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Il Blog di Antonella Fachin | www.partecipaMi.it
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Venerdì, 6 Novembre, 2009 - 02:13

Interrogazioni presentate in CDZ 4 il 5 novembre


Mercoledì, 4 Novembre, 2009 - 17:08

Solaro (MI): spettacolo teatrale "Che pena la morte"

http://www.amnesty.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2728

 

Il 30 novembre 1786 è una data fondamentale: è il primo giorno di una storia nuova per tutti gli uomini e per tutte le donne dal XVIII secolo ai nostri tempi. Il Granducato di Toscana divenne il primo Stato al mondo in cui si abolì la pena di morte.

Per celebrare questa ricorrenza e far sentire una volta di più la nostra voce contro una punizione crudele, inumana e degradante, Il Gruppo 135 di Saronno, in collaborazione con Spunk Teatro, è lieta di invitarvi allo spettacolo teatrale "Che pena la morte".

Introduzione di Roberto Decio - Coordinamento Pena di Morte Amnesty International - Sezione Italiana

La rappresentazione intende dare una visione grottesca della realtà sottolineando come la pena di morte sia il sintomo di una cultura violenta e non una soluzione ad essa. Attraverso una panoramica apparentemente scanzonata, vengono illustrate le tecniche di soppressione usate in diverse parti del mondo. Ogni giorno, prigionieri - uomini, donne e perfino bambini - vengono messi a morte e la serata ha l'obiettivo di far luce su una piccola selezione di casi la cui vita è stata "legalmente" tolta da uno Stato.

Qualunque sia il crimine, che siano colpevoli o innocenti, vite umane sono reclamate da un sistema giudiziario che ritiene l'esecuzione più importante della riabilitazione, spesso in seguito a processi iniqui.

Intervenendo alla serata, contribuirete concretamente all'abolizione di questa pratica, inopportuna, inaccettabile e incompatibile con le norme di un comportamento moderno e civile.
 
Ingresso € 10
Il ricavato sarà devoluto a favore di Amnesty International

Sabato 28 novembre alle ore 21.00
SALA POLIFUNZIONALE
Via della Repubblica 33
Villaggio Brollo

Per informazioni: gr135@amnesty.it

Mercoledì, 4 Novembre, 2009 - 15:21

Condominio. Limitazioni nell'uso dell'appartamento e regolamento

Condominio. Limitazioni nell'uso dell'unita' immobiliare e regolamento
2 novembre 2009 
tratto da:
http://avvertenze.aduc.it/condominio/condominio+limitazioni+nell+uso+dell+unita_16602.php

E’ usuale che il regolamento di condominio contenga delle limitazioni alle facoltà d’uso delle unità immobiliari di proprietà esclusiva.

Si pensi al divieto di possedere cani o gatti, a quello di adibire il locale a circolo ricreativo o ad attività ristorativa o ancora, più in generale, al divieto di utilizzo dell’unità immobiliari in modo tale da recare disturbo alla tranquillità delle persone.
E’ lecito tutto questo?
La Cassazione, con la sentenza n. 20237 del 18 settembre 2009, torna ad occuparsi dell’argomento. Risultato: i divieti d’utilizzo sono leciti purché siano espressamente previsti e siano contenuti in un regolamento condominiale di origine contrattuale accettato da tutti i condomini al momento dell’acquisto dell’unità immobiliare.
Vale la pena ricordare che si è soliti distinguere due tipi di regolamento:
a) quello così detto assembleare (art. 1138 c.c.) per la cui adozione è sufficiente una votazione a maggioranza dell’assemblea di condominio. Questo tipo di regolamento, per legge, può, esclusivamente, disciplinare l’uso delle parti comuni, il decoro dello stabile, l’amministrazione delle parti comuni e la ripartizione delle spese secondo i criteri previsti dalla legge (artt. 1123, 1126 c.c.);
b) quello così detto contrattuale, il quale altro non è che un contratto tra tutti i condomini. Tale accordo, prevedendo l’assenso di tutti i partecipanti al condominio, può contenere delle limitazioni alle facoltà d’uso delle unità immobiliari. Solitamente un regolamento del genere è inserito dal costruttore nei singoli atti d’acquisto degli appartamenti. Nel caso di vendite successive alla prima (ossia a quello costruttore-primo acquirente) il regolamento, per essere valido nei confronti degli ulteriori acquirenti, deve essere inserito, o quanto meno richiamato, nei relativi rogiti.
Quando le clausole limitatrici delle facoltà d’uso sono legittime?
Secondo la Suprema Corte di Cassazione “le restrizioni alle facoltà inerenti alla proprietà esclusiva contenute nel regolamento di condominio di natura contrattuale, devono essere formulate in modo espresso o comunque non equivoco in modo da non lasciare alcun margine d’incertezza sul contenuto e la portata delle relative disposizioni.” (Cass. 20 luglio 2009, n. 16832).
Chiarito ciò vale, quindi, la pena domandarsi: quando le clausole possono dirsi formulate in modo chiaro?
La sentenza n. 20237 del Supremo Collegio torna sull’argomento ribadendo quanto più volte affermato. Secondo i giudici di legittimità, infatti,  i divieti e le limitazioni […] possono essere formulati nel regolamento sia mediante la elencazione delle attività vietate (in tal caso, al fine di stabilire se una determinata destinazione sia vietata o limitata, basterà verificare se la destinazione stessa sia inclusa nell'elenco) sia mediante riferimento ai pregiudizi che si ha intenzione di evitare (in questo secondo caso, naturalmente, al fine suddetto, è necessario accertare la idoneità in concreto della destinazione contestata a produrre gli inconvenienti che si vollero evitare)" (Cass., n. 1560 del 1995; Cass., n. 9564 del 1997; Cass., n. 11126 del 1994)” (così Cass. 18 settembre 2009 n. 20237).
In poche parole, sarà legittimo tanto il divieto espresso (es. “è vietato possedere qualunque genere di animali in appartamento”), tanto quello che vieta un pregiudizio in generale (es. “è vietato svolgere attività che rechino disturbo alla tranquillità dello stabile”).
Nel primo caso si potrà chiedere automaticamente il rispetto della norma violata, pretendendo l’allontanamento dell’animale dal condominio; nella seconda ipotesi sarà necessaria una valutazione in concreto della violazione del divieto di recare disturbo; in sostanza si dovrà aprire un contenzioso.
E’ evidente che l’elencazione delle attività vietate sia, in termini di certezza, la migliore e metta al riparo da azioni giudiziarie molte volte dettate più da contrasti tra vicini che da effettive lesioni di diritti.
Mercoledì, 4 Novembre, 2009 - 15:16

