S. Z.), di cui all'articolo 7 della Legge Regionale 5 aprile 1980, n. 35 concernente "Ordinamento dei servizi di zona";
d) altri enti ed istituzioni pubbliche, cooperative, altri soggetti privati senza scopo di lucro e che svolgono attività in tale ambito.
Nella programmazione e nella realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge i soggetti di cui al precedente primo comma, definiscono forme di raccordo con gli organi centrali e periferici delle amministrazioni statali.
articolo 10 - Consulta Regionale per il Nomadismo
E’ istituita, presso la sede della Giunta Regionale – settore coordinamento per i servizi sociali -, la Consulta Regionale per il Nomadismo per creare la partecipazione e per identificare una sede di incontro, confronto, definizione, valutazione e verifica degli obiettivi strategici nonché dei criteri e dei metodi sui quali elaborare il piano regionale degli interventi di cui al successivo art. 12.
La Consulta Regionale è composta:
a) dall' assessore al Coordinamento per i servizi sociali con funzioni di presidente;
b) dai presidenti delle amministrazioni provinciali;
c) dal sindaco del comune capoluogo di regione o suo delegato;
d) da un funzionario designato dal prefetto del capoluogo di regione;
e) da un funzionario designato dal questore del capoluogo di regione;
e) da un funzionario designato dal sovrintendente scolastico regionale;
g) da un rappresentante designato dalle associazioni che si propongono statutariamente la rappresentanza e/o la tutela delle popolazioni nomadi;
h) da un rappresentante delle associazioni nazionale comuni d' Italia (ANCI);
i) da rappresentanti di altri enti ed istituzioni pubbliche, cooperative, altri soggetti privati senza scopo di lucro e che svolgono attività in tale ambito.
I componenti della Consulta Regionale per il Nomadismo sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale e durano in carica 5 anni.
Le funzioni di segretario della consulta sono svolte da un funzionario regionale del servizio Programmazione per l'area del servizio sociale del settore coordinamento per i servizi sociali.
Ai componenti la Consulta Regionale per il Nomadismo si applica il disposto dell'articolo 43 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42 concernente "Ordinamento dei servizi e degli uffici della Giunta regionale" e successive modificazioni ed integrazioni.
articolo 11 - Comitato tecnico
La regione per lo svolgimento delle funzioni programmate nella materia, oggetto della presente legge, si avvale di un comitato tecnico.
Detto comitato è istituito presso la giunta regionale, settore coordinamento per i servizi sociali ed è composto:
a) dall' assessore al coordinamento per i servizi sociali o da un suo delegato, con funzioni di presidente;
b) da tre esperti di cultura nomade designati dalla Giunta regionale.
Il comitato tecnico è nominato dalla Giunta regionale e dura in carica 5 anni.
Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario del servizio programmazione per l' area dei servizi sociali del settore coordinamento per i servizi sociali.
Ai lavori del comitato tecnico, in relazione agli specifici temi trattati, possono essere invitati a partecipare i sindacati dei comuni interessati ed i funzionari regionali dei settori assistenza e sicurezza sociale, sanità ed igiene, istruzione e formazione professionale, industria ed artigianato, cultura ed informazione, oltre, infine, ad altri aspetti di problemi sul nomadismo.
Il comitato tecnico svolge i seguenti compiti:
a) promozione di indagini conoscitive intese alla individuazione della consistenza delle popolazioni nomadi, della loro distribuzione ed alla loro mobilità sul territorio lombardo;
b) predisposizione di atti e provvedimenti degli organi regionali attinenti al nomadismo previsto dalla presente legge;
c) elaborazione di proposte e di documenti di studio in ordine ad iniziative regionali concernenti i nomadi.
Ai componenti del comitato tecnico si applica il disposto dell' art. 43 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42 "Ordinamento dei servizi e degli uffici della Giunta regionale" e successive modificazioni ed integrazioni.
TITOLO V
STRUMENTI PROGRAMMATICI
articolo 12 - Procedure e piano triennale
La Giunta regionale, sentita la Consulta Regionale per il Nomadismo e previo parere del comitato tecnico, propone all'approvazione del consiglio il piano triennale relativo agli obiettivi ed alle politiche di intervento previsti dalla presente legge esplicitando in particolare:
a) gli obiettivi da perseguire nel triennio e per ogni singolo anno;
b) la territorializzazione degli interventi;
c) i criteri e la priorità;
d) le risorse umane e finanziarie necessarie;
e) gli strumenti e le modalità operative di coordinamento e di integrazione del generale sistema dei servizi, economico e del territorio, con le esigenze delle comunicazioni dei nomadi;
f) gli strumenti e le modalità di attuazione e di verifica;
g) le modalità di presentazione delle domande e relativa documentazione;
h) modalità di finanziamento e di erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi.
