.: Discussione: Un paradosso ciclistico

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Giovanni Gronda

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Inserito da Giovanni Gronda il 15 Dic 2007 - 12:06
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Non vorrei dire una inesattezza, ma credo che nemmeno sulle "strisce" delle ciclabili (o meglio attraversamenti ciclabili) quando attraversano la strada il ciclista abbia la precedenza, al contrario dell'attraversamento pedonale:
Quindi io sto percorrendo una ciclabile che attraversa una strada, l'attraversamento è segnato con il tratteggio e la bici, mi investono e ho anche torto.
Nell'art 145 infatti c'è scritto di dare la precedenza al pedone, nel 146 non c'è scritto di fare la stessa cosa con il ciclista.
Assurdo davvero

Art. 145 (Art. 40 Cod. str.)

(Attraversamenti pedonali)

  1. Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm (fig. II.434).
  2. La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.
  3. In presenza del segnale FERMARSI E DARE PRECEDENZA l'attraversamento pedonale, se esiste, deve essere tracciato a monte della linea di arresto, lasciando uno spazio libero di almeno 5 m; in tal caso i pedoni devono essere incanalati verso l'attraversamento pedonale mediante opportuni sistemi di protezione (fig. II.435).
  4. Sulle strade ove e' consentita la sosta, per migliorare la visibilita', da parte dei conducenti, nei confronti dei pedoni che si accingono ad impegnare la carreggiata, gli attraversamenti pedonali possono essere preceduti, nel verso di marcia dei veicoli, da una striscia gialla a zig zag, del tipo di quella di cui all'articolo 151, comma 3, di lunghezza commisurata alla distanza di visibilita'. Su tale striscia e' vietata la sosta (fig. II.436).



Art. 146 (Art. 40 Cod. str.)

(Attraversamenti ciclabili)

  1. Gli attraversamenti ciclabili per garantire la continuita' delle piste ciclabili nelle aree di intersezione.
  2. Gli attraversamenti ciclabili sono evidenziati sulla carreggiata mediante due strisce bianche discontinue, di larghezza di 50 cm; con segmenti ed intervalli lunghi 50 cm; la distanza minima tra i bordi interni delle due strisce trasversali e' di 1 m per gli attraversamenti a senso unico e di 2 m per gli attraversamenti a doppio senso (fig.II.437). In caso di attraversamento ciclabile contiguo a quello pedonale e' sufficiente evidenziare con la striscia discontinua solo la parte non adiacente l'attraversamento pedonale.
  3. Analogamente a quanto previsto dall'articolo 145, comma 4, sulle strade ove e' consentita la sosta, per migliorare la visibilita', da parte dei conducenti, nei confronti dei velocipedi che si accingono ad impegnare la carreggiata, gli attraversamenti ciclabili possono essere preceduti, nel verso di marcia dei veicoli, da una striscia gialla a zig zag, del tipo di quella di cui all'articolo 151, comma 3, di lunghezza commisurata alla distanza di visibilita'. Su tale striscia e' vietata la sosta.


In risposta al messaggio di Alessandro Rizzo inserito il 19 Nov 2007 - 16:23
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