.: Discussione: Comunali Milano 2006: quale futuro per la partecipazione on-line a Milano?
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Inserito da Germana Pisa il 1 Giu 2006 - 08:34
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Ciao. Si è accennato ad un dibattito sul Referendum. Io vorrei proporre qui, se Oliverio è d'accordo e se siete d'accordo uno specchietto, tratto da manuale recente, riassuntivo delle modifiche principali che la legge approvata nel 2005 apporta alla Costituzione. Ecco: Parlamento Prima: Camera: 630 deputati, età minima 25 anni Senato: 315 senatori, età minima 40 anni A questi si aggiungono i senatori a vita (ex Presidenti della Repubblica) e quelli nominati dal Capo dello Stato (massimo 5) Dopo Camera: 500 deputati, età minima 21 anni. 18 eletti dagli italiani all’estero 3 massimo deputati a vita nominati dal Presidente della Repubblica più gli ex presidenti della Repubblica. Senato Federale: 252 senatori, età minima 25 anni: Eletti contestualmente ai Consigli regionali Formazione delle leggi Prima Camera e Senato hanno identiche competenze. Ogni legge per essere approvata deve ottenere il ‘sì’ di entrambe i rami del Parlamento. Dopo La Camera approva le leggi sulle materie riservate allo Stato. Il Senato ha 30 gg. per proporre modifiche, ma è la Camera che decide in via definitiva. Al Senato spetta la competenza primaria sulle materie riservate sia allo Stato che alle Regioni. Premier Prima Il Presidente del Consiglio riceve l’incarico dal Capo dello Stato per la formazione del Governo. Per insediarsi deve ottenere la fiducia delle Camere. Il Presidente del Consiglio dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Coordina l’attività dei Ministri e mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo. Mozione di sfiducia: presentata da almeno 1/10 e approvata dalla maggioranza. Dopo Diventa premier il candidato della coalizione che vince le elezioni, il cui nome è collegato ad una lista di candidati. Per l’insediamento non deve ottenere la fiducia: illustra il suo programma e su esso la Camera dei Deputati esprime un voto. Nomina e revoca i Ministri. Determina la politica generale del Governo e dirige l’attività dei Ministri. Mozione di sfiducia: firmata da almeno 1/5 dei deputati e approvata dalla maggioranza assoluta. Presidente della Repubblica Prima Eletto dalle Camere in seduta comune con l’integrazione dei rappresentanti delle Regioni. Età minima 50 anni. Rappresenta “l’unità nazionale” . Ha il potere di sciogliere il Parlamento e affidare l’incarico di formare un nuovo Governo a una personalità diversa dal Presidente del Consiglio dimissionario. Nomina e revoca Ministri (su proposta del presidente del CONSIGLIO) Dopo Eletto dall’Assemblea della Repubblica a scrutinio segreto con la maggioranza di 2/3 dell’Assemblea. Età minima 40 anni. Rappresenta la Nazione ed è garante della Costituzione e dell’unità federale della Repubblica. Nomina i presidenti delle Autority. Preside il CSM e ne nomina il vice presidente. Corte Costituzionale Prima 15 componenti: 5 eletti dal Parlamento 5 nominati dal presidente della Repubblica 5 nominati dai magistrati. Dopo 15 componenti: 7 eletti dal Parlamento 4 nominati dal presidente della Repubblica 4 nominati dai magistrati. Devolution Prima Le Regioni hanno potestà legislativa in ogni materia non espressamente riservata allo Stato. Su alcune leggi lo Stato detta i principi fondamentali e le Regioni legiferano. Dopo Alle Regioni spetta legislazione esclusiva in tre settori: assistenza e organizzazione sanitaria; Organizzazione scolastica con definizione di una parte di programma scolastico; Polizia amministrativa regionale e locale. Sii attento mentre parli: con le tue parole tu crei il mondo attorno a te (detto navajo) |
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In risposta al messaggio di
Alberto Angelo Alfredo Bruno inserito il 31 Maggio 2006 - 13:49
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