Disabili: agevolazioni fiscali e no

Disabili: agevolazioni fiscali e non
Prima di elencare le agevolazioni di cui possono godere i disabili, e' bene riportare le definizioni di legge che inquadrano i soggetti aventi diritto.
Non esiste una definizione univoca della disabilita'. L'organizzazione mondiale della sanita' (OMS) offre una lettura molto ampia del concetto, dove disabilita' e' una qualsiasi condizione di limitazione delle capacita' funzionali -intese come fisiologiche e/o psicologiche- e di partecipazione sociale vissuta dall'individuo, nell'ambiente dove vive, in conseguenza al proprio stato di salute (si veda la "classificazione Internazionale del funzionamento, della disabilita' e della salute", "ICF", del Maggio 2001).
Tuttavia, al di la' di questa ampia visione, utilizzabile in determinati ambiti, ai fini del godimento delle agevolazioni di cui trattiamo in questa scheda sono rilevanti le definizioni della legge italiana.
Legge 104/1992 art.3: e' persona handicappata
1. colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacita' complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravita'.
Ai fini del godimento delle agevolazioni, rientrano in questa categoria i disabili con handicap psichico o mentale, quelli con grave limitazione della capacita' di deambulazione o affetti da pluriamputazioni nonche' quelli con ridotte o impedite capacita' motorie.
Legge 138/2001 art.2/3/4: e' persona non vedente il soggetto colpito da cecita' totale o cecita' parziale, nonche' gli ipovedenti gravi.
Sono ciechi totali
a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
b) coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;
c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 3 per cento
Sono ciechi parziali
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 10 per cento.
Sono ipovedenti gravi
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 30 per cento.
(si veda anche Circolare agenzia entrate 72/2001)
Legge 68/1999: e' persona sordomuta quella colpita da sordita' dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata (legge 68/1999 art.1).
(si veda anche Circolare agenzia entrate 72/2001)
Per usufruire dei benefici, la situazione di handicap deve risultare certificata dalle apposite commissioni pubbliche presso le ASL -commissioni per l'accertamento dell'handicap- che rilasciano delle certificazioni o dei verbali (a seconda del tipo di disabilita').
DEDUZIONE FISCALE SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DI DISABILI GRAVI
Sono interamente deducibili dal reddito complessivo le spese mediche (spese relative a prestazioni di medici generici e acquisto medicinali) nonche' le spese per l'assistenza personale (assistenza infermieristica, riabilitativa, assistenza di base, etc.) sostenute dai disabili con grave e permanente invalidita' o menomazione (vedi in premessa, la legge104/92 art.3) o dai familiari per loro conto.
In caso di ricovero in una struttura di assistenza sono deducibili esclusivamente le spese mediche e paramediche di assistenza specifica. Non puo' essere quindi dedotta l'intera retta pagata ma solo una parte, che deve ovviamente essere indicata distintamente nella documentazione rilasciata dalla struttura.
Nota: Le spese sanitarie specialistiche (analisi, visite specialistiche, operazioni chirurgiche) godono invece della detrazione fiscale del 19% sulla parte eccedente i 129,11 euro effettuata non sul reddito ma sull'imposta lorda dovuta.
Fonte normativa: Dpr 917/86 artt.10 e 15
DETRAZIONE FISCALE PER FIGLI DISABILI
Sono detraibili dall'imposta lorda dovuta in sede di dichiarazione dei redditi:
- euro 1.020 per ogni figlio portatore di handicap, compresi quelli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, che sia fiscalmente a carico;
- euro 1.120 nei casi suddetti quando il figlio abbia meno di tre anni.
A questi importi si aggiungono 200 euro per ogni figlio se i figli totali sono tre o piu' .
Il calcolo di queste detrazioni non e' semplice, in realta'. Quelle suddette sono infatti "teoriche", e la reale cifra detraibile diminuisce al crescere del reddito fino ad annullarsi se lo stesso arriva a 95.000 euro. Per determinare la detrazione si deve moltiplicare la detrazione teorica per un coefficiente che vien fuori dividendo la cifra residua tra 95.000 e il proprio reddito (95.000 meno il proprio reddito) e 95.000.
Per maggiori dettagli, anche sulla ripartizione della detrazione tra genitori in casi particolari come la separazione, si veda l'articolo di legge sotto riportato o la guida dell'agenzia delle entrate, entrambi inseriti tra il link utili in calce a questa scheda.
Fonte normativa: D.p.r.917/86 art.12 comma 1 lettera c
DETRAZIONE FISCALE ACQUISTO VEICOLI
Sono detraibili dall'imposta lorda dovuta in sede di dichiarazione dei redditi:
- 19% delle spese per l'acquisto di veicoli, usati o nuovi, anche se prodotti in serie ed adattati in funzione delle suddette limitazioni.
Questa detrazione e' usufruibile dai disabili con ridotte o impedite capacita' motorie, da quelli con gravi limitazioni della capacita' di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, nonche' dai disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennita' di accompagnamento. Per le ultime tre categorie non e' necessario che il veicolo sia adattato (al contrario, lo deve essere se il veicolo e' acquistato da un disabile motorio, vedi nota *).
Alla stessa detrazione sono anche soggetti gli acquisti di soli autoveicoli da parte di soggetti non vedenti o sordomuti (per le definizioni vedi in premessa).
Il limite della spesa su cui calcolare la detrazione e' di 18.075,99 euro, da cui va tolto il rimborso assicurativo nei casi in cui risultasse che il veicolo e' stato rubato e non ritrovato. Il documento comprovante la spesa deve essere intestato al disabile (se questi ha reddito superiore a 2.840,51 euro) o alla persona di famiglia della quale egli risulti a carico.
La detrazione puo' essere goduta una sola volta in quattro anni per un solo veicolo, salvi i casi in cui lo stesso risulti nel frattempo cancellato al PRA. In alternativa, essa puo' essere ripartita in quattro quote annuali costanti e dello stesso importo.
Attenzione! Come per le agevolazioni inerenti l'Iva ridotta (vedi piu' avanti), anche in questo caso valgono le specifiche dettate dalla Finanziaria 2007, ovvero:
