.: Eventi

« Aprile 2024
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

.: Categorie

.: Ultimi 5 commenti

.: Il Blog di Donatella Elvira Camatta
Domenica, 29 Ottobre, 2006 - 09:35

Le bambine Iraniane

Le bambine possono di fatto essere comperate o vendute con il consenso dei loro tutori maschi. L’articolo 1041 del codice civile prevede che “il matrimonio prima della pubertà è proibito. Il matrimonio contratto prima di raggiungere la pubertà con il consenso del tutore, é valido a condizione che gli interessi del bambino sotto tutela siano debitamente osservati”. Ma la vendita di bambine o il farle sposare a uomini molto più anziani é diventata una pratica comune in Iran. La situazione verificata dal quotidiano governativo Ressalat il 15 dicembre del 1991 é questa: a causa dell’estrema povertà, la gente del Khorasan settentrionale vende le sue bambine per un massimo di 33 dollari. Nelle provincie del Sisran e del Balucistan (sud-est dell’Iran) le bambine da 8 a 10 anni sono vendute dai loro sciagurati genitori per 4 dollari.
La nota(1) dell’articolo 1210 del codice civile stabilisce: “L’età della pubertà per un ragazzo é di 15 anni lunari compiuti e per una ragazza é di 9 anni lunari compiuti”. L’articolo 48 del codice penale dei 1991 prevede che i bambini sono liberi da responsabilità penali. La nota (1) dello stesso articolo definisce un bambino come una persona che non ha raggiunto l’età della pubertà legale. Ciò significa che una bambina di 9 anni può essere punita come un adulto con la fustigazione, giustiziata e perfino lapidata.