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Martedì, 13 Febbraio, 2007 - 12:04

Finanziaria 2007 per rottamazione auto inquinanti

http://www.ecodallecitta.it

Ecco il riassunto delle novità
La Legge Finanziaria 2007 (Legge 27.12.2006, n. 296 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 299, supplemento ordinario n. 244, del 27.12.2006) prevede una serie di novità e modifiche in vari ambiti che hanno riflessi, diretti o indiretti, sul PRA e sulle Tasse Automobilistiche.

Elenchiamo di seguito alcune delle novità.

  1. Nel caso di rottamazione di un autoveicolo "euro 0" o "euro 1" senza acquisto di un veicolo nuovo, se il veicolo viene consegnato ad un demolitore autorizzato dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 è previsto un contributo pari al costo della demolizione - ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 209/2003 e succ. mod. - nei limiti di € 80 a veicolo. Tale contributo sarà anticipato dal centro di demolizione autorizzato; si prevede anche il rimborso dell'abbonamento annuale al trasporto pubblico locale nell'ambito del comune di residenza e di domicilio, se colui che effettua la rottamazione non risulti intestatario di veicoli registrati.

  2. Nel caso di rottamazione di autovetture e di autoveicoli "euro 0" o "euro 1" con acquisto di autovetture nuove immatricolate come "euro 4" o "euro 5", che emettono non oltre 140 grammi di CO2 al km, sono previsti: un contributo di € 800;
    l'esenzione dal pagamento delle Tasse Automobilistiche per un periodo di due annualità. L'esenzione sarà di tre annualità se il veicolo nuovo ha cilindrata inferiore a 1300 cc. e se, pur se con cilindrata superiore o uguale a 1300 cc., è acquistato da persone fisiche il cui nucleo familiare, certificato da idoneo stato di famiglia, sia formato da almeno sei componenti, i quali non risultino intestatari di autovetture o autoveicoli.
    Le disposizioni di cui sopra valgono per i veicoli nuovi il cui contratto d'acquisto sia stato sottoscritto dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007 e comunque immatricolati non oltre il 31 marzo 2008. Il contributo spetta anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente, risultante dallo stato di famiglia.
  3. Nel caso di rottamazione di autocarro - avente sin dalla prima immatricolazione da parte del costruttore la medesima categoria e peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate ed immatricolato "euro 0" o "euro 1" - a fronte dell'acquisto di autocarro di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate immatricolato come "euro 4" o "euro 5", è previsto: un contributo di € 2000 per ogni autocarro (individuato ex art. 54, comma 1, lettera d) D.Lgs. 285/92). Le disposizioni di cui sopra valgono per i veicoli nuovi il cui contratto d'acquisto sia stato sottoscritto dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007 e comunque immatricolati non oltre il 31 marzo 2008. Il contributo spetta anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente, risultante dallo stato di famiglia.
  4. Nel caso di acquisto di autovettura e/o di autocarro nuovo, omologato dal costruttore per la circolazione anche mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, è previsto: un contributo di € 1500; - un ulteriore contributo di € 500 se il veicolo ha emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per chilometro.
    Dette agevolazioni sono cumulabili con quelle di cui ai punti 2 e 3 e hanno validità per i veicoli nuovi il cui contratto d'acquisto sia stato sottoscritto dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2009 e comunque immatricolati non oltre il 31 marzo 2010. Il contributo spetta anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente, risultante dallo stato di famiglia.
    La Legge recita che il contributo di cui ai punti 2, 3 e 4 non spetti per gli acquisti di veicoli per la cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.
  5. Nel caso di rottamazione di motocicli "euro 0" a fronte di acquisto di motocicli nuovi "euro 3", è prevista: l'esenzione dal pagamento delle Tasse Automobilistiche per cinque annualità; un contributo, anticipato dal centro di demolizione autorizzato, pari al costo della demolizione nel limite di € 80 a motociclo.
    Le agevolazioni e i contributi hanno validità per i motocicli nuovi, il cui contratto d'acquisto sia stato sottoscritto dal 1° dicembre 2006 e fino al 31 dicembre 2007 e comunque immatricolati non oltre il 31 marzo 2008.
    Per i motocicli acquistati dal 1° dicembre 2006 al 31 dicembre 2006, la consegna agli Uffici Provinciali ACI della dichiarazione sostitutiva, della copia del certificato di rottamazione e della copia del contratto di acquisto e la consegna al demolitore autorizzato possono essere effettuate entro il 31 gennaio 2007.
  6. Tasse automobilistiche Nuovo tariffario
    La Legge Finanziaria 2007 al comma 321 dell'art. 1 ha introdotto significative differenze tariffarie per le autovetture e gli autoveicoli introducendo due criteri: tassazione in base alla normativa "euro" sulle emissioni inquinanti; introduzione di una sovrattassa per i veicoli superiori a 100 KW o a 136 CV, da calcolare su ogni KW/CV ulteriore rispetto ai 100 KW/136 CV
    Il tariffario 2007 ricomprende anche nuove tariffe differenziate in base alla normativa "euro" sulle emissioni inquinanti per i motocicli, ai sensi del comma 63 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006 n. 286.
    Per le autovetture ed i veicoli per il trasporto promiscuo con alimentazione (esclusiva o doppia) elettrica, a gas metano, a GPL, a idrogeno - a prescindere dalla tipologia di "euro" - restano invariate le tariffe dell'anno 2006, ferme restando eventuali ulteriori agevolazioni già disposte dalla singole Regione Lombardia. Tale disposizione ha valore per le periodicità decorrenti dal 1° gennaio 2007 sia per i veicoli omologati dal costruttore con tali caratteristiche a decorrere dalla data di immatricolazione, sia per i veicoli sui quali il sistema di doppia alimentazione venga installato successivamente alla immatricolazione a decorrere dalla periodicità successiva alla variazione di alimentazione.
  7. Agli incentivi nazionali sopra elencati bisogna aggiungere quelli locali stanziati da alcune Regioni (il Piemonte ne è un esempio)