- se il veicolo viene venduto o donato prima che siano decorsi due anni dall'acquisto, e' dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse. Questa limitazione non riguarda i disabili che, in seguito a mutate necessita' dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti;
- le agevolazioni sono riconosciute a condizione che i veicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei soggetti portatori di handicap.
Sono compresi
- autovetture;
- motoveicoli e autoveicoli per trasporto promiscuo;
- motoveicoli e autoveicoli per trasporti specifici dei disabili;
- motocarrozzette;
- autocaravan.
(per le definizioni vedi d.lgs.285/92 art.53 comma 1 lettere b,c,f e art.54 comma 1 lettere a, c, f, m.
Note
- Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti e dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche dettate dal Ministero delle finanze.
- (*) Per gli adattamenti dei veicoli destinati ai disabili si vedano disposizioni del Ministero delle finanze e la circolare Agenzia delle entrate n.46/2001.
Fonte normativa: Dpr 917/1986 art.15 comma 1 lettera c. Vedi anche legge 388/2000 art.30 comma 7.
DETRAZIONE FISCALE ACQUISTO MEZZI PER ACCOMPAGNAMENTO, LOCOMOZIONE E SOLLEVAMENTO
Sono detraibili dall'imposta lorda in sede di dichiarazione dei redditi:
- il 19% delle spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento destinati ai soggetti con ridotte o impedite capacita' motorie permanenti (vedi la legge 104/92 art.3).
Sono incluse carrozzelle, stampelle, impianti di sollevamento, servoscala, etc.
La detrazione e' ripartibile in quattro quote annuali di pari importo se le spese eccedono, complessivamente, i 15.493,71 euro.
Nota: tra i "mezzi" necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida.
Fonte normativa: Dpr 917/86 art.15
DETRAZIONE FISCALE ACQUISTO AUSILI TECNICI ED INFORMATICI
Sono detraibili dall'imposta lorda dovuta in sede di dichiarazione dei redditi:
- 19% delle spese sostenute per acquistare sussidi tecnici ed informatici atti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti con ridotte o impedite capacita' motorie permanenti (vedi la legge 104/92 art.3),
Sono qui compresi le poltrone per i non deambulanti, gli apparecchi per il contenimento di fratture ed ernie o per la correzione dei difetti della colonna vertebrale, gli arti artificiali.
Tra i sussidi informatici vi sono fax, modem, computer, telefoni viva voce, schermi e tastiere particolari, etc.
La detrazione e' ripartibile in quattro quote annuali di pari importo se le spese eccedono, complessivamente, i 15.493,71 euro.
Fonte normativa: Dpr 917/86 art.15
ASSISTENZA IN AEROPORTO
I portatori di handicap, come tutti coloro che hanno difficolta' nell'uso del mezzo di trasporto aereo per qualsiasi disabilita' fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea, per motivi di eta', etc.) godono di assistenza particolare nel caso debbano prendere un aereo.
Esiste una tutela della compagnia aerea, in termini di diritti di imbarco, essenzialmente, e una tutela del gestore dell'aeroporto (per gli accessi alle varie aree).
Fonte normativa: Regolamento (CE) n. 1107/2006 riportato nella Carta dei diritti del passeggero: clicca qui
PROROGHE E BLOCCHI AI PROVVEDIMENTI DI SFRATTO per finita locazione
A fronte di un provvedimento di sfratto immobiliare per finita locazione (non per morosita' o inadempienza) l'inquilino portatore di handicap puo' chiedere al giudice una proroga che puo' arrivare fino a 18 mesi.
E' inoltre in atto un provvedimento di blocco degli sfratti (sempre quelli dati per finita locazione) per gli immobili che si trovano nei comuni capoluoghi di Provincia, nei Comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei Comuni ad alta tensione abitativa adibiti ad uso abitativo e occupati da soggetti che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone portatrici di handicap con invalidita' superiore al 66 per cento. Tale provvedimento prevede il blocco fino al 31/12/09.
Per dettagli e riferimenti normativi: clicca qui
SUCCESSIONI E DONAZIONI: SOGLIA PIU' ALTA PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA
La soglia/franchigia oltre la quale si calcolano le imposte di successione e donazione, nel caso di trasferimenti immobiliari a persone portatrici di handicap grave (ai sensi della legge 104/92), e' di 1 milione 500 mila euro.
Ricordiamo brevemente che le imposte applicabili sono del 4% nel caso di trasferimenti a coniugi e parenti in linea retta, 6% in caso di trasferimenti a fratelli e sorelle o ad altri parenti fino al quarto grado e agli affini in linea retta e collaterale fino al terzo grado, e dell'8% per i trasferimenti ad altri soggetti.
Per dettagli e riferimenti normativi: successione - donazione
ESENZIONE ICI SULLA PROPRIA CASA PER CHI E' IN CASA DI CURA
Per il disabile proprietario di un immobile che pero' risiede in una casa di cura, e' facile che il Comune preveda la possibilita' di non perdere i benefici "prima casa" (che, ricordiamo, in questo caso e' intesa come casa di abitazione, residenza), relativi all'ICI, ovvero l'esenzione totale.
Per approfondimenti: clicca qui
IVA RIDOTTA SU ACQUISTO POLTRONE, CARROZZINE, SERVOSCALA
E' applicabile l'iva al 4% anziche' al 20% sugli acquisti di poltrone, veicoli simili anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche, effettuati per soggetti con ridotte o impedite capacita' motorie.
Fonte normativa: Dpr 633/72 Tabella A parte II n.31
IVA RIDOTTA SU ACQUISTO AUSILI TECNICI ED INFORMATICI
Gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti (visive, uditive, del linguaggio, etc.), nonche' i sussidi tecnici ed informatici volti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori handicap (vedi legge 104/92 art.3) sono assoggettati ad iva 4%.
Vi rientrano tutte le protesi e le apparecchiature meccaniche od elettriche atte ad aiutare il soggetto, anche nella sua comunicazione scritta (come fax, modem, computer, telefoni viva voce, schermi e tastiere particolari, etc.), e nel movimento.
Fonte normativa: D.l.202/1989 divenuto Legge 263/1989 e D.l. 669/1996 divenuto Legge 30/1997 art. 2 comma 9
IVA RIDOTTA SU ACQUISTO VEICOLI
E' applicabile l'iva al 4% anziche' al 20% sull'acquisto di motoveicoli e autoveicoli (di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se a benzina, e fino a 2800 cc se diesel), nuovi od usati compresi optional.
