.: Discussione: Decalogo per le assemblee costituenti del Partito democratico

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Corrado Angione

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Inserito da Corrado Angione il 13 Set 2007 - 01:22
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Dal sito www.ulivo.it

1. È indetta per il 14 ottobre 2007 l’elezione dei componenti della Assemblea costituente nazionale e, in collegamento con essi, del Segretario politico nazionale del partito democratico. È inoltre indetta, per quella stessa data, l’elezione dei componenti delle Assemblee regionali e, in collegamento con essi, dei segretari regionali del partito. Nella Regione Trentino Alto Adige si eleggono i componenti delle assemblee provinciali di Trento e Bolzano e i relativi segretari provinciali; le due assemblee provinciali costituiscono insieme l’Assemblea regionale che elegge il proprio coordinatore, eventualmente anche prevedendo la turnazione in tale incarico fra i due segretari provinciali.

2. Con successivo Regolamento vengono stabilite le modalità di elezione delle Assemblee provinciali e dei Segretari provinciali, da tenersi entro il 31 dicembre 2007.
3. Possono partecipare in qualità di elettori e di candidati tutte le cittadine ed i cittadini italiani che al 14 ottobre abbiano compiuto sedici anni nonché, con i medesimi requisiti di età, le cittadine e i cittadini dell’Unione europea residenti, le cittadine e i cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, i quali al momento del voto dichiarino di voler partecipare al processo costituente del Partito Democratico e devolvano un contributo minimo di € 5,00, ridotto a 2 € per le elettrici e gli elettori che non ancora compiuto venticinque anni.
4. Qualora sia stata eletta una maggioranza assoluta di componenti l’Assemblea a sostegno di un candidato Segretario, il Presidente dell’Assemblea costituente nazionale lo proclama eletto all’apertura della prima seduta dell’Assemblea stessa; in caso contrario il Presidente indice in quella stessa seduta un ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l’Assemblea e proclama eletto Segretario il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi. La stessa regola si applica per i segretari regionali.
5. L’Assemblea Nazionale, convocata da Romano Prodi che ne assume la Presidenza, si riunisce per la prima seduta il 27 ottobre 2007. Essa approva il Manifesto e lo Statuto nazionale del Partito, ed assolve ad ogni altra funzione attribuitale dalle norme transitorie e finali dello Statuto. La prima seduta delle Assemblee costituenti regionali è convocata da Romano Prodi entro 30 giorni dallo svolgimento delle elezioni. L’Assemblea come primo adempimento procede all’elezione del proprio presidente tra i propri componenti a  scrutinio segreto; nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito nella prima votazione la maggioranza dei componenti si procede a una seconda votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati. Nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto nazionale, tali Assemblee approvano il rispettivo Statuto regionale, ed assolvono ad ogni altra funzione attribuita loro dalle norme transitorie e finali degli Statuti nazionale e regionale.
6. Per l’assegnazione dei seggi ai fini dell’elezione della Assemblea Nazionale, si fa riferimento ai collegi e alle circoscrizioni di cui alla legge 4 agosto 1993, n. 277 (legge Mattarella Camera). Milleduecento seggi vengono distribuiti tra le circoscrizioni in proporzione al numero di residenti e milleduecento seggi in proporzione al numero dei voti conseguiti dall’Ulivo nelle elezioni del 2006 per la Camera dei deputati, in entrambi i casi sulla base del metodo dei quozienti interi e dei più alti resti. I seggi così assegnati a ciascuna circoscrizione vengono ripartiti tra i collegi in proporzione ai voti conseguiti dall’Ulivo nelle elezioni del 2006 per la Camera dei deputati sulla base del metodo dei quozienti interi e dei più alti resti. Ogni collegio elegge almeno 3 delegati. Un ulteriore seggio è assegnato ai collegi in cui abbia partecipato al voto un numero di persone pari a più del 20 per cento dei voti ottenuti dall’Ulivo nelle elezioni per la Camera dei deputati del 2006. Gli italiani residenti all’estero eleggono 60 rappresentanti.
7. Le liste per l'elezione dell’Assemblea Nazionale sono plurinominali con alternanza di genere. Occorrono tra 100 e 150 firme per presentare una lista di collegio. Nessuno può candidarsi in più di un collegio. La lista indica un candidato Segretario nazionale. Ci si può collegare nella circoscrizione con una dichiarazione di intenti. Devono essere presentate, a pena di nullità, tra il 21 e il 22 settembre. Con un sistema analogo a quello vigente per la Camera fino al 1992, si assegnano prima i seggi pieni nei collegi con la proporzionale (quoziente corretto a + 2), poi i seggi non assegnati e i voti non utilizzati (resti) confluiscono a livello circoscrizionale. Le liste che a quel livello hanno ottenuto più del 5% dei voti si suddividono i seggi residui col medesimo metodo; i seggi in questo modo assegnati a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle liste di collegio con i resti più grandi. Le liste che si collegano a livello circoscrizionale devono avere metà capilista uomini e metà capilista donne.
8. Le dichiarazioni di candidatura alla carica di Segretario Nazionale sono presentate entro il 30 luglio 2007 unitamente a una dichiarazione di intenti e a un numero di firme compreso tra duemila e tremila, di cui almeno cento in cinque diverse regioni. Le dichiarazioni di candidatura sono accettate se corredate, entro i termini previsti per la presentazione delle liste, da dichiarazioni di liste presentate in almeno 25 diversi collegi, in non meno di 5 differenti regioni. Le dichiarazioni di candidatura alla carica di Segretario Regionale sono presentate entro il 12 settembre 2007 unitamente a una dichiarazione d’intenti e a un numero di firme compreso tra 500 e 750 per le Regioni fino a un milione di abitanti e tra 1000 e 1500 per le Regioni con popolazione superiore a un milione di abitanti
9. Per essere ammessi al voto, che si svolge in unica giornata dalle ore 7 alle ore 20, occorre esibire al seggio un documento di identificazione e, ad eccezione dei non ancora maggiorenni e dei non cittadini, la propria tessera elettorale. Saranno determinate con successivo regolamento le modalità di voto per i non ancora maggiorenni e i non cittadini e per gli studenti universitari fuorisede nella loro sede universitaria.
10. Le schede contengono una colonna per ciascuna lista, all’interno della quale sono presenti, nell’ordine, dall’alto in basso, i nominativi dei candidati di collegio, preceduti dal candidato alla carica di Segretario nazionale sostenuto dalla lista. Gli elettori possono esprimere un unico voto in un’unica colonna di ciascuna scheda. Il voto si considera valido in qualsiasi punto della colonna sia stato apposto un segno. Sono considerate non valide le schede che presentino segni di votazione che ricadono all’interno di due o più colonne. Lo scrutinio inizia subito dopo il voto dell’ultimo elettore presente nel seggio al momento della chiusura.