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Oliverio Gentile

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Inserito da Oliverio Gentile il 18 Maggio 2010 - 21:51
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Dall'Ufficio Stampa del Comune di Milano:

VIA PAOLO SARPI E ZONE LIMITROFE.  FIRMATE OGGI DAL SINDACO LETIZIA MORATTI DUE ORDINANZE PER CONTRASTARE IL DEGRADO URBANO E TUTELARE LA SICUREZZA

Milano, 18 maggio 2010 – Regolamentare gli orari di apertura e chiusura di specifici esercizi commerciali e rendere più incisivo il controllo delle unità immobiliari per scoraggiare fenomeni di sovraffollamento, occupazioni abusive e violazione del regolamento di igiene e della normativa anagrafica, che impone a ciascun componente del nucleo familiare di dichiarare eventuali cambi di residenza. Questi gli oggetti delle due ordinanze firmate oggi dal Sindaco Letizia Moratti, volte a garantire più sicurezza e il rispetto della legalità, nell’ambito del quartiere di Paolo Sarpi.

L’ambito territoriale interessa le seguenti vie: Paolo Sarpi, Aleardo Aleardi, Vittorio Alfieri, Arnolfo di Cambio, Domenico Balestrieri, Giovan Battista Bertini, Braccio da Montone, Bramante, Giordano Bruno, Aristotele Fioravanti, Pietro Giannone, Giorgione, Giuseppe Giusti, Paolo Lomazzo, Messina (solo civici dispari da 1 a 23 e pari da 2 a 20), Montello (civici dispari da 1 a 9 e pari da 2 a 8), Morazzone, Giovan Battista Niccolini (esclusi i civici dispari da 1 a 19 e pari da 2 a 8), Antonio Rosmini e Luca Signorelli.

I provvedimenti, che hanno carattere sperimentale, entreranno in vigore da lunedì 24 maggio e sono validi fino al 31 luglio 2010.

Per prevenire il sovraffollamento abusivo negli appartamenti dati in affitto o in uso e per potere identificare in ogni momento le persone che li occupano, i proprietari o gli usufruttuari dovranno depositare negli uffici della Polizia Locale la scheda autocertificativa con i dati dei contratti di cessione in uso a qualsiasi titolo dell’immobile. La sanzione, per i trasgressori, è di 450 euro. 

Gli occupanti, secondo il provvedimento, dovranno a loro volta depositare la scheda relativa al numero degli occupanti e l’ubicazione degli appartamenti. Le schede sono disponibili presso i Comandi di Zona. 

Chi ha già stipulato un contratto d’affitto dovrà depositare la scheda entro 30 giorni a partire dall’entrata in vigore del provvedimento. I contratti stipulati successivamente dovranno essere depositati entro 15 giorni dalla cessione in uso dell’immobile stesso. Gli occupanti delle unità immobiliari dovranno depositare la scheda allegata all’ordinanza entro 15 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento se risultano già occupare l’immobile. In caso di occupazione successiva a tale data, la scheda dovrà essere consegnata entro 15 giorni dalla data di occupazione delle abitazioni. 

Gli amministratori dei beni condominiali, entro 15 giorni dal momento in cui ne avranno conoscenza dovranno segnalare alla Polizia Locale eventuali irregolarità, nonché situazioni di degrado. 

La documentazione richiesta può essere consegnata a mano, a mezzo raccomandata al Comando di Polizia Locale Zona 8 di piazzale Accursio, 5 o  tramite fax ai seguenti numeri 02.77270813, 02.77270035.

Con la seconda ordinanza si vogliono, invece, contrastare problemi di sicurezza urbana e ordine pubblico, disturbo alla quiete pubblica, comportamenti indecorosi e in contrasto con le regole del vivere civile , violazione di norme relative alla gestione dei rifiuti a tutela del decoro urbano e dell’igiene ambientale.  Disturbi che si verificano spesso a tarda notte, fuori dai pubblici esercizi. Situazione confermata dai continui reclami dei cittadini e dagli interventi delle Forze di Polizia. 

In particolare, per le attività di acconciatore ed estetista l’orario consentito è dall e 7 alle 22; per le imprese artigiane di produzione alimentare l’orario di apertura è non prima delle 6 e non oltre l’una del giorno seguente; per i centri massaggi, dalle 7 alle 20; per i phone-centre e gli internet-point, dalle 7 alle 22.

Inoltre i negozi di vendita al dettaglio e le imprese artigiane di produzione alimentare (gelateria, gastronomie, rosticcerie, asporto, pasticcerie, kebab, dalle 20 fino all’orario di chiusura, possono vendere bevande solo in contenitori di carta o plastica. Nell’ambito territoriale interessato dall’ordinanza è vietata anche la vendita e somministrazione in forma itinerante.

Le violazioni alle disposizione sono punite ai sensi delle specifiche normative di settore. In particolare per quanto riguarda centri massaggi, phone-centre e internet-point, e il divieto di vendita per asporto di bevande le sanzioni ammontano a 450 euro. 
In risposta al messaggio di Oliverio Gentile inserito il 5 Maggio 2010 - 09:56
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