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.: Il Blog di Alessandro Rizzo
Giovedì, 19 Novembre, 2009 - 16:00

Il suo compagno gay morì in un incidente

il tribunale di Milano dispone il risarcimento

http://milano.repubblica.it/

Anche i conviventi omosessuali devono essere ammessi tra le parti civili di un processo. A stabilire il principio, per la prima volta a Milano, è stata la nona sezione, che così ha accolto l’istanza presentata da un uomo che ha perso il convivente in un incidente stradale. A lui, in caso di condanna, dovrà essere riconosciuto un "danno non patrimoniale" per le conseguenze subite

di Emilio Randacio

È legittimo riconoscere un danno a un omossessuale che ha perso il proprio compagno a seguito di un reato. Nonostante il nostro ordinamento non preveda alcuna norma al riguardo. Così ha stabilito la nona sezione penale del tribunale di Milano, accogliendo l’i stanza dei legali Luca Secco e Federico Brambilla, in un processo in cui sul banco degli imputati per omicidio colposo è finito un automobilista responsabile di un incidente mortale.

La corte, presieduta da Annamaria Gatto, nonostante la «carenza di legittimazione attiva» (mancanza di un riconoscimento giuridico), riconosce le ragioni della parte civile fissando un principio che, almeno a Milano, non ha precedenti. La Gatto ha presente come «non vi siano nell’ordinamento norme che legittimano il convivente omosessuale a chiederne il risarcimento in caso di morte», principio che invece è riconosciuto dalla giurisprudenza europea. Tanto è vero che «non vi è dubbio — scrivono i giudici nella loro ordinanza — che in capo al convivente, qualsiasi convivente, debba essere riconosciuto un interesse inerente la persona che giustifica la risarcibilità del danno non patrimoniale cagionato dal reato».

Secondo la Gatto, il principio che va tutelato non è se il rapporto abbia una valenza etero o omosessuale, bensì «se dalla situazione derivante dalla convivenza discenda la risarcibilità del danno cagionato dal reato al convivente, per la lesione di interessi inerenti la persona meritevoli di tutela in base all’ordinamento». Il caso riguarda due uomini che convivevano da 20 anni ed erano l’u no (la vittima) il maestro di canto dell’altro. La loro unione si era interrotta a causa di un incidente stradale nel quale il maestro di canto aveva perso la vita.

In udienza preliminare, i legali del sopravvissuto (che aveva chiesto i danni al responsabile dell’incidente) si erano visti respingere l’istanza. Ora, per sapere se al compagno verrà riconosciuto il risarcimento e la sua entità, bisognerà aspettare solo la conclusione del dibattimento. Il provvedimento ha un precedente in Italia. Nel 2007, a Roma, un giudice aveva ammesso tra le parti civili di un processo per omicidio il compagno trentennale della vittima. Non è stato però possibile sapere a quanto ammontasse il risarcimento: l’ex compagno è nel frattempo deceduto.