.: Discussione: I FATTI DEL BUONGOVERNO: Niente tagli alle Forze dell'ordine

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Antonio Marino

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Inserito da Antonio Marino il 24 Lug 2008 - 12:21
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Spiace constatare che, ancora una volta, Repubblica si distingua per parzialità di informazione. Nell'articolo pervenutomi e presumo nelle altre pagine del quotidiano non c'è traccia degli emendamenti  al D.L. 112/2008  che il Governo ha presentato dopo l'approvazione da parte dellle Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera dei Deputati nella seduta del 15 luglio scorso. Tali emendamenti trovano approvazione da parte del S.A.P. e sgombrano il campo da ogni dubbio in merito all'azione di buon governo. A fronte dei drastici tagli compiuti dal governo Prodi, che hanno paralizzato le funzionalita’ degli organi di sicurezza, e nonostante i tagli alla spesa previsti per tutti i ministeri, l’attuale esecutivo di centrodestra ha stanziato un fondo di 300 milioni di euro al quale saranno aggiunte le risorse provenienti dai beni confiscati alla mafia, valutate in circa 1 miliardo di euro. Credo pertanto che gli amici del Consiglio Comunale, che bene fanno a porre preventivamente l'accento sulle misure finanziarie dell'esecutivo, potranno stare tranquilli. Di seguito, gli articoli oggetto di modifica e gli emendamenti approvati.


Art. 69. Progressione triennale


1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 la progressione economica degli stipendi  prevista dagli ordinamenti di appartenenza per le categorie di  personale  di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  si sviluppa in classi ed aumenti periodici triennali con  effetto  sugli  automatismi  biennali in corso di maturazione al 1° gennaio 2009 ferme restando le misure percentuali in vigore.

2. In  relazione  ai  risparmi  relativi al sistema universitario, valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2009, in 80 milioni di euro per  l'anno  2010,  in  80  milioni  di  euro per l'anno 2011, in 120 milioni  di euro per l'anno 2012 e in 160 milioni di euro a decorrere dall'anno  2013,  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e della   ricerca,   tenuto   conto   dell'articolazione   del  sistema universitario   e  della  distribuzione  del  personale  interessato, definisce, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze le modalita'  di  versamento,  da  parte delle singole universita' delle relative risorse con imputazione al capo X, capitolo 2368 dello stato di  previsione delle entrate del Bilancio dello Stato, assicurando le necessarie attivita' di monitoraggio.

EMENDAMENTO APPROVATO: Questo articolo è stato riformulato, introducendo, rispetto al testo iniziale, un meccanismo di intervento una tantum anziché a regime sulla progressione economica automatica degli stipendi prevista dagli ordinamenti di appartenenza del personale in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3 del d. lgs. 165/2001 non contrattualizzato, compreso il personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, per il quale è prevista una progressione economica dello stipendio secondo automatismi biennali.
Il nuovo testo prevede, con effetto dal 1° gennaio 2009, per il predetto personale, un differimento una tantum di 12 mesi della maturazione dell’aumento biennale, limitatamente alla misura del 2,5%.
Il periodo di differimento è utile anche ai fini della maturazione dei successivi aumenti biennali.


Art. 70. Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermita' dipendente da causa di servizio

1. A  decorrere  dal  1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle  amministrazioni  pubbliche  ai  quali  sia  stata riconosciuta un'infermita'  dipendente  da  causa  di  servizio ed ascritta ad una delle  categorie  della  tabella  A annessa al decreto del Presidente della  Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, fermo restando il diritto all'equo   indennizzo   e'   esclusa   l'attribuzione   di  qualsiasi trattamento  economico  aggiuntivo  previsto  da  norme  di  legge  o pattizie.

2. Con  la  decorrenza  di  cui  al  comma 1 sono conseguentemente abrogati gli articoli 43 e 44 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290  e gli articoli 117 e 120 del Regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 e successive modificazioni ed integrazioni.
EMENDAMENTO APPROVATO: E’ escluso dall’applicazione della disciplina relativa alla soppressione del trattamento economico aggiuntivo per causa di servizio del dipendente, il personale del Comparto Sicurezza e Difesa.



Art. 71. Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministra
zioni

1. Per  i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni  di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci  giorni  di  assenza  e'  corrisposto  il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennita' o emolumento, comunque denominati,  aventi  carattere  fisso e continuativo, nonche' di ogni altro   trattamento  accessorio.  Resta  fermo  il  trattamento  piu' favorevole  eventualmente  previsto  dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio  sul  lavoro  o  a  causa  di  servizio, oppure a ricovero ospedaliero  o  a  day  hospital,  nonche'  per le assenze relative a patologie   gravi   che  richiedano  terapie  salvavita.  I  risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di  bilancio  per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di   bilancio.   Tali   somme   non  possono  essere  utilizzate  per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

2. Nell'ipotesi  di  assenza per malattia protratta per un periodo superiore  a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante   presentazione   di  certificazione  medica  rilasciata  da struttura sanitaria pubblica.

3. L'Amministrazione   dispone   il   controllo  in  ordine  alla sussistenza  della  malattia del dipendente anche nel caso di assenza di   un  solo  giorno,  tenuto  conto  delle  esigenze  funzionali  e organizzative. Le fasce orarie di reperibilita' del lavoratore, entro le  quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, e' dalle  ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.