Questa detrazione e' usufruibile dai disabili con ridotte o impedite capacita' motorie, da quelli con gravi limitazioni della capacita' di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, nonche' dai disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennita' di accompagnamento (vedi definizioni in premessa). Per le ultime tre categorie non e' necessario che il veicolo sia adattato.
Alla stessa agevolazione sono soggetti gli acquisti di soli autoveicoli (di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se a benzina, e fino a 2800 cc se diesel) da parte di soggetti non vedenti o sordomuti.
Sono incluse
- autovetture
- autoveicoli e motoveicoli per trasporto promiscuo
- autoveicoli e motoveicoli per trasporti specifici dei disabili
- motocarrozzette
(per le definizioni vedi codice della strada -d.lgs. 285/92- art.54 comma 1, lettere a, c, f ed art. 53 comma 1, lettere b, c, f)
L'agevolazione si puo' applicare, senza limiti di valore, una volta ogni quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto), salvo riottenere il diritto al beneficio in caso di cancellazione, prima dei quattro anni, del veicolo dal PRA.
L'acquisto dev'essere fatto a nome del disabile o del famigliare di cui questi risulta a carico. Non godono della riduzione gli acquisti fatti da societa', cooperative, enti pubblici e privati, pur se inerenti veicoli destinati al trasporto dei disabili. La legge finanziaria 2007 ha specificato infatti che le agevolazioni relative ai veicoli sono riconosciute a condizione che gli stessi siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei soggetti portatori di handicap.
In caso di vendita o di donazione delle vetture per le quali si e' beneficiato dell'agevolazione prima che siano decorsi due anni dall'acquisto, e' dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse. Questa limitazione non riguarda i disabili che, in seguito a mutate necessita' dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti. Essa non riguarda nemmeno gli eredi del disabile che, ereditato il veicolo, decidano di venderlo prima che sia decorso il biennio dall'acquisto (Risoluzione Agenzia entrate 136/2009).
L'iva ridotta al 4% e' applicabile anche a prestazioni di officine volte ad adattare i veicoli, anche non nuovi, gia' posseduti dal disabile, compreso l'acquisto di accessori e strumenti necessari per l'adattamento.
Fonte normativa: Dpr 633/72 Tabella A parte II n.31 e Legge finanziaria 2007 (296/2006) art.1, commi 28,29, 36, 37 e 63. La disposizione e' contenuta anche nella Legge 449/1997 art.8 comma 3. Vedi anche legge 388/2000 art.30 comma 7.
ESENZIONE BOLLO AUTO
La legge prevede l'esenzione dal pagamento del bollo (tassa automobilistica) per i veicoli destinati ai soggetti portatori di handicap o invalidi.
L'esenzione riguarda veicoli di cilindrata fino a 2000 cc se a benzina e 2800 cc se diesel ed e' usufruibile dai disabili con ridotte o impedite capacita' motorie, da quelli con gravi limitazioni della capacita' di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, nonche' dai disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennita' di accompagnamento (vedi definizioni in premessa). Per le ultime tre categorie non e' necessario che il veicolo sia adattato.
Alla stessa sono anche soggetti gli acquisti di autoveicoli da parte di soggetti non vedenti o sordomuti.
Sono compese:
- autovetture
- autoveicoli e motoveicoli per trasporto promiscuo
- autoveicolo e motoveicoli per trasporti specifici
- motocarrozzette
(per le definizioni vedi codice della strada -d.lgs. 285/92- art.54 comma 1, lettere a, c, f ed art. 53 comma 1, lettere b, c, f)
Tale beneficio riguarda un solo veicolo ed e' goduta dall'intestatario dello stesso, sia esso il soggetto portatore di handicap/invalido o persona cui questi e' fiscalmente a carico.
Per godere dell'esenzione va inviata una domanda agli appositi uffici tributi regionali o agli uffici ACI (uffici provinciali o delegazioni), entro 90 gg dalla scadenza del pagamento non effettuato.
Riferimenti normativi: Dpr 39/1953 art.17 comma 1 e Legge 449/1997 art.8 comma 7. Vedi anche legge 388/2000 art.30 comma 7.
Approfondimenti pratici (per ogni regione) si trovano sul sito dell'ACI:clicca qui
ESENZIONE IMPOSTA DI TRASCRIZIONE
Per passaggi di proprieta' dei veicoli detti sopra (vedi applicazione Iva ridotta per acquisto ed esenzione bollo) e' prevista esenzione dall'imposta di trascrizione al PRA, dalle addizionali provinciali nonche' dall'imposta di registro.
Fonte normativa: Legge 449/1997 art.8 comma 4
CIRCOLAZIONE E SOSTA
In merito alla circolazione e alla sosta dei disabili si veda la scheda
INVALIDITA': RICONOSCIMENTO, CONTRASSEGNO INVALIDI E PARCHEGGI RISERVATI: clicca qui
Merita riportare, sull'argomento, una piccola serie di pronunce della Cassazione.
- Sostare sulle strisce e' vietato anche se si e' in possesso di un contrassegno per gli invalidi (sentenza 25388/2007). Anche coloro che utilizzano autoveicoli per il trasporto di invalidi e in possesso dello specifico contrassegno devono rispettare il divieto di sosta in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, in quanto il legislatore ha accordato a tale violazione una presunzione di intralcio e pericolo alla circolazione (art.158 e 159 c.d.s.).
- Il permesso invalidi e' valido in tutta Italia (sentenza 719/2008). Il contrassegno invalidi per la circolazione stradale ha valore nelle zone a traffico limitato su tutto il territorio nazionale: non e' vincolato al Comune di emissione ne' deve contenere il numero di targa del veicolo su cui viaggia il titolare del permesso, l’unica condizione per poter accedere a tali zone e' che il contrassegno sia esposto sulla parte anteriore del veicolo.
- Gli invalidi pagano la sosta nei parcheggi a strisce blu (sentenza 21271/2009). Il disabile che parcheggia nelle aree a pagamento (strisce blu) perche' non ha trovato posto nei parcheggi a lui dedicati, e' tenuto al pagamento del corrispettivo per la sosta. Cio' in quanto l'esonero previsto dalla legge (c.d.s. art. 188 comma 3, e Dpr 503/1996 art. 11 comma 1) riguarda soltanto parcheggi a tempo limitato e le limitazioni della sosta disposte dalle autorita' competenti. Non c'e' alcuna norma che estenda l'esenzione ai parcheggi a pagamento, e i due casi (parcheggi a tempo limitato e parcheggi a pagamento) sono diversi, alternativi.
LINK UTILI
Le norme
- Dpr 917/86: clicca qui
- Carta diritti del passeggero: clicca qui
- Circolare Agenzia entrate 72/2001
- Circolare Agenzia entrate 46/2001
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Mercoledì, 4 Novembre, 2009 - 13:31

