.: Discussione: Sosta: nuove tariffe nella cerchia dei bastioni
:Info Utente:
:Info Messaggio:
Punteggio: 0
Num.Votanti: 0 Quanto condividi questo messaggio?
|
Inserito da Carlo PortaMaffe il 16 Nov 2009 - 19:19
accedi per inviare commenti
|
L’articolo 7 comma 8 del Codice della Strada, riportato integralmente qui di seguito, impone che vi sia proporzionalità e contiguità tra i posti auto a pagamento e quelli gratuiti, in mancanza l’unica responsabilità ricade sul comune ed il cittadino non è tenuto al pagamento del gratta e sosta. QUOTE Art. 7. Regolamentazione della circolazione nei centri abitati. comma 8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico. UNQUOTE Ora, essendo completamente progressivamente sparite da Milano le zone con parcheggio gratuito (strisce bianche) a favore di quelle blu, si deduce che il Comune ritenga strumentalmente, per ovvie ragioni di cassa, tutto il territorio cittadino di particolare rilevanza urbanistica! |
|
In risposta al messaggio di
Oliverio Gentile inserito il 17 Lug 2009 - 20:42
[ risposta precedente] [ torna al messaggio] [risposta successiva ]
|
|