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Lunedì, 7 Marzo, 2011 - 14:52

Bonifiche, speculazioni immobiliari e 'ndrangheta

 

«I conti non tornano nel declassamento della “Lombarda Petroli” nelle categorie di rischio previste dalla Direttiva Seveso» affermava il Ministro dell’Ambiente Stefania Prestigiacomo a seguito dell’ultimo disastro ambientale causato da uno sversamento nel fiume Lambro, annunciando altresì una indagine interna. Qualcuno ne sa qualcosa, magari a “Chi l’ha visto?”. Così ci sono altre domande inevase: Come sono stati fatti i controlli? Al di là delle verifiche degli adempimenti fiscali chi ha controllato le autocertificazioni? Lo sversamento dei liquami tossici nei corsi d’acqua ha una evidenza eclatante ma la relazione inquinamento-controlli-bonifiche mette in luce una realtà molto preoccupante appena si volge lo sguardo sui terreni compromessi. Qui l’intreccio tra operazioni fondiarie e immobiliari, bonifiche e movimentazione della terra ha implicazioni che vanno ben oltre i reati ambientali e sono parte dell’articolazione della malavita organizzata. Per questo, mai come oggi, possiamo parlare di Milano-Italia come di una matrice dell’economia sporca, in ogni senso.

Nel 2010 a Milano sono state sequestrate aree oggetto di grandi interventi di riqualificazione urbanistica su  siti industriali dismessi: Santa Giulia, Calchi Taeggi e Bisceglie. Perché costruire su un terreno inquinato? Chi lì ha comprato casa, con i sacrifici del caso,  è preoccupato e indignato e vuole capire quali sono le soluzioni e chi sono i responsabili, si delinea così un circuito amministrativo, economico, normativo che produce e che prospera su questi pasticci e gli attori in gioco sono vari.  I promotori delle iniziative immobiliari, che hanno investito miliardi (più delle banche che loro) a  seguito del rilascio di provvedimenti amministrativi e permessi legittimi. Le Amministrazioni locali, Regione, Comuni e Provincie, che  eseguono le istruttorie, approvano i  progetti di bonifica e ne certificano il risultato finale. Gli organi tecnici della pubblica amministrazione, ASL e in particolare ARPA, che esprimono i pareri tecnici per il rilascio degli atti amministrativi. L’Autorità Giudiziaria, a cui spetta la verifica della corretta applicazione delle leggi. Magistratura inquirente e poi giudicante (nella triplice modalità: civile, penale ed amministrativa), che a sua volta si avvale di propria polizia giudiziaria e di propri consulenti tecnici, professionisti o tecnici di ARPA e ASL. Ci sono scelte di regolazione e di pianificazione che spettano ai vari livelli di governo, dovrebbero essere scelte di indirizzo politico, specie se emergono problemi importanti. Qui il Sindaco, il Governatore ed il Presidente della Provincia, hanno sostenuto,  che i loro uffici avrebbero agito  in conformità alle leggi (ovviamente) e che, comunque, non era compito loro verificare la correttezza dei pareri tecnici, ma dei competenti organi (ASL e ARPA in particolare). Infine non dobbiamo ricordare degli attori della cui presenza apprendiamo dalle cronache giudiziarie ma sono presenti: le mafie, a partire dal ruolo assunto in alcune movimentazioni di terreni. Per capire come funziona il circuito con i diversi attori osserviamo il caso Calchi Taeggi con la bonifica di una discarica incontrollata di rifiuti pericolosi e l’ adiacente, autorizzato, intervento edilizio di riqualificazione.