4. La  contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore,  fermi  restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito  previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le  modalita'  di  fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito,  per  le  quali  la  legge,  i  regolamenti,  i contratti collettivi   o   gli   accordi   sindacali  prevedano  una  fruizione alternativa  in  ore  o  in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata   lavorativa,  l'incidenza  dell'assenza  sul  monte  ore  a disposizione  del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con  riferimento  all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

5. Le  assenze  dal  servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle  somme  dei  fondi  per  la  contrattazione  integrativa. Fanno eccezione   le   assenze   per   congedo   di   maternita',  compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternita', le assenze  dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonche'  le  assenze  previste  dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo  2000,  n.  53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave,  i  permessi  di  cui  all'articolo 33,  comma 3,  della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

6. Le  disposizioni  del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

EMENDAMENTO APPROVATO: E’ escluso dall’applicazione della disciplina relativa ai disincentivi economici per assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il personale del Comparto Sicurezza e Difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative e addestrative.



Art. 72. Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di eta' per il collocamento a riposo

1. Per  gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso le amministrazioni  dello  Stato,  anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie  fiscali,  la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici  non  economici,  le  Universita', le Istituzioni ed Enti di ricerca nonche' gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo  30 marzo 2001, n. 165, puo' chiedere di essere esonerato dal  servizio  nel  corso  del  quinquennio  antecedente  la  data di maturazione  della  anzianita'  massima  contributiva  di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti interessati,  improrogabilmente,  entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianita'   contributivo   richiesto   e   non   e'  revocabile.  La disposizione non si applica al personale della Scuola.

2. E'  data  facolta'  all'amministrazione,  in  base alle proprie esigenze  funzionali,  di  accogliere la richiesta dando priorita' al personale  interessato  da  processi  di  riorganizzazione della rete centrale  e  periferica  o  di  razionalizzazione  o  appartenente  a qualifiche  di  personale  per  le quali e' prevista una riduzione di organico.

3. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento  temporaneo  pari  al  cinquanta  per cento di quello complessivamente  goduto,  per  competenze  fisse  ed  accessorie, al momento  del  collocamento  nella  nuova  posizione. Ove durante tale periodo  il  dipendente  svolga  in  modo  continuativo  ed esclusivo attivita'  di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo  della  cooperazione  con  i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti  da  individuare  con  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del  presente  decreto,  la misura del predetto trattamento economico temporaneo  e'  elevata  dal cinquanta al settanta per cento. Fino al collocamento  a  riposo  del  personale  in  posizione di esonero gli importi  del  trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione non possono essere utilizzati per nuove finalita'.

4. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta' il  dipendente  ha  diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.

5. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di  esonero dal servizio e' cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per   collaborazioni   e   consulenze   con  soggetti  diversi  dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30 marzo 2001, n. 165 o societa' e consorzi dalle stesse partecipati.   In   ogni   caso  non  e'  consentito  l'esercizio  di prestazioni   lavorative   da   cui  possa  derivare  un  pregiudizio all'amministrazione di appartenenza.

6. Le  amministrazioni di appartenenza, in relazione alle economie effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal servizio,  certificate  dai  competenti  organi di controllo, possono procedere,  previa  autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  ad  assunzioni  di personale in via anticipata  rispetto  a quelle consentite dalla normativa vigente per l'anno  di  cessazione dal servizio per limiti di eta' del dipendente collocato in posizione di esonero. Tali assunzioni vengono scomputate da quelle consentite in tale anno.

7. All'articolo 16  comma 1  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992,  n. 503, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono aggiunti    i    seguenti:    «In   tal   caso   e'   data   facolta' all'amministrazione,  in  base  alle proprie esigenze organizzative e funzionali,  di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza  professionale  acquisita dal richiedente in determinati o specifici   ambiti  ed  in  funzione  dell'efficiente  andamento  dei servizi.     La    domanda    di    trattenimento    va    presentata all'amministrazione  di  appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti  il  compimento  del  limite di eta' per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.»

8. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di  entrata in vigore della presente legge e quelli gia' disposti con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2008.

9. Le  amministrazioni  di  cui  al  comma 7  riconsiderano,  con provvedimento  motivato,  tenuto  conto  di  quanto  ivi  previsto, i provvedimenti   di   trattenimento  in  servizio  gia'  adottati  con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.

10. I  trattenimenti  in  servizio  gia' autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al trattenimento  sono tenuti a presentare una nuova istanza nei termini di cui al comma 7.

11. Nel caso di compimento dell'anzianita' massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono  risolvere,  fermo  restando quanto previsto dalla disciplina vigente  in  materia  di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto  lavoro  con  un  preavviso  di  sei  mesi.  Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  da  emanare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto, su proposta   del   Ministro   per   la   pubblica   amministrazione   e l'innovazione,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno e della difesa sono definiti gli  specifici  criteri e le modalita' applicative dei principi della disposizione  di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti   sicurezza   e   difesa,  tenendo  conto  delle  rispettive peculiarita'  ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati e professori universitari.

EMENDAMENTO APPROVATO: Relativamente al personale dei Comparti Sicurezza e Difesa, il previsto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), volto a definire gli specifici criteri e le modalità applicative della disposizione che attribuisce alle amministrazioni pubbliche la facoltà, in caso di compimento dell’anzianità contributiva massima di 40 anni del personale dipendente, di risolvere il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi, deve essere emanato previa delibera del Consiglio dei Ministri.

Antonio Marino
Componente Commissioni Istruttorie
Consiglio di Zona 4



In risposta al messaggio di Alberto Farina inserito il 23 Lug 2008 - 13:33
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