Timore per la vita di uno studioso iraniano in carcere

Mohammad Maleki, uno studioso di 76 anni e primo rettore dell'Università di Teheran è detenuto in incommunicado nel carcere di Evin, a Tehran, da 40 giorni. Ha un cancro alla prostata e soffre di diverse altre malattie. Amnesty International teme che la sua vita sia in pericolo.  

Prima del suo arresto, avvenuto ad agosto scorso, Mohammad Maleki ha ricevuto cure regolari, che non gli sono più state somministrate durante la custodia. Oltre a essere malato di cancro alla prostata, soffre di diabete e di problemi cardiaci. Il 23 ottobre sua moglie, Ghodsi Mir Moez, ha espresso le sue preoccupazioni sul deterioramento delle condizioni di salute del marito nel corso di un'intervista a una radio tedesca.
Alla sua famiglia e al suo avvocato è stata concessa un'unica visita il 14 settembre. Ghodsi Mir Moez ha dichiarato: "Ho comunicato al dottore che le condizioni fisiche sono peggiorate e che le sue mani e i suoi piedi tremano costantemente e non ha abbastanza forza per stare in piedi". Ha inoltre affermato che Maleki si è lamentato "di soffrire molto per l'accelerazione del battito cardiaco, per la bassa pressione sanguigna e per una sensazione di bruciore quando urina".

 

Mohammad Maleki è trattenuto senza accusa e il suo ordine di detenzione temporanea di due mesi è stato rinnovato il 22 ottobre. Secondo quanto riferito a Ghodsi Mir Moez dagli ufficiali che lo hanno arrestato, Maleki è indagato per aver fomentato disordini e per i suoi legami con l'Organizzazione dei Mojahedin del popolo iraniano (People's Mojahedin Organization of Iran), un gruppo d'opposizione illegale in esilio. Molti membri di questo gruppo sono accusati di reati simili. Tuttavia, secondo la famiglia Mohammad Maleki non è affilato ad alcun partito politico e non ha votato alle contestate elezioni iraniane del 12 giugno. Ha criticato le modalità di conduzione delle elezioni, ma non ha pubblicamente espresso alcun punto di vista sui quattro candidati. Si ritiene che Mohammad Maleki sia prigioniero di coscienza, detenuto esclusivamente per aver espresso pacificamente le sue opinioni.

 Firma l'appello, io l'ho firmato ora tocca a te

Alessandro Rizzo

http://www.amnesty.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2731

Lunedì, 2 Novembre, 2009 - 15:07

Mamme d'azienda

Mamme d'azienda /1
La Repubblica del 14/10/2009 , articolo di CINZIA SASSO  ed. Nazionale  p. 51


