.: Discussione: Abolizione dei Consigli di Zona: Appello al Ministro - eliminiamo i costi non la democrazia

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Piermario Sarina

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Inserito da Piermario Sarina il 15 Dic 2009 - 00:01
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...scusate il disturbo...ma temo che non sappiate di cosa state parlando!!!
Registro l'ennesimo modo superficiale e contrario alla realtà di riportare al pubblico l'iniziativa politica della Lega Nord di cui mi onoro di far parte e per la quale sono fiero di confrontarmi con chiunque ne abbia voglia! In soldoni: riporto pari pari l'art. 18 del testo delle autonomie predisposto dal Ministro Calderoli (vedi sotto), dopodichè potremo riprendere a discutere di Consigli di Zona, utilità, razionalizzazioni, ecc.ecc.. Faccio solo notare (tanto x cominciare) che la soppressione delle Circoscrizioni è prevista x le città con popolazione inferiore alle 250.000 unità: Milano ha 1.300.000 abitanti circa, quindi a Milano non sparisce il decentramento!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Scusate la franchezza ma le chiacchiere stanno a zero e se non ci fosse la Lega a tentare di riportare un po' d'ordine in questo paese, fra 100 anni saremo ancora qui a chiederci quale fosse la targa del TIR (probabilmente cinese) che ci ha travolto! Padania libera (soprattutto dalle menzogne e dalla disinformazione).

Art. 18

(Soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale)

1. Ad eccezione dei Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, sono soppresse le circoscrizioni comunali di cui all’articolo 17 del Testo unico.

2. I Comuni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti alle soppressioni di cui al comma 1 con riguardo alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. I Comuni succedono alle circoscrizioni soppresse in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i princìpi della solidarietà attiva e passiva.

3. Le soppressioni di cui al comma 1 e le disposizioni di cui al comma 2 sono efficaci per le circoscrizioni comunali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge a decorrere dalla cessazione dei rispettivi organi in carica alla medesima data.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti possono essere istituite circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune. In ogni caso, le circoscrizioni di decentramento di cui al primo periodo non possono essere composte da un numero di componenti superiore a otto nei Comuni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti e da un numero di componenti superiore a dodici nei Comuni con popolazione pari o superiore a 500.000 abitanti. Nei Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, il limite del numero dei componenti di cui al secondo periodo è efficace dalla data di cessazione degli organi delle circoscrizioni in carica alla medesima data.

5. I componenti degli organi delle circoscrizioni non soppresse ai sensi del comma 1 e quelli degli organi delle circoscrizioni di nuova istituzione hanno diritto a percepire, dalla data di entrata in vigore della presente legge, esclusivamente un unico gettone di presenza, il cui ammontare è determinato ai sensi dell’articolo 82 del Testo unico per la partecipazione alla sedute dei rispettivi organi di appartenenza. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 82 del Testo unico, in nessun caso l’ammontare percepito può superare l’importo spettante ad un consigliere comunale.

6. Sono abrogati i commi 1, 3 e 5 dell’articolo 17 del Testo unico.
In risposta al messaggio di Massimiliano Bombonati inserito il 9 Dic 2009 - 18:35
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