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Sabato, 18 Ottobre, 2008 - 18:49

funzioni della Polizia Municipale a fronte novità ex L 125/08

 
 
c.a dell'Assessorato alla Sicurezza del Comune di Milano;
del Settore Sicurezza del Comune di Milano;
del Comando della Polizia Municipale di Zona 4;
del Comando Centrale della Polizia Municipale e del Comandante della Polizia Locale di Milano, Bezzon
e pc
del Consiglio di Zona 4 di Milano;
della Commissione Sicurezza del
Consiglio di Zona 4 di Milano
 
 
 
Interrogazione in merito alle funzioni attribuite alla Polizia Municipale a fronte delle nuove discipline legislative previste nella Legge luglio 2008, n. 125, conversione del decreto legge n. 92, facente parte del c.d. pacchetto sicurezza varato al fine di "contrastare fenomeni di illegalità diffusa collegati all’immigrazione illegale e alla criminalità organizzata", e della normativa regionale 4/2003, avente come titolo “RIORDINO E RIFORMA DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI
POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA
 
 
Considerato
 
il testo legislativo della Legge 125/2008, conversione in legge del decreto legge n. 92, parte integrante del pacchetto sicurezza con l'obiettivo normativo di "contrastare fenomeni di illegalità diffusa collegati all’immigrazione illegale e alla criminalità organizzata" e il testo legislativo precedentemente emanato da parte della Regione Lombardia, L.R. 4/2003, titolato “Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana”
 
visto
 
il decreto del Ministero degli Interni emanato il 5 agosto 2008, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge precedentemente menzionata, L 125/2008, che attribuisce ai sindaci poteri di emissione di ordinanze in materia di sicurezza urbana e di incolumità pubblica
 
constatato
 
che nel primo testo legislativo citato nel precedente paragrafo si evince all'Art. 6, “Modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale”, le seguenti attribuzioni in capo allo stesso sindaco, e precisamente la sovraintendenza:
 
a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di
ordine e sicurezza pubblica;
b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di
polizia giudiziaria;
c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto. 2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno-Autorita' nazionale di pubblica sicurezza
 
considerato che
 
lo stesso testo di legge prevede attribuzioni nuove in capo all'organo della Polizia Municipale, in particolare all'articolo 7 dove si prospetta una più intensa e ravvicinata “collaborazione della polizia municipale e provinciale nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio”
 
e in specifico si rileva
 
dallo stesso articolo legislativo che “il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, determina le procedure da osservare per assicurare, nel corso dello svolgimento di tali piani coordinati di controllo del territorio, le modalita' di raccordo operativo tra la polizia municipale, la polizia provinciale e gli organi di Polizia dello Stato»
 
visto
 
nello stesso articolo di legge al comma 4 nuove attribuzioni e poteri speciali conferiti al sindaco il quale, in qualità di ufficiale del Governo,  “adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento,  al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente  comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”
 
preso atto in diritto
 
del testo della legge Regionale 4/2003, “Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana”, il quale, al TITOLO I (Disposizioni generali) Articolo 1 (Finalità e oggetto) si definisce come principio generale l'obbligo e il dovere istituzionale da parte della Regione di porre “la sicurezza urbana tra le condizioni primarie per un ordinato svolgimento della vita civile”, e in particolare, nei commi successivi, di prospetta e stabilisce che attraverso la legge stessa si vuole “incrementare i livelli di sicurezza urbana nel territorio regionale e nel pieno rispetto dell’esclusiva competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, definendo gli indirizzi generali dell’organizzazione e dello svolgimento del servizio di polizia locale dei comuni, delle provincie e delle loro forme associative, il coordinamento delle attività e l’esercizio associato delle funzioni, gli interventi regionali per la sicurezza urbana, la collaborazione tra polizia locale e soggetti privati operanti nel settore della vigilanza, nonché le modalità di accesso e la formazione degli operatori di polizia locale
 