E’possibile la bonifica di un’area industriale senza portare via un chilogrammo di rifiuto e/o terreno contaminato? Sì per il D.lgs 152/06 Testo Unico ambientale Berlusconi/Matteoli)  e il nuovo metodo di valutazione dell’inquinamento:  l’analisi di rischio-AdR. Un calcolo matematico, che, partendo dai livelli di contaminazione misurati, ricava delle concentrazioni accettabili per l’uso previsto dell’area, Concentrazioni di Soglia di Rischio – C.S.R.. Tali concentrazioni dovrebbero causare non più di 1 morto di cancro ogni 100.000 abitanti e contemporaneamente non causare l’eritema a tutti gli altri. A presentare l’AdR  è la “Ditta” che vuole effettuare un intervento in un’area oggetto di contaminazione. L’ARPA, l’organo tecnico che deve valutare l’AdR della “Ditta, a garanzia della collettività,  deve verificare la correttezza delle informazioni e dei dati utilizzati dalla “Ditta” nell’AdR, perciò effettua i campionamenti, le analisi, le misurazioni. Poi le valida e le elabora.  Una mole enorme di informazioni che spesso non si possono raccogliere nella loro interezza perché, le spese per la tutela dell’ambiente nei bilanci pubblici sono marginali. Con strumenti, risorse economiche ed umane, non proporzionate all’assoluta rilevanza quantitativa e qualitativa delle bonifiche, che di volta in volta devono essere valutare nelle varie AdR proposte dai privati, l’istruttore della pratica dovrà fare ricorso ai “dati di letteratura” e a quelli della  “Ditta” proponente, sperando che siano veri. Cambiando  una virgola di una sola delle proprietà chimico/fisiche dei dati in ingresso,  i risultati finali di una AdR  possono variare di diversi ordini di grandezza... Il fatto che per l’AdR ci possano essere margini valutativi può presentare conseguenze per i singoli funzionari: dall’incubo di procedimenti giudiziari perché le “Ditte” potrebbero portare in tribunale i funzionari pubblici  che hanno dato un diniego preventivo, con richieste milionarie di danni;  alle pressioni sulle posizioni  apicali direttamente di nomina della politica regionale,  Basterebbe verificare tra i funzionari di ARPA che si occupano di bonifiche quale sia l’importo delle assicurazioni private che hanno sottoscritto. Pensiamo poi alla possibile corruzione messa in atto dalle varie ‘ndrine radicate anche al nord, magari anche loro della partita e che, a fronte di un rifiuto, potrebbero non accontentarsi di minacce di trasferimento e penalizzazioni di carriera.

Quando i funzionari pubblici non sono degli stinchi di santo, come ad esempio l’ex Direttore Sanitario dell’ASL di Pavia, le soluzioni pasticciate, o peggio, sono conseguenti.  Qui la normativa messa a punto dal legislatore invece di essere ferma permette ai furbi di farla franca legittimamente.

