.: Discussione: Doping e intercettazioni

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Fiorello Cortiana

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Inserito da Fiorello Cortiana il 12 Giu 2008 - 12:09
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" IL DDL SULLE INTERCETTAZIONI PUO' BLOCCARE LA LOTTA AL DOPING "
 COME "PADRE" DELLA LEGGE ANTIDOPING VOGLIO SEGNALARE UN RISCHIO CHE SI PALESA ALLA LUCE DELLE INDICAZIONI CHE EMERGONO DALLE DICHIARAZIONI DEGLI ESPONENTI DEL GOVERNO, IN PARTICOLARE DEL GUARDASIGILLI. LA POSSIBILITA' DI DISPORRE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE PER REATI CON UN TETTO MINIMO DI 10 ANNI DI POSSIBILI PENE ESCLUDEREBBE L'USO DI QUESTO STRUMENTO PER LA LOTTA AL SISTEMA DOPING.
INFATTI LA   Legge 14 dicembre 2000, n. 376
"Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping"
RECITA ALL'Art. 9.(Disposizioni penali)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da
tre mesi a tre anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni chiunque
procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci
o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive…
3. La pena di cui ai commi 1 e 2 è aumentata:
a) se dal fatto deriva un danno per la salute;
b) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne;
c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del CONI ovvero di
una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un
ente riconosciuti dal CONI.
7. Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o
biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1,
attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie
ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che
detengono farmaci direttamente, destinati alla utilizzazione sul paziente, è
punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 10 milioni a
lire 150 milioni.
E' EVIDENTE CHE CON IL TETTO PREVISTO LA DEFINIZIONE DELLE DIVERSE ATTIVITA' INTERNE AL SISTEMA DOPING COME REATO CHE PROPRIO PER QUESTO AVEVA CONSENTITO IL LAVORO DI INDAGINE ANCHE ATTRAVERSO LE INTERCETTAZIONI, PERDEREBBE EFFICACIA.
PROPRIO LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI A CINQUE ANNI DALL'APPROVAZIONE DELLA LEGGE, DI CUI ABBIAMO RESO CONTO CON UN DOSSIER E UNA PRESENTAZIONE PUBBLICA IN PARLAMENTO CON MAGISTRATI E I RAPPRESENTANTI DELLE FORZE DELL'ORDINE, HA EVIDENZIATO L'UTILITA' DELLE INTERCETTAZIONI PER DEFINIRE I DIVERSI ATTORI CHE ALIMENTANO IL SISTEMA DOPING.
SI E' EVIDENZIATO COME IL SISTEMA DOPING E' INTERNO A QUELLO DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA INTERNAZIONALE CON IL TRAFFICO DI DROGA ECC.
PER QUESTO E' IMPORTANTE CHE GOVERNO E PARLAMENTO NON ESCLUDANO QUESTO REATO DA QUELLI PERSEGUIBILI ANCHE CON L'ATTIVITA' DI INTERCETTAZIONE. PIUTTOSTO OCORRE ESTENDERLO ALLA PRATICA SPORTIVA AMATORIALE ED EQUIPARARLO A QUELLI LEGATI ALLE SOSTANZE STUPEFACENTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE POTREBBE CHIEDERE AL GOVERNO E PARLAMENTO DI NON ESCLUDERE QUESTO REATO DA QUELLI "INTERCETTABILI".