.: Discussione: I FATTI DEL BUONGOVERNO: Niente tagli alle Forze dell'ordine
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Inserito da Antonio Marino il 24 Lug 2008 - 12:21
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Spiace constatare che, ancora una volta, Repubblica si distingua per parzialità di informazione. Nell'articolo pervenutomi e presumo nelle altre pagine del quotidiano non c'è traccia degli emendamenti al D.L. 112/2008 che il Governo ha presentato dopo l'approvazione da parte dellle Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera dei Deputati nella seduta del 15 luglio scorso. Tali emendamenti trovano approvazione da parte del S.A.P. e sgombrano il campo da ogni dubbio in merito all'azione di buon governo. A fronte dei drastici tagli compiuti dal governo Prodi, che hanno paralizzato le funzionalita’ degli organi di sicurezza, e nonostante i tagli alla spesa previsti per tutti i ministeri, l’attuale esecutivo di centrodestra ha stanziato un fondo di 300 milioni di euro al quale saranno aggiunte le risorse provenienti dai beni confiscati alla mafia, valutate in circa 1 miliardo di euro. Credo pertanto che gli amici del Consiglio Comunale, che bene fanno a porre preventivamente l'accento sulle misure finanziarie dell'esecutivo, potranno stare tranquilli. Di seguito, gli articoli oggetto di modifica e gli emendamenti approvati.
Art. 69. Progressione triennale 1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 la progressione economica degli stipendi prevista dagli ordinamenti di appartenenza per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si sviluppa in classi ed aumenti periodici triennali con effetto sugli automatismi biennali in corso di maturazione al 1° gennaio 2009 ferme restando le misure percentuali in vigore. 2. In relazione ai risparmi relativi al sistema universitario, valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2009, in 80 milioni di euro per l'anno 2010, in 80 milioni di euro per l'anno 2011, in 120 milioni di euro per l'anno 2012 e in 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, tenuto conto dell'articolazione del sistema universitario e della distribuzione del personale interessato, definisce, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze le modalita' di versamento, da parte delle singole universita' delle relative risorse con imputazione al capo X, capitolo 2368 dello stato di previsione delle entrate del Bilancio dello Stato, assicurando le necessarie attivita' di monitoraggio. EMENDAMENTO APPROVATO: Questo articolo è stato riformulato, introducendo, rispetto al testo iniziale, un meccanismo di intervento una tantum anziché a regime sulla progressione economica automatica degli stipendi prevista dagli ordinamenti di appartenenza del personale in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3 del d. lgs. 165/2001 non contrattualizzato, compreso il personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, per il quale è prevista una progressione economica dello stipendio secondo automatismi biennali. Il nuovo testo prevede, con effetto dal 1° gennaio 2009, per il predetto personale, un differimento una tantum di 12 mesi della maturazione dell’aumento biennale, limitatamente alla misura del 2,5%. Il periodo di differimento è utile anche ai fini della maturazione dei successivi aumenti biennali. Art. 70. Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermita' dipendente da causa di servizio 1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermita' dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, fermo restando il diritto all'equo indennizzo e' esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie. 2. Con la decorrenza di cui al comma 1 sono conseguentemente abrogati gli articoli 43 e 44 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e gli articoli 117 e 120 del Regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 e successive modificazioni ed integrazioni. EMENDAMENTO APPROVATO: E’ escluso dall’applicazione della disciplina relativa alla soppressione del trattamento economico aggiuntivo per causa di servizio del dipendente, il personale del Comparto Sicurezza e Difesa. Art. 71. Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni 1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennita' o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento piu' favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. 2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica. 3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilita' del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, e' dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi. 4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalita' di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza. 5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternita', compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternita', le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonche' le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi. EMENDAMENTO APPROVATO: E’ escluso dall’applicazione della disciplina relativa ai disincentivi economici per assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il personale del Comparto Sicurezza e Difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative e addestrative. Art. 72. Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di eta' per il collocamento a riposo 1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Universita', le Istituzioni ed Enti di ricerca nonche' gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, puo' chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianita' massima contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianita' contributivo richiesto e non e' revocabile. La disposizione non si applica al personale della Scuola. 2. E' data facolta' all'amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta dando priorita' al personale interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le quali e' prevista una riduzione di organico. 3. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attivita' di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la misura del predetto trattamento economico temporaneo e' elevata dal cinquanta al settanta per cento. Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli importi del trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione non possono essere utilizzati per nuove finalita'. 4. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta' il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio. 5. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio e' cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o societa' e consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non e' consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione di appartenenza. 6. Le amministrazioni di appartenenza, in relazione alle economie effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal servizio, certificate dai competenti organi di controllo, possono procedere, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze ad assunzioni di personale in via anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente per l'anno di cessazione dal servizio per limiti di eta' del dipendente collocato in posizione di esonero. Tali assunzioni vengono scomputate da quelle consentite in tale anno. 7. All'articolo 16 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «In tal caso e' data facolta' all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di eta' per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.» 8. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli gia' disposti con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2008. 9. Le amministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano, con provvedimento motivato, tenuto conto di quanto ivi previsto, i provvedimenti di trattenimento in servizio gia' adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009. 10. I trattenimenti in servizio gia' autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti a presentare una nuova istanza nei termini di cui al comma 7. 11. Nel caso di compimento dell'anzianita' massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno e della difesa sono definiti gli specifici criteri e le modalita' applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza e difesa, tenendo conto delle rispettive peculiarita' ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati e professori universitari. EMENDAMENTO APPROVATO: Relativamente al personale dei Comparti Sicurezza e Difesa, il previsto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), volto a definire gli specifici criteri e le modalità applicative della disposizione che attribuisce alle amministrazioni pubbliche la facoltà, in caso di compimento dell’anzianità contributiva massima di 40 anni del personale dipendente, di risolvere il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi, deve essere emanato previa delibera del Consiglio dei Ministri. Antonio Marino Componente Commissioni Istruttorie Consiglio di Zona 4 |
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In risposta al messaggio di
Alberto Farina inserito il 23 Lug 2008 - 13:33
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