Così il precedente Decreto Ronchi Assetto art. 51 bis decreto Ronchi prevedeva l’obbligo di bonifica  anche in caso di eventi di inquinamento del tutto accidentali e l’obbligo di ripristino ambientale sorgeva non solo in caso di superamento dei valori di soglia previsti dalla legge ma anche allorché si fosse determinato il semplice pericolo di tale superamento. L’inquinamento o il pericolo di inquinamento non erano i presupposti  della condotta, mentre il fulcro dell’illecito era ravvisato nella mancata bonifica del sito contaminato. Le modifiche attualmente in vigore hanno  eliminato ogni riferimento al pericolo concreto e attuale di inquinamento, che dunque rimane estraneo alla sanzione penale e l’elemento costitutivo del fatto illecito è solamente il fatto di inquinamento determinato secondo l’innovativo sistema di superamento  delle “concentrazioni soglia di rischio”, che abbiamo visto prima e sono più elevate delle concentrazioni di soglia della vecchia disciplina. Ora  la procedura di bonifica attuata tempestivamente costituisce una clausola di esonero dalla pena, di più: se il ripristino dell’ambiente viene conseguito dal  responsabile attraverso una procedura di pari efficacia di quella prescritta, non potrà essergli ascritta alcuna responsabilità penale  per il mancato rispetto della  procedura amministrativa. Ora la norma consente di evitare ogni implicazione penale a fronte della bonifica a prescindere dal tipo di illecito ambientale che ha dato origine alla contaminazione. Infine il Polo chimico di Marghera ha fatto norma: l’acquirente non risponde, per il solo fatto di subentrare nella titolarità del potere di disposizione sull’area della mancata rimozione dello status di contaminazione causato da fattori pregressi. Infine, ora in un’area contaminata da veleni i valori di concentrazione soglia di contaminazione- CSC sono quasi sempre superiori ai valori soglia di contaminazione,  ma un’analisi AdR può dare come risultato finale una contaminazione inferiore ai valori di concentrazione della soglia di rischio-CSR. Quindi, avremo ai sensi dell’Art. 240, un sito non contaminato! L’Art.242 nel progetto operativo degli interventi di bonifica consente, in alternativa, la messa in sicurezza, operativa o permanente che prevede di non allontanare dal sito i rifiuti e/o i terreni contaminati. Con le modifiche vigenti per condannare un inquinatore di terreni occorre avere entrambi i presupposti:un AdR che dimostri che l’inquinamento causato è maggiore delle CSR; che ci sia un progetto di bonifica  approvato dall’autorità competente;che la bonifica non  venga fatta. Se poi la bonifica ci costasse troppo, con un fallimento  ben studiato e buoni legali, la prescrizione sarebbe alla portata. La bonifica si può, quindi, approvare senza dover allontanare i rifiuti, ma almeno sarà vietato costruirci sopra una casa? No non è espressamente vietato, la “Ditta” può chiedere di edificare in aree contaminate o nelle immediate vicinanze e chi di competenza nella Pubblica Amministrazione deve valutare la richiesta. In questo caso, non esistendo un indirizzo univoco, valido per tutta la Regione, tutto dipende da un funzionario e l’ultimo che firma appartiene ad ARPA Lombardia.Possiamo immaginare il dilemma di un Dirigente ARPA che si trovi di fronte ad un caso del genere: meglio un ricorso al TAR da parte della “Ditta”e forse una causa civile  per danni (ed ovviamente il blocco della carriera), oppure,  fra qualche anno, l’azione di qualche Procuratore della Repubblica? Nel caso Calchi Taeggi, il progetto di bonifica  avrebbe dovuto essere approvato dalla Regione su parere della Provincia ma, con un’apposita Legge Regionale, lo stesso è stato “devoluto”  al Comune.  Mentre per il parere  a carico della Provincia,  la stessa, a sua volta, si avvale della competenza tecnica di ARPA.  A Milano, in particolare, la Provincia si è convenzionata, integralmente, con ARPA. Quindi, in pratica, il parere lo fa ARPA. La Provincia  emana solamente l’atto amministrativo. La Provincia è delegata inoltre, in base all’art. 248 del citato TU ambientale, alla certificazione finale della bonifica, sempre sulla base di una relazione tecnica predisposta ARPA.  Così ARPA Milano è diventata controllato e controllore. Da organismo tecnico di verifica e controllo, si carica anche di  buona parte dell’iter amministrativo e delle relative responsabilità.  Abbiamo autorizzato la costruzione di un quartiere sulla discarica? L’ARPA ci ha detto che era possibile…. Le evidenze emerse anche in altre inchieste danno l’idea di un sistema gelatinoso, borderline tra legalità, incompetenza e comportamenti dolosi. E’ un esempio l’inchiesta in cui sono coinvolti “il re delle bonifiche” Grossi, amico della moglie di Abelli,  a sua volta big della politica lombarda nazionale e regionale, il potentissimo Direttore dell’ASL di Pavia, di selezione politica, che sognava fin da piccolo di fare il ‘ndraghetista sic! La gestione di una partita cruciale per la nostra qualità della vita e per quella dei nostri figli, come la bonifica delle discariche selvagge che ci hanno lasciato i nostri padri, è il paradigma dell’organizzazione della cosa pubblica lasciata a se stessa. Di una normativa prodotta in modo sconsiderato da “Politici” senza visione, buon senso, competenze minimali, che non sanno nemmeno circondarsi di consiglieri preparati. Un assalto alla diligenza condotto da interessi particolari che determina stratificazioni di norme inapplicabili, pro o contro singoli interessi economici e professionali. Un circuito folle nel quale le competenze tecniche vengono mortificate e intimidite, assolutamente permeabile all’azione della malavita organizzata. Ora è più chiaro il perché di una edificazione su un sito contaminato non bonificato. Che insieme alla consapevolezza aumenti la nostra indignazione e la richiesta di una politica pubblica pulita.

 

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