.: Discussione: Il Comune di Milano sembra intenzionato a rinunciare alla Difesa Civica a Milano

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Oliverio Gentile

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Inserito da Oliverio Gentile il 23 Feb 2010 - 23:20
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Dalla pagina Facebook "Salviamo il Difensore Civico metropolitano", segnalo/riporto:

Emendamento parlamentare alla norma della Finanziaria 2010 che prevede l'abolizione della Difesa Civica Comunale

IL DIFENSORE CIVICO COMUNALE NEL DECRETO LEGGE N. 2/2010: PROPOSTE PER LA LEGGE DI CONVERSIONE

Il quadro normativo definito dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio e tesoro della Camera dei Deputati produce l’azzeramento della difesa civica nei comuni.
L’unico modo per contrastare questo tentativo è descritto qui di seguito.
Va approvato in aula un emendamento che tenga in vita la difesa civica nei comuni con popolazione non inferiore ai centomila abitanti.
In tal modo si assicurerebbe la stabilità della difesa civica nei comuni che sono i punti forti della rete di difesa civica comunale e si terrebbe aperta una strategia di completamento della rete di difesa civica comunale complessiva mediante associazioni orizzontali (tra comuni) e associazioni verticali (tra comuni e provincia).
Salvare la difesa civica nei punti forti della rete è condizione imprescindibile per proseguire su questo cammino, cammino obbligato per il fatto che è a livello comunale che si verifica il più esteso e intenso impatto tra amministrazione pubblica e cittadini.

TESTO DELL’EMENDAMENTO
all’emendamento 1.21 dei Relatori già approvato dalle Commissioni I Affari costituzionali e V Bilancio e Tesoro della Camera dei Deputati

“Dopo il comma 2 dell’articolo 1, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, i Comuni devono altresì adottare» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica i Comuni devono adottare»;
b) alla lettera a), dopo le parole: «difensore civico» è inserita la seguente: «comunale» e in fine
sono aggiunte le seguenti: «, salvo che nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti; nei Comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti le funzioni del difensore Civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo Comune, che assume la denominazione di «difensore civico territoriale»; il difensore civico territoriale è competente a garantire l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.»”.

In risposta al messaggio di Oliverio Gentile inserito il 11 Gen 2010 - 16:58
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