Constatato in specifico e di fatto
 
che si sono verificati sul nostro territorio circoscrizionale, e anche in diversi altri contesti di quello comunale, situazioni di intervento in cui si sarebbe richiesto un impiego degli ufficiali di pubblica sicurezza della Polizia di Stato ma che hanno visto, invece, la presenza e la disposizione di ufficiali della Polizia Municipale, spesso non preparati ad adempiere a funzioni a loro non attribuibili, quali quelle di reprimere e perseguire fatti già compiuti o in atto di essere compiuti
 
in particolare
 
ci si riferisce alla gestione dell'intervento avvenuto lo scorso luglio 2007 all'interno del Parco Cassinis, che ha presentato forti carenze e difficoltà, a causa dell'impiego di agenti della Polizia Municipale in un compito e in una funzione a loro non attribuibile, oppure ci si riferisce agli sgomberi dei campi nomadi, spesso effettuati da parte della Polizia Municipale, pur non essendo questa funzione a loro attribuita
 
in specifico
 
risultano abbastanza gravi le denunce espresse da un vigile urbano il 4 luglio in merito al suddetto intervento, dove si rilevava l’esistenza di un nucleo informale di 30 vigili, che si sarebbe addestrato in autonomia in arti marziali e che avrebbe acquistato e usato delle armi improprie
 
Si chiede
 
-          All'Assessorato alla Sicurezza del Comune di Milano e all'Amministrazione Comunale di indicare i criteri e gli indirizzi adottati dopo l'emanazione delle disposizioni espresse dalla Legge  125/2008 e, soprattutto, di definire un provvedimento che tenti di assicurare la separazione delle funzioni tra i due organi, oggi sempre maggiormente imprecise e imprecisate, spesso oggetto di valutazioni arbitrarie da parte di interpreti amministratori locali delle disposizioni normative in merito, a causa della troppa genericità del testo stesso. Questa richiesta viene espressa a fronte di prassi di fatto che definiscono una lenta e graduale modifica del ruolo e della funzione della Polizia Municipale che da pura vigilanza del territorio e prevenzione diventa organo suppletivo delle funzioni attribuite per legge all'organo della Polizia dello Stato;
-          nell'assicurare l'ottemperanza delle norme si chiede allo stesso Assessorato e all'Amministrazione Comunale di farsi promotrice di un'azione di indagine e di verifica in seguito ai fatti accaduti, come testimonia il caso successo presso Parco Cassinis lo scorso luglio 2007, oppure i vari sgomberi dei campi nomadi presenti sul territorio circoscrizionale, presso il Comando della Polizia Municipale di Milano, e verificare le disposizioni che sono state espresse ai Comandi decentrati, quale quello di Zona 4 di Milano, in materia di intervento;
 
in specifico
 
-          sugli stessi fatti accaduti al Parco Cassinis il 4 luglio 2007 ancora, a distanza di un anno, non sono stati definiti passaggi oscuri circa l’andamento della triste vicenda, e, pertanto,
 
si chiede
 
-          al Comando della Polizia Municipale di Milano se siano in atto inchieste interne circa la presenza di un “gruppo informale”, come testimoniano alcune testimonianze pubbliche rilasciate su Repubblica e se tali inchieste siano state concluse, qualora sussistano, e quali siano stati i risultati addotti dalle medesime
 
Si chiede infine,
 
-          All’Assessorato alla Sicurezza del Comune di Milano e all'Amministrazione Comunale quali siano la ratio e le motivazioni, nonché le modalità con cui sono state prese, di alcuni provvedimenti che hanno visto da parte del sindaco provvedere a emettere decisioni e provvedimenti indirizzati a singole categorie, ora sempre più estese nella loro portata, e se tali disposizioni siano precedenti che avvallino una revisione totale dei poteri, forte delle disposizioni legislative di nuovo varo, accentrando nella figura del sindaco competenze in materia di ordine pubblico e sicurezza, prima esclusive funzioni in capo al Prefetto, determinando, così, una sovrapposizione di ruoli e di funzioni che non garantiscono quella chiarezza necessaria per la cittadinanza, utente e destinataria primaria delle disposizioni, soprattutto nella materia considerata, come testimonia la portata dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Interno del 5 agosto 2008, titolato “Interventi del sindaco”
 
E in particolare,
 
-          In base all’ultimo decreto attuativo del Ministero dell’Interno, 5 agosto 2008, si interroga l’Assessorato alla Sicurezza del Comune di Milano e l’Amministrazione Comunale su come si intenda dare pubblicità ai divieti espressi nelle future ordinanze e come saranno definite le regole applicative per gli agenti della Polizia Municipale, indirizzando necessari interventi che evitino abusi, anche in virtù della tutela professionale degli stessi agenti
 
 
Alessandro Rizzo
Capogruppo Lista Uniti con Dario Fo per Milano
Consiglio di Zona 4 Milano

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