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e-mail: valentinuzzi.c@fiscali.it casella postale 1129 20101 Milano
Signor Presidente della Repubblica
per conoscenza
Signor Presidente del Consiglio
Signor Presidente Senato e Camera
Signor Ministro dell’Interno e per la Semplificazione
Signor Presidente Regione Sardegna
Signor Presidente Corte Appello Cagliari
Signor Prefetto Cagliari
Signori Capigruppo Regione Sardegna
Signor Segretario Politico “ P.& L.”
LORO SEDI
Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Elezioni anticipate 15-16/2/2009. Sospensione.
Ritengo opportuno segnalare alla S.V. che il rinnovo del Consiglio Regionale della Sardegna si muove su un terreno paludoso dove buon senso e Costituzione rischiano di sprofondare a causa di un perverso sistema elettorale che non consente ai partiti o gruppi politici che già non abbiano un proprio rappresentante nel Consiglio di parteciparvi.
L’impossibilità è determinata dal dover presentare le liste dei candidati corredate da 8.750/13.000 firme di elettori (suddivise per otto province) autenticate e certificate; che seppur dimezzate ex art. 1 c.3 L. 23/2/1991 n. 43 rimangono un’enormità in relazione al pochissimo tempo (11 giorni) intercorrente tra la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (27/12/2008) ed il termine per la presentazione delle liste (7/1/2009). Considerato inoltre che il contrassegno di lista deve essere depositato il 31/12/2008, si deduce che siffatta procedura non agevola (anzi ostacola) la partecipazione popolare ad un evento essenziale per la vita democratica del Paese.
A ben vedere molte sono le leggi in conflitto tra loro (non ultima quella che impedisce ad un lombardo di candidarsi in Sardegna, ma non vieta ad un sardo di candidarsi in Lombardia) per cui è auspicabile un intervento del Ministro per la Semplificazione per il riordino della materia.
La confusione normativa è tale da rendere insicuro qualsiasi approccio elettorale, perché:
-l’andare al voto nei 60 giorni successivi dallo scioglimento del Consiglio Regionale è stabilito dall’art. 10 Legge Regionale Statutaria del 10/7/2008 n. 1 (che è il clone della legge 7/3/2007);
-però il citato art. 10 non è applicabile perché suddetta Legge all’art. 37 pone la seguente condizione <1.Fino all’entrata in vigore della legge elettorale prevista dall’art. 10 c.1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 3 c. 3 della Legge Costituzionale 31/1/2001 n. 2 >;
-tenuto conto che il decreto di convocazione dei comizi datato 27/12/2008 non cita la legge elettorale prevista dall’art. 10 (per cui è lecito pensare che non esista) si deve ancora applicare l’art. 3 c.3 L.C. 31/1/2001 n.2 che richiama le disposizioni contenute nella legge 17/2/1968 n.108 ed in quella successiva del 23/2/1995 n.43.
In parole povere, il termine di 60 giorni fissato ex art. 10 Legge Regionale Statutaria del 10/7/2008 n.1, oltre ad essere talmente restrittivo da non consentire ai cittadini di accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza (art. 51 Costituzione), è giuridicamente inesistente; per cui qualsiasi risultato elettorale conseguente potrà essere impugnato davanti agli Organi Competenti.
Signor Presidente, nel ringraziarla per l’attenzione, La prego di voler far verificare la fondatezza della mia segnalazione, che se corretta -come credo- necessiterà di un suo immediato intervento.
l'ennesima ingiustizia...pensioni & lavoro elezioni sardegna
PENSIONI & LAVORO
Movimento Politico e di Opinione
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Bagnone in Lunigiana, addì 29 dicembre 2008