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Giovedì, 26 Febbraio, 2009 - 13:18

La class action nei confronti della PA: le disposizioni approvate

Per opportuna informazione.
Cordiali saluti a tutti/e
Antonella Fachin

La class action nei confronti della PA: le disposizioni approvate dal Parlamento

Nella seduta del 25 febbraio il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge 847-B, che contiene la delega al Governo per l’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico ("ddl Brunetta").
L’articolo 4 del testo approvato delega il Governo a prevedere mezzi di tutela giurisdizionale degli interessati nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, quando una pluralità di utenti o consumatori sia stata lesa da:
-          violazione di standard qualitativi ed economici o degli obblighi contenuti nelle Carte dei servizi;
- omesso esercizio dei poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori;
- violazione dei termini o mancata emanazione di atti amministrativi generali.
Riporto qui di seguito il testo dell’art. 4, comma 2, lettera l:
l) consentire a ogni interessato di agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni, nonché dei concessionari di servizi pubblici, fatte salve le competenze degli organismi con funzioni di regolazione e controllo istituiti con legge dello Stato e preposti ai relativi settori, se dalla violazione di standard qualitativi ed economici o degli obblighi contenuti nelle Carte dei servizi, dall’omesso esercizio di poteri di vigilanza, di
controllo o sanzionatori, dalla violazione dei termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali derivi la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti o consumatori, nel rispetto dei seguenti criteri:
1) consentire la proposizione dell’azione anche ad associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati;
2) devolvere il giudizio alla giurisdizione esclusiva e di merito del giudice amministrativo;
3) prevedere come condizione di ammissibilità che il ricorso sia preceduto da una diffida all’amministrazione o al concessionario ad assumere, entro un termine fissato dai decreti legislativi, le iniziative utili alla soddisfazione degli interessati; in particolare, prevedere che, a seguito della diffida, si instauri un procedimento volto a responsabilizzare progressivamente il dirigente competente e, in relazione alla tipologia degli enti, l’organo di indirizzo, l’organo esecutivo o l’organo di vertice, a che le misure idonee siano assunte nel termine predetto;
4) prevedere che, all’esito del giudizio, il giudice ordini all’amministrazione o al concessionario di porre in essere le misure idonee a porre rimedio alle violazioni, alle omissioni o ai mancati adempimenti di cui all’alinea della presente lettera e, nei casi di perdurante inadempimento, disponga la nomina di un commissario, con esclusione del risarcimento del danno, per il quale resta ferma la disciplina vigente;
5) prevedere che la sentenza definitiva comporti l’obbligo di attivare le procedure relative all’accertamento di eventuali responsabilità disciplinari o dirigenziali;
6) prevedere forme di idonea pubblicità del procedimento giurisdizionale e della sua conclusione;
7) prevedere strumenti e procedure idonei ad evitare che l’azione di cui all’alinea della presente lettera nei confronti dei concessionari di servizi pubblici possa essere proposta o proseguita, nel caso in cui un’autorità indipendente o comunque un organismo con funzioni di vigilanza e controllo nel relativo settore abbia avviato sul medesimo oggetto il procedimento di propria competenza.
Caratteristiche dell'azione  
La legittimazione ad agire in giudizio spetta al singolo interessato nonché ad associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati.
Per essere ammissibile, il ricorso dovrà essere preceduto da una diffida all’amministrazione o al concessionario a provvedere alla soddisfazione degli interessati.
Il giudizio è affidato alla giurisdizione esclusiva e di merito del giudice amministrativo (il Tribunale Amministrativa Regionale “TAR”); in caso di accoglimento dell’istanza il giudice ordinerà all’amministrazione o al concessionario di rimediare alle violazioni riscontrate e, nei casi di perdurante inadempimento, potrà disporre la nomina di un commissario.
E’ espressamente escluso che il giudice possa condannare al risarcimento del danno.
Nei confronti dei concessionari di servizi pubblici l’azione non potrà essere proposta o proseguita nel caso in cui un’autorità indipendente o comunque un organismo con funzioni di vigilanza e controllo nel relativo settore abbia avviato sul medesimo oggetto il procedimento di propria competenza.

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