Il cliché è duro a morire. La ragazza, curriculum impeccabile, master all'estero, conoscenza perfetta di tre lingue straniere, si presenta al colloquio di lavoro: «Lei è brava, ma è giovane: poi vorrà fare dei figli...».
Ed ecco che mentre l'ingegnera diventa viola di rabbia, e pensa che tutto può fare meno cambiare di genere, il capo del personale scarta il suo nome e passa oltre. Peccato, sarebbe stata perfetta, ma un maschio è più sicuro, almeno non ci sarà da fare i conti con quello che le aziende temono di più: la maternità. La marcia delle donne verso la conquista del mondo del lavoro finora si è sempre infranto contro questo scoglio: la gravidanza, i figli, le assenze, soprattutto i costi che questo comporta per l'impresa. Ma ora dalla Bocconi arriva il contrordine. «Sono solo pregiudizi da abbattere», dice Simona Cuomo, dell'Osservatorio sul Diversity Managment.
«La maternità non è un costo, è un'opportunità», aggiunge Alessandra Casarico, professore di Scienza delle Finanze. «La maternità incide solo per lo 0,23 per cento sui costi del personale», conclude Chiara Paolino che insegna Gestione delle risorse. È una ricerca con un prestigioso marchio di fabbrica, la Bocconi, che si incarica di demolire quelli che definisce luoghi comuni e di rispondere in modo inaspettato alla domanda su quanto costi alle imprese la maternità: poco più di niente. Anzi, arriva ad aggiungere: la maternità per le aziende può essere un beneficio più ancora che un costo. La ricerca ha interrogato responsabili delle risorse umane, capi e madri lavoratrici ed ha concluso che bisogna fare i conti con tre inossidabili stereotipi, smentiti però dalla realtà. Il primo è che non è vero che in Italia la legislazione sulla maternità sia tra le più protettive e generose. La seconda è che non è vero che più le donne lavorano meno fanno figli: anzi, sono i Paesi con la maggior partecipazione al mercato del lavoro a essere i più fecondi. Il terzo è che il costo "vivo" della maternità è indiretto e molto contenuto. La conclusione, quindi, è che non bisogna aver paura delle donne: e che pratiche come la flessibilità, il part time, l'uso del pc da casa, il telelavoro, consentono di trarre solo i benefici dalla presenza di personale femminile e di sfruttare appieno le loro competenze.
Eppure nel mondo del lavoro il retro pensiero è sempre che la dannazione delle donne sia quella di diventare madri. E poco importa che la Banca d'Italia stimi che una crescita dell'occupazione femminile significhi un aumento del 7 per cento del Pil; né che istituti di ricerca come Catalyst o McKinsey affermino, dati alla mano, che il valore aggiunto delle donne - il loro stile di direzione, l'attenzione alle persone, la gestione delle relazioni, la prevenzione dei conflitti - porta le imprese ad avere risultati migliori.
Perché poi, lì, al momento dell'assunzione, o quando si deve decidere una promozione, il dilemma è la futura maternità e tutto quello che comporta. Solo che "tutto quello che comporta" è una frase senza senso, uno stereotipo che va abbattuto. Simona Cuomo è la coordinatrice del gruppo che il 28 ottobre presenterà alla Bocconi il lavoro di ricerca portato a termine dall'Osservatorio del Diversity Managment. «Bisogna - dice - sfatare il mito che aleggia intorno alla maternità. Un'idea pervicace ma che è frutto di una cultura arretrata e di pregiudizi. Il nostro studio dimostra che invece il problema non esiste, che l'incidenza della maternità sul costo complessivo del lavoro è bassissima».
Cuomo, che è anche madre di tre figli, racconta che la prima cosa curiosa è che in realtà le imprese non sanno quanto pesa la maternità sui costi complessivi: si sa quanto costano le fotocopie, i post-it, i telefoni; ma nessuno prima aveva mai calcolato quanto costa una mamma.
Il luogo comune vuole che si pensi che la legislazione italiana è tra le più favorevoli alle donne, e dunque tra le più penalizzanti per le aziende. Peccato che non sia vero: in Paesi come la Danimarca è possibile restare a casa per sei mesi al cento per cento dello stipendio e in Norvegia i mesi retribuiti di assenza sono addirittura dieci.
Dice Alessandra Casarico: «L'astensione per maternità va vista nel suo complesso, e quando si fanno i raffronti con gli altri Paesi si parte sempre da premesse sbagliate. In Spagna, ad esempio, o in Svezia,è previsto anche un congedo di paternità: anche quello è un costo che riguarda i figli, ma non viene addebitato per forza soltanto alla madre». Limitare i costi della maternità all'universo femminile riduce le possibilità di crescita del Paese: «Le donne hanno dei talenti che vanno sfruttati, decidere di tagliarle fuori dalle carriere perché fanno i figli significa rinunciare a una fetta di competenze». Chiara Paolino ha quantificato (per la prima volta) il costo della maternità: «Ed è - afferma - un costo ridicolo. Una quota che corrisponde allo 0,23 per cento dei costi diretti e indiretti del personale. Quello che pesa è piuttosto il costo dovuto alla gestione dell'incertezza e alla riorganizzazione del lavoro di quelli che rimangono». Variabili, però, che niente hanno a che vedere con l'esborso di denaro, quanto con l'organizzazione del lavoro. «La donna che rientra torna come risorsa più ricca, più efficiente, più produttiva.
Se nelle aziende passasse questo pensiero positivo, porterebbe a un arricchimento generale». Che non sia solo teoria, che trovare una soluzione positiva al binomio maternità e lavoro non sia solo un tema di responsabilità sociale ma anche di sviluppo delle imprese, lo racconta Chiara Bisconti, responsabile delle risorse umane di San Pellegrino-Nestlé, anche lei madre di tre figli. «Noi - racconta - abbiamo impostato una serie di strumenti che consentono di far marciare insieme i bisogni delle donne e quelli dell'azienda: il risultato è un effetto virtuoso, perché ad esempio le donne che chiedono il part time riescono a fare in sei ore quello che normalmente si fa in otto, con il risultato di un risparmio di costi».
Tutt'altre le storie che raccontano le donne d'azienda. M.C. è appena rientrata al lavoro dopo una maternità. Fino al 2005 era una giovane manager in ascesa, con un budget importante da amministrare e un team di 8 persone.
Adesso,a 38 anni, con tre figlie con la voglia di riprendere là dov'era rimasta, si ritrova a non avere più un ufficio, né un ruolo. «Mi trattano - si indigna - come fossi trasparente, ma questaè un'ingiustizia che non posso lasciar passare.
Trovo mostruosa questa mentalità per cui altri ti impongono di scegliere tra maternità e carriera».
R. S., top manager di una media company, ha addirittura dovuto cercarsi un altro lavoro. «L'ostacolo- spiega- non era mia figlia, erano i miei capi che hanno deciso per me: secondo loro siccome ero diventata madre non avrei più potuto essere un capo affidabile».
L'82% delle donne ritiene che la maternità costituisca un ostacolo alla progressione in carriera e il 54% degli italiani pensa che la maternità e i figli siano i limiti principali alla realizzazione professionale delle donne.E queste convinzioni devono pur nascere da qualche dato di fatto. Forse, però, è ora di cominciare a cambiare.....