In conformità al piano di intervento di cui al precedente comma, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, delibera la concessione dei contributi ai singoli soggetti beneficiari.
La Giunta regionale ad un anno e mezzo dall' approvazione del piano triennale presenta al consiglio una relazione sullo stato di attuazione del piano e propone altresì al consiglio per l'approvazione l' aggiornamento del piano medesimo con proprio atto amministrativo.
TITOLO VI
RISORSE UMANE, NORMA TRANSITORIA E FINANZIARIA
articolo 13 - Strutture regionali
Per lo svolgimento delle competenze di cui alla presente legge, la Giunta regionale si avvale del servizio programmazione per l'area dei servizi sociali del settore coordinamento per i servizi sociali.
Tenuto conto degli adempimenti da svolgere e delle difficoltà di avere negli organici della Giunta regionale le necessarie competenze tecniche; nelle more dell'acquisizione di nuovi operatori con le procedure previste dalla normativa vigente, la Giunta regionale assicura l'esercizio delle competenze anche attraverso:
a) il comando e/o distacco di operatori laureati e tecnici del servizio sanitario nazionale e degli enti locali;
b) la mobilità settoriale e compartimentale;
c) la stipula di contratti a termine.
articolo 14 - Norma transitoria
La Giunta regionale, in fase di prima applicazione della presente legge, delibera, sentita la competente commissione consiliare, un piano di interventi urgenti, intesi a privilegiare il soddisfacimento delle esigenze più immediate delle popolazioni nomadi.
Il piano, di cui al precedente primo comma, comprende le seguenti azioni:
a) favorire l'inserimento scolastico e la formazione professionale dei giovani nomadi, nonché l'alfabetizzazione degli adulti ivi compreso il bando di borse di studio riservate per la frequenza ai corsi di formazione professionale correlati ad attività tipiche dei nomadi e l'accesso a provvidenze per la frequenza alle scuole medie superiori e all'università;
b) promuovere ricerche sociologiche, antropologiche ed economiche sulle etnie tradizionalmente nomadi, pubblicazione dei risultati nonché organizzazione dei convegni (sui temi del nomadismo) e di conferenze volte a far conoscere alla popolazione lombarda i caratteri della tradizione nomade ed alle popolazioni nomadi della realtà socio-culturale lombarda;
c) sostenere iniziative di solidarietà organizzate secondo il dettaglio della legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1 concernente "Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della regione Lombardia ed iniziative sperimentali", secondo il dettaglio della presente legge anche attraverso la stipula di convenzioni dirette;
d) sostenere i comuni ed enti pubblici e privati che operano per diffondere la conoscenza delle forme espressive dei nomadi e delle loro produzioni tipiche, anche mediante l'organizzazione di mostre e di rassegne di materiale artistico ed artigianale, per divulgare e sostenere lo sviluppo delle produzioni tipiche di tali popolazioni.
articolo 15 - Norma finanziaria
E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa complessiva di lire 3.500.000.000 per la concessione di contributi in conto capitale per interventi di cui al precedente articolo 8, e lire 500.000.000 di parte corrente per gli interventi di cui al precedente articolo 14.
Al finanziamento dell'onere previsto dal precedente comma, si provvede mediante riduzione, per lire 3.000.000.000, della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del "fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi finanziati con mutui "iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 e, per lire 500.000.000 mediante riduzione di dotazione finanziaria di competenza e di cassa del "Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese proprie per l'esercizio di funzioni normali" iscritto al capitolo 5.3.2.1.544, dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 1989.
Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo 4 della presente legge sono a carico del fondo sanitario, parte corrente, assegnato annualmente alle U.S.S.L. 4. Agli oneri conseguenti al funzionamento della consulta di cui al precedente articolo 10 e del comitato tecnico di cui al precedente articolo 11, si fa fronte mediante impiego delle somme annualmente stanziate al capitolo 1.2.7.1.322 "spese per funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e di rimborsi spese".
All'autorizzazione di spesa di cui ai precedenti articolo 5 e 13, si provvederà con successivo provvedimento di legge.
In relazione a quanto disposto dai precedenti commi al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 sono approvate le seguenti variazioni: (omissis)
articolo 16 - Clausola d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.
Brevi note sull’applicazione della Legge Regionale 77/89
a cura di Carlo Berini, Associazione Sucar Drom
La Legge Regionale 77/89 per la tutela delle popolazioni appartenenti alle etnie tradizionalmente nomadi e seminomadi è una buona legge, anche se sicuramente mancano alcuni elementi come la mediazione culturale, il superamento dei “campi nomadi” e il sostegno alle famiglie proprietarie di terreni agricoli, la stessa denominazione di queste popolazioni utilizzata nella Legge, ecc.
