Ma il punto 2 dell'art. 13 non dovrebbe fugare ogni dubbio sulla irregolarità dell'esercizio?
Art. 13.
Disposizioni per i distributori automatici. 1. L’installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività è soggetta alle disposizioni concernenti l’autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico di cui all’articolo 9.
2. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.
Francesco Ginocchio
In risposta al messaggio di Annalisa Barbieri inserito il 22 Feb 2008 - 17:57