Lunedì, 2 Novembre, 2009 - 14:44

mail bombing per la Campagna nazionale "Salva l’Acqua"

Per opportuna informazione e partecipazione.
Cari saluti
Antonella
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Campagna nazionale "Salva l’Acqua"

02 Novembre mail bombing su Senatori e Senatrici

Il decreto legge 135/09 approderà in aula al Senato il 03 Novembre.
Tale provvedimento se convertito in legge sottrarrà ai cittadini ed alla sovranità delle Regioni e dei Comuni l’acqua potabile di rubinetto, il bene più prezioso, per consegnarlo, a partire dal 2011, agli interessi delle grandi multinazionali e farne un nuovo business per i privati.
Noi pensiamo che sia un epilogo da scongiurare, sia per un concetto inviolabile che annovera l’acqua come un diritto universale e non come merce, ma anche per le ripercussioni disastrose che una privatizzazione potrebbe generare sui cittadini in funzione della crescita delle tariffe.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, della conclusione dell’esame del D.L. 135/09 presso la Commissione Affari Costituzionali e in previsione della discussione in Aula al Senato di tale provvedimento, è opportuno attuare un mailbombing sui Senatori e Senatrici, al fine di mettere un po’ di pressione richiedendo che le nostre richieste siano sostenute nel dibattito.
Affinchè sortisca effetto, è importante che l’invio delle mail sia realizzato contemporaneamente dal maggior numero di persone possibili, pertanto concentriamoci tutti sulla giornata di lunedì 02 Novembre.
Di seguito l’elenco degli indirizzi e-mail dei Senatori e Senatrici ed il testo da inviare loro
Si consiglia di effettuare l’invio suddividendo l’indirizzario di seguito in due/tre gruppi e di attendersi che diverse mail tornino indietro perchè non pervenute.

Elenco e-mail:
adamo_m@posta.senato.it, aderenti_i@posta.senato.it, adragna_b@posta.senato.it, agostini_m@posta.senato.it,
alberticasellati_m@posta.senato.it, alicata_b@posta.senato.it, allegrini_l@posta.senato.it, amati_s@posta.senato.it,
amato_p@posta.senato.it, paolo@paoloamato.com, amoruso_f@posta.senato.it, andreotti_g@posta.senato.it, andria_a@posta.senato.it,
antezza_m@posta.senato.it, armato_t@posta.senato.it, asciutti_f@posta.senato.it, astore_g@posta.senato.it,
augello_a@posta.senato.it, azzollini_a@posta.senato.it, baiodossi_e@posta.senato.it, balboni_a@posta.senato.it,
baldassarri_m@posta.senato.it, mario.baldassarri@senato.it, baldini_m@posta.senato.it, barbolini_g@posta.senato.it,
barelli_p@posta.senato.it, bassoli_f@posta.senato.it, bastico_m@posta.senato.it, battaglia_a@posta.senato.it,
belisario_f@posta.senato.it, benedettivalentini_d@posta.senato.it, berselli_f@posta.senato.it, on.filippo.berselli@studioberselli.com,
bertuzzi_m@posta.senato.it, bettamio_g@posta.senato.it, bevilacqua_f@posta.senato.it, bianchi_d@posta.senato.it,
bianco_v@posta.senato.it, bianconi_l@posta.senato.it, biondelli_f@posta.senato.it, blazina_t@posta.senato.it, bodega_l@posta.senato.it,
boldi_r@posta.senato.it, bondi_s@posta.senato.it, bonfrisco_a@posta.senato.it, bonfrisco@forzait.org, bonino_e@posta.senato.it,
bornacin_g@posta.senato.it, boscetto_g@posta.senato.it, bosone_d@posta.senato.it, bricolo_f@posta.senato.it,
bruno_f@posta.senato.it, bubbico_f@posta.senato.it, bugnano_p@posta.senato.it, burgarettaaparo_s@posta.senato.it,
butti_a@posta.senato.it, cabras_a@posta.senato.it, antoni.cabras@tiscali.it, caforio_g@posta.senato.it, cagnin_l@posta.senato.it,
calabro_r@posta.senato.it, calderoli_r@posta.senato.it, caliendo_g@posta.senato.it, caligiuri_b@posta.senato.it,
camber_g@posta.senato.it, cantoni_g@posta.senato.it, carlino_g@posta.senato.it, carloni_a@posta.senato.it,
carofiglio_g@posta.senato.it, carrara_v@posta.senato.it, caruso_a@posta.senato.it, caselli_e@posta.senato.it, casoli_f@posta.senato.it,
f.casoli@elica.com, casson_f@posta.senato.it, castelli_r@posta.senato.it, sen.robertocastelli@tin.it, castro_m@posta.senato.it,
ceccanti_s@posta.senato.it, centaro_r@posta.senato.it, ceruti_m@posta.senato.it, chiaromonte_f@posta.senato.it,
chiti_v@posta.senato.it, chiurazzi_c@posta.senato.it, ciampi_ca@posta.senato.it, ciarrapico_g@posta.senato.it,
cicolani_a@posta.senato.it, colli_o@posta.senato.it, colombo_e@posta.senato.it, comincioli_r@posta.senato.it,
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zanda_l@posta.senato.it, zanetta_v@posta.senato.it, zanoletti_t@posta.senato.it, zavoli_s@posta.senato.it

Testo della mail da inviare:

Ai/alle Senatori/Senatrici

Oggetto: esame in aula al Senato del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee

Gentile Senatore/Senatrice,
ci permettiamo di scriverLe come aderenti al Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua, una rete associativa cui aderiscono più di settanta organizzazioni nazionali e più di mille comitati territoriali, accomunati dalla consapevolezza dell’importanza dell’acqua come bene comune e diritto umano universale, dalla necessità di una sua salvaguardia per l’ambiente e per le future generazioni, dalla determinazione per una gestione pubblica e partecipativa dei servizi idrici. A tal proposito, Le ricordiamo che il Forum italiano dei movimenti per l’acqua ha deposito nel luglio 2007, una legge d’iniziativa popolare per la ripubblicizzazione dell’acqua supportata da 406.626 firme di cittadini.
Il recente Art. 15 del D.L. 135 - che ha modificato l’Art. 23bis L. 133/08 - muove passi decisi verso la privatizzazione dei servizi idrici e degli altri servizi pubblici locali, prevedendo l’obbligo di affidare la gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica o, in alternativa a società a partecipazione mista pubblica e privata con capitale privato non inferiore al 40%.
Tale provvedimento se convertito in legge sottrarrà ai cittadini ed alla sovranità delle Regioni e dei Comuni l’acqua potabile di rubinetto, il bene più prezioso, per consegnarlo, a partire dal 2011, agli interessi delle grandi multinazionali e farne un nuovo business per i privati.
Noi pensiamo che sia un epilogo da scongiurare, sia per un concetto inviolabile che annovera l’acqua come un diritto universale e non come merce, ma anche per le ripercussioni disastrose che una privatizzazione potrebbe generare sui cittadini in funzione della crescita delle tariffe.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, della conclusione dell’esame del D.L. 135/09 presso la Commissione Affari Costituzionali e in previsione della discussione in Aula al Senato di tale provvedimento,

chiediamo ai Senatori e alle Senatrici

Fare clic con il pulsante destro del mouse qui per scaricare le immagini. Per motivi di riservatezza, il download automatico dell'immagine da Internet non è stato eseguito. - di esprimersi per il ritiro delle nuove norme che privatizzano l’acqua;
Fare clic con il pulsante destro del mouse qui per scaricare le immagini. Per motivi di riservatezza, il download automatico dell'immagine da Internet non è stato eseguito. - di sostenere gli emendamenti finalizzati ad escludere il servizio idrico dai servizi pubblici locali di rilevanza economica;
Fare clic con il pulsante destro del mouse qui per scaricare le immagini. Per motivi di riservatezza, il download automatico dell'immagine da Internet non è stato eseguito. - di sostenere, nel corso del dibattito in Assemblea al Senato, le proposte avanzate dal Forum italiano dei Movimenti per l’Acqua.
Siamo certi dell’attenzione con cui vorrà considerare la presente richiesta e restiamo in attesa, anche tramite la Segreteria Operativa del Forum dei Movimenti per l’Acqua di conoscere le Sue decisioni.
Cogliamo l’occasione per porgerLe i più cordiali auguri di buon lavoro.

Firma del Comitato o firma del singolo cittadino
Domenica, 1 Novembre, 2009 - 17:49

NEOFASCISTI DI CUORE NERO TENTANO IRRUZIONE IN RADIO POPOLARE

NEOFASCISTI DI CUORE NERO TENTANO IRRUZIONE IN RADIO POPOLARE A MILANO. ECCO IL FRUTTO AVVELENATO DELLA COMPLICITA' ISITUZIONALE
Esprimiamo la nostra piena solidarietà con Radio Popolare, la cui sede milanese di via Ollearo è stata oggetto, verso le ore 13.00, di un tentativo di irruzione violenta da parte di una quindicina di neofascisti di Cuore Nero, aderente al circuito di Casa Pound.
Finora non è chiaro se c’è una ragione specifica che ha motivato l’assalto, anche perché lo striscione lasciato sul luogo è piuttosto criptico, facendo semplicemente il verso a una famosa pubblicità (“un fascio non ha prezzo, per tutto il resto c’è Radio Popolare”). Ma forse quella ragione non è nemmeno tanto importante e siamo semplicemente di fronte a un’alzata di tiro da parte dei neofascisti di Cuore Nero.
Infatti, Radio Popolare è un’emittente molto ascoltata e anche schierata. È una delle poche voci autorevoli di questa città che ha non mai smesso di denunciare il razzismo montante oppure le crescenti attività dei neofascisti, comprese le ultime vicende bergamasche. Radio Popolare è dunque un ottimo obiettivo per farsi un po’ di pubblicità e contestualmente iniziare ad intimidire quei giornalisti che non si fanno tappare la bocca.
Quanto avvenuto oggi è molto grave ed è conseguenza diretta del clima di tolleranza istituzionale di cui i gruppi e le attività neofasciste godono nella nostra città e nella nostra regione, grazie soprattutto a molti esponenti di primo piano del centrodestra.
In molti l’avevano detto, noi compresi, che permettere l’insediamento stabile sul territorio di centri di reclutamento e attivismo neofascisti, come quello di Cuore Nero, era una politica miope ed irresponsabile. Ed eccovi il risultato.
Oggi chi governa Milano ha la responsabilità di fare qualcosa di più concreto di una dichiarazione di condanna dell’aggressione. Deve porre fine alla tolleranza e alle complicità nei confronti dei neofascisti e neonazisti.
 
Comunicato stampa di Luciano Muhlbauer
Domenica, 1 Novembre, 2009 - 17:48

TRANSESSUALI E PROSTITUTE HANNO QUALCOSA DA DIRE….

L’Associazione Radicale Certi Diritti promuove:

 

CONFERENZA STAMPA - INCONTRO PUBBLICO. Martedì 3 novembre, alle ore 15.30  

in Via di Torre Argentina, 76 – Roma

 

TRANSESSUALI E PROSTITUTE HANNO QUALCOSA DA DIRE….

(E ANCHE I RADICALI  CON LE LORO PROPOSTE DI RIFORMA)

 con: 

-      Pia Covre, Presidente Comitato Diritti civili delle Prostitute;

-      Monica Rosellini, Presidente  La Strega da Bruciare;

-      Marco Cappato, Segretario Associazione Luca Coscioni;

-      Leila Deianis, Presidente Associazione Libellula;

-      Sergio Rovasio, Segretario Associazione Radicale Certi Diritti;

-      Porpora Marcasciano, Movimento Italiano Transessuali;

-      Donatella Poretti, Senatrice radicale - Pd;

-      Andrea Maccarrone, Presidente  Circolo Mario Mieli di Roma;

 

La denigrazione, l’offesa e l’ingiuria verso le prostitute e le transessuali lede la dignità e il rispetto dell’autodeterminazione dei cittadini nell’ambito dei comportamenti e delle scelte sessuali.

Sabato, 31 Ottobre, 2009 - 23:23

posto fisso? e venne il giorno anche di Tremonti!!!

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