.: Discussione: Lettera Aperta di "Cuore Nero" al Consiglio di Zona 8

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Valter Molinaro

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Inserito da Valter Molinaro il 6 Set 2007 - 16:22
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Egregio sig. Jonghi Lavarini nella tua lettera di presentazione al CDZ avevi scritto:
"Innanzitutto chiariamo che l’Associazione Culturale Aurora Boreale “il Cuore Nero di Milano” è Ente di Assistenza Sociale (riconosciuto ufficialmente dal Ministero degli Interni), Ente di Promozione Sportiva (riconosciuto ufficialmente dal CONI), ONLUS (riconosciuta ufficialmente dalla Regione Lombardia), associazione assolutamente legale (con proprio statuto, atto di fondazione, regolarmente depositati presso le autorità competenti ed oltre 300 iscritti, soprattutto giovani, la maggior parte dei quali residenti proprio in Zona 8)."  Adesso aggiungi che l'associazione essendo federata al "Centro Nazionale Sportivo Fiamma - Cultura Assistenza Ricreazione e Turismo", è automaticamente riconosciuta dal CONI, Regione Lombardia, Ministero.
Potevi dirlo prima perchè questo automatismo aggrava ulteriormente la questione, infatti l'automatismo è una nuova freccia nell'arco di coloro che "diffamano gli avversari politici" perchè vorrei segnalarti che l'associazione a cui tu ti sei federato, la CNSF CARTUR, ha subito da parte  DELL’AUTORITÀ GARANTE  DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO un Provvedimento, n. 16805,  deciso nella adunanza del 4 maggio 2007 e pubblicata nel Bollettino n. 18 del 21 maggio 2007. La questione riguarda la "pubblicità ingannevole" perchè dalla lettura degli atti sia il CONI che il Ministero dell'Interno dichiarano che la CNSF CARTUR non è associazione riconosciuta, l'Autorità così conclude:

VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
Il messaggio prospetta in capo all’associazione Centro Nazionale Sportivo Fiamma CARTUR il riconoscimento da parte del CONI quale ente di promozione sportiva nonché il riconoscimento del Ministero dell’Interno quale ente con finalità assistenziali. Il possesso di questi titoli in capo ad un’associazione è particolarmente rilevante in quanto consente alle associazioni sportive ad essa aderenti di usufruire di finanziamenti e di agevolazioni fiscali.
Dalle risultanze istruttorie ed in particolare dagli elementi di riscontro forniti dalle amministrazioni competenti è emerso, invece, che i titoli citati nel messaggio non sono più validi, in quanto rilasciati ad un altro soggetto diverso dalla CNSF CARTUR e che, allo stato, pertanto, è del tutto improprio ed illegittimo quanto indicato nel sito dell’associazione CNSF CARTUR in merito all’utilizzo del nome e del logo del CONI nonché in merito alla qualifica quale ente assistenziale.

Peraltro, la documentazione inviata dalla CNSF CARTUR nel corso del procedimento non ha alcuna rilevanza ai fini della valutazione circa la validità dei titoli citati nel messaggio; parimenti l’affermazione “entrambe le associazioni sono al momento riconosciute dal CONI” presente nella lettera di accompagnamento della citata documentazione non è suffragata da documentazioni o da elementi di prova.

Il messaggio in esame attribuisce all’operatore pubblicitario qualifiche che esso non detiene con la conseguenza di veicolare ai consumatori un’informazione non veritiera circa le reali qualifiche dell’associazione quale ente di promozione sportiva e, quindi, sul tipo di vantaggi che si possono ottenere aderendo a quest’ultimo.

Il messaggio in esame, pertanto, in conformità al parere espresso dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, è in grado di orientare indebitamente le scelte dei consumatori sull’ente di promozione sportiva al quale rivolgersi in quanto riproducendo il logo del CONI e menzionando titoli e riconoscimenti non più validi, non consente una consapevole determinazione del comportamento economico dei destinatari.
......
RITENUTO,
pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,che messaggio in esame è idoneo ad indurre in errore i destinatari con riguardo alle qualifichedell’operatore pubblicitario potendo per tale motivo pregiudicarne il comportamento economico;
DELIBERA

a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente provvedimento, diffuso dall’associazione Centro Nazionale Sportivo Fiamma C.N.S.F. CAR-TUR, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20, 21, del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l’ulteriore diffusione.
b) che all’associazione Centro Nazionale Sportivo Fiamma C.N.S.F. CAR-TUR sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 13.600 €(tredicimilaseicento euro).

Per approfondimenti leggi il file PDF allegato che contiene la sentenza dell'Autorità.

cordiali saluti
Valter Molinaro

Allegato Descrizione Punteggio
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In risposta al messaggio di Roberto Jonghi Lavarini inserito il 28 Ago 2007 - 12:04
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