L’articolo uno e due delineano la forza di questa legge:
- chiedendo la partecipazione diretta dei rom e dei sinti
- riconoscendo e tutelando la cultura e la lingua rom e sinta
- chiedendo una reciproca conoscenza tra cultura rom/sinta e cultura maggioritaria (in senso numerico) – in buona sostanza la mediazione culturale
- uscendo da logiche assistenziali
Purtroppo però una buona legge non è sinonimo di risoluzione dei problemi esistenti, per fare ciò abbisogna del contributo di tutti e questo purtroppo è mancato.
Perché non ha funzionato questa legge? Per diversi motivi, provo ad elencare alcuni:
la legge è poco conosciuta
gli organismi consultivi previsti nella legge non sono convocati da molti anni e in ogni modo sono poco rappresentate le associazioni che lavorano in quest’ambito
si presuppone una sensibilità negli Enti Locali che purtroppo è inesistente
la stessa associazione cui appartengo non ha insistito nel sostenere la legge e a stimolare la Regione ad attuarla
gli interventi finanziati sono stati spesi dai destinatari (Enti Locali) con grave ritardo e in alcuni casi male
…
La lista potrebbe continuare ma credo importante, sulla base dell’esperienza maturata in questi dodici anni, provare a suggerire brevemente le possibili modalità per riattivare questa buona legge. Più che perdere un anno o due per modificare la legge, cui comunque si può iniziare a lavorare, dobbiamo chiederci: quali bisogni sono espressi dal nostro territorio regionale?
I bisogni sono molteplici e in molti casi sconosciuti, questo anche perché la nostra associazione non ha le risorse finanziarie per una presenza capillare su tutto il territorio regionale. Faccio due esempi:
- un Comune ha una presenza di famiglie rom/sinte e gli amministratori hanno maturato una sensibilità verso queste popolazioni, chi li aiuta nella predisposizione degli interventi? Nessuno.
- una famiglia allargata rom/sinta è presente in un dato territorio, chi li aiuta a far conoscere la propria situazione e le problematiche che incontra in ambito abitativo, culturale, sociale, scolastico e sanitario? Nessuno.
E’ da qui che dobbiamo partire, in altre parole conoscere. Certamente alcune situazioni già le conosciamo e già possiamo agire, ma è anche vero che non sappiamo quanti rom/sinti sono presenti, quali sono il loro problemi e nemmeno conosciamo come operano gli Enti Locali, quali esigenze esprimono. O meglio un’esigenza impellente della maggior parte dei Comuni la conosciamo: cacciare gli zingari. Ciò non ci deve scoraggiare ma dobbiamo riflettere su quanto poco abbiamo fatto nell’opera di reciproca conoscenza, di mediazione culturale.
Inoltre dobbiamo porre la nostra attenzione sul mondo “invisibile” dello spettacolo viaggiante: attività prevalente della maggiore comunità italiana, quella sinta.
Operativamente si deve immediatamente ricostituire il Comitato Tecnico, previsto dalla Legge, con una presenza maggiore d’esperti e soprattutto con la possibilità di una parte di questi esperti di muoversi su tutto il territorio regionale per promuovere la Legge a livello locale.
Il Comitato Tecnico deve predisporre:
- un piano di mappatura delle presenze e dei bisogni sia degli Enti Locali sia delle comunità rom e sinte
- un progetto regionale di mediazione culturale strutturato su tre livelli
1. Regionale di coordinamento, progettazione e verifica – potrebbe essere svolto dallo stesso Comitato Tecnico
2. Provinciale operativo
3. Comunale operativo (Comuni capoluogo)
Voglio sottolineare l’importanza del progetto di mediazione culturale, senza il quale è impossibile mettere in pratica quanto enunciato dalla Legge:
articolo 1, comma 1 - utilizzo da parte dei nomadi e seminomadi dei servizi pubblici per la tutela della salute e del benessere sociale e più in generale per l’autonomia e l'autosufficienza di tale popolazione
articolo 1, comma 2 - favorire rapporti con le comunità locali ed a migliorare le interrelazioni con le istituzioni pubbliche per una più ampia tutela sociale nel rispetto della identità culturale e delle abitudini di vita delle stesse
articolo 2, lettera a - approfondire la conoscenza del patrimonio culturale e delle tradizioni delle popolazioni nomadi e portare queste ultime ad una maggiore consapevolezza della realtà socioculturale lombarda
articolo 2, lettera g - incentivare tutte le iniziative tese a sensibilizzare la società civile lombarda e gli enti locali per una adeguata accoglienza dei nomadi
Questo mio breve intervento non vuole essere esaustivo, anche in relazione ai tanti temi solo accennati, sulle problematiche, irrisolte, presenti nella nostra regione e collegate alla Legge 77/89, ma vuole essere un contributo per riattivare entro i prossimi mesi un percorso virtuoso inceppato da troppi anni.