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Da milano.corriere.it:
Confermato il diritto dei rom ad entrate nelle case prima assegnate e poi negate Case ai nomadi, giudice boccia reclamo No all'istanza del Comune: «La scelta di rivedere l'assegnazione è fondata solo su ragioni etniche» MILANO - I giudici del tribunale civile di Milano hanno rigettato il reclamo del Comune di Milano e del ministero dell'Interno contro la decisione sull'assegnazione delle case popolari a 10 famiglie rom del campo nomadi di via Triboniano. L'amministrazione comunale aveva fatto ricorso contro l'ordinanza del presidente della prima sezione civile, Roberto Bichi, che aveva riconosciuto il diritto dei nomadi a entrare nelle case loro prima assegnate e poi negate, accogliendo un ricorso promosso dai rom. RECLAMO INFONDATO - Il reclamo di Palazzo Marino è «infondato». Lo ha deciso il collegio della prima sezione del tribunale civile presieduta da Angela Bernardini. Il reclamo era stato presentato a fine dicembre motivando l’ineseguibilità dell’ordinanza con cui il tribunale aveva ordinato di assegnare le case sostenendo che «gli appartamenti - oggetto dei contratti di locazione Aler/Casa della carità - sono nella disponibilità della Casa della carità, e non del Comune, a cui non spetta alcuna assegnazione, così come non spetta a nessuna delle amministrazioni citate in giudizio e a cui il giudice monocratico ha, invece, ordinato di provvedere». Lo scorso 20 dicembre, il giudice aveva dato ragione ai rom, assistiti dagli avvocati Alberto Guariso e Livio Neri, accertando il comportamento discriminatorio dell'amministrazione comunale, della Prefettura e del ministero dell'Interno. Le istituzioni, secondo l'ordinanza, non avevano dato seguito alla convenzione del maggio scorso stipulata tra la Prefettura, il Comune e alcune onlus, tra cui la Casa della Carità, con la quale era stato varato un piano per l'inserimento abitativo dei rom. Dopo l'ordinanza del giudice, nei primi giorni di gennaio le prime famiglie rom erano entrate nelle case popolari. Nel reclamo contro l'ordinanza, gli avvocati del Comune hanno sostenuto che non è l'amministrazione che deve assegnare le case,che sono invece oggetto di contratti di locazione tra l'Aler (azienda che si occupa di edilizia popolare) e la Casa della Carità. SCELTA DISCRIMINATORIA - e le motivazioni che ritengono discriminatorio il comportamento del Comune sono condivisibili mentre le eccezioni di ineseguibilità dell’ordinanza vengono definite «infondate». «E’ evidente - scrivono i giudici nel motivare il rigetto del reclamo - che la consegna degli appartamenti da parte della Onlus che ne aveva la materiale disponibilità sia diretta conseguenza dell’ordine impartito dal giudice in assenza del quale - e in difetto di una indicazione nel medesimo senso da parte di Comune di Milano o di commissario per l’emergenza nomadi - è ragionevole pensare che gli alloggi non sarebbero stati affatto consegnati». Nel respingere il reclamo, i giudici spiegano che: «La scelta di rivedere l'assegnazione degli alloggi già destinati alle famiglie rom ha connotati evidentemente discriminatori in quanto risulta fondata esclusivamente su ragioni etniche». DECISIONE AVVILENTE - «È avvilente constatare come il respingimento del reclamo presentato dal Comune di Milano contro l'ordinanza che aveva accolto le rimostranze di alcune famiglie nomadi di via Triboniano sia in realtà l'ennesimo esempio di come le decisioni delle istituzioni possano essere sovvertite senza porsi troppi dubbi o problemi», ha affermato invece il presidente del Consiglio lombardo, Davide Boni (Lega Nord). «Purtroppo - prosegue Boni - con questo atto si continua a percorrere una strada sbagliata, probabilmente nel timore che ascoltare i diritti delle istituzioni e dei cittadini milanesi equivalga a commettere un torto nei confronti di chi non ha mai dimostrato di volersi pienamente integrare sul nostro territorio». Redazione online24 gennaio 2011 |
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