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.: Il Blog di Antonella Fachin
Martedì, 13 Gennaio, 2009 - 16:33

I disabili tra pregiudizio e realtà: LA TERZA NAZIONE DEL MONDO

E' con molto piacere che segnalo il libro scritto dal fratello di una amica di una mia amica e siccome "gli amici dei miei amici... sono miei amici" non potevo non divulgare la notizia.

Cordiali saluti atutti/e
Antonella



Serie Bianca Feltrinelli - In libreria dal 15 gennaio 2009

MATTEO SCHIANCHI

LA TERZA NAZIONE DEL MONDO

I disabili tra pregiudizio e realtà

Sono 650 milioni i disabili nel mondo, oltre il 10 per cento della popolazione globale. Tutti insieme popolerebbero la terza nazione del mondo dopo Cina e India. In Italia, sono circa 6 milioni, la seconda regione dopo la Lombardia. Sono le vittime di malattie congenite o acquisite, traumi psichici, incidenti sul lavoro e stradali, tumori. L’handicap non solo coinvolge molte persone, ma riguarda tutti poiché le sue cause stanno nei rischi, nelle fatalità, nelle casualità cui sono soggette le nostre esistenze. Proprio perché la temiamo, rifiutiamo la disabilità, la sua vista ci disturba e ci inquieta. L’handicap è un trauma che sconvolge i corpi, le soggettività, le relazioni degli individui e del mondo circostante. L’handicap è lutto della perdita della “normalità”, non una menomazione, ma una specifica condizione umana.Ma non esiste handicap senza sguardo sull’handicap. Questo sguardo è pieno di rifiuto, pregiudizi, pietismo provati dai “normali” sui disabili e dai disabili su se stessi: qui si creano e si alimentano il rifiuto e l’emarginazione. Uno sguardo stigmatizzante che in realtà ha profonde radici psicologiche e culturali. Lo stato sociale è ancora insufficiente, nella prevenzione e nelle risposte alle forme di handicap, e dovrebbe rifarsi alla recentedichiarazione Onu dei diritti dei disabili, non ancora ratificata dall’Italia. Le politiche sono incentrate sull’assistenzialismo, ma hanno buchi strutturali che fanno dell’integrazione una chimera: barriere architettoniche, risorse insufficienti, leggi parzialmente applicate, nessuna fornitura di strumenti psicologici per affrontare il trauma. Questi deficit contribuiscono a sommergere i disabili nelle difficoltà quotidiane, nelle solitudini, nelle forme di povertà, in vite completamente sacrificate all’handicap.

Matteo Schianchi, laureato in Storia contemporanea, ha  studiato presso l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales di  Parigi. Svolge attività di ricerca storica e lavora come  traduttore di saggistica. Ha partecipato agli Europei e  ai Mondiali di nuoto   con la nazionale   italiana di sport  disabili.


http://www.feltrinellieditore.it/

Lunedì, 12 Gennaio, 2009 - 14:26

112: Numero europeo per le emergenze

"Numero europeo per le emergenze"
(Il Sole 24 Ore: pag. 9 - 12 gennaio 2009)
Il numero di emergenza unico, il 112, è operativo in tutti i Paesi dell'Unione Europea. L'ultima ad adeguarsi è stata la Bulgaria. Il processo è comunque lento. In Italia mancano ancora operatori capaci di parlare inglese e servizi di interpretariato.

Il numero si affianca al 113, al 115 ed al 118 senza sostituirli.

Venerdì, 9 Gennaio, 2009 - 10:17

9 gennaio 2009: Presidio-fiaccolata per la pace in Palestina

Presidio-fiaccolata per la pace in Palestina     
Venerdì 9 gennaio, dalle ore 18.30, in piazza Duomo, a Milano.
Acli, Arci, Cgil, Cisl, Legambiente e altre associazioni di Milano promuovono un presidio con fiaccolata per chiedere la pace in Palestina. L'iniziativa, che si ispira all'appello lanciato a livello nazionale "Non si può rimanere a guardare", è in programma domani, venerdì 9 gennaio, dalle ore 18.30, in piazza Duomo.
NON SI PUO' RIMANERE A GUARDARE
C'è un modo per evitare il massacro di civili.
C'è un modo per salvare il popolo palestinese.
C'è un modo per garantire la sicurezza di Israele e del suo popolo.
C'è un modo per dare una possibilità alla pace in Medio Oriente.
C'è un modo per non arrendersi alla legge del più forte e affermare il diritto internazionale.
CESSATE IL FUOCO IN TUTTA L'AREA
RITIRO IMMEDIATO DELLE TRUPPE ISRAELIANE
FINE DELL'ASSEDIO DI GAZA
PROTEZIONE UMANITARIA INTERNAZIONALE
Facciamo appello a chi ha responsabilità politiche e a chi sente il dovere civile perché sia rotto il silenzio e si agisca. Le Nazioni Unite e l'Unione Europea escano dall'immobilismo e si attivino per imporre il pieno rispetto del diritto internazionale.
L'Italia democratica faccia la sua parte.
Le nostre organizzazioni si impegnano, insieme a chi lo vorrà, per raccogliere e dare voce alla coscienza civile del nostro paese. 
*ACLI, ARCI, LEGAMBIENTE, CGIL, AUSER, LIBERA, RETE LILLIPUT, Associazione ONG Italiane – Piattaforma Medio Oriente, Fondazione Angelo Frammartino, Beati i Costruttori di Pace, FIOM, CGIL Funzione Pubblica, Un ponte per…, AIAB, CIES, GRUPPO ABELE, CIPAX – PRC- Centro Interconfessionale per la pace, Donne in Nero, A Sud, FAIR, Fairtrade Italia, Forum Ambientalista, UCODEP, Terres des Hommes International, Armadilla Onlus, SDL Intercategoriale, Tavola Sarda per la pace, ANPI Lambrate Ortica - Coordinamento Nord sud del mondo, Famiglia di Angelo Frammartino, Luigi Ciotti, Flavio Lotti, Luciana Castellina, Giuliana Sgrena, Enzo Mazzi - Isolotto Firenze, Luisa Morgantini, Vittorio Agnoletto, Giovanni Berlinguer, Sergio Staino, tanti gruppi locali, docenti, amministratori locali, pacifisti e pacifiste, cittadini e cittadine….*

Mercoledì, 7 Gennaio, 2009 - 12:07

SINDACO & C: facciamo il macro-elenco di errori e incapacità?

Molti cittadini hanno potuto constatare sulla loro pelle il disinteresse o la disorganizzazione della macchina comunale nell'affrontare il "problema" neve a Milano.
Ieri sera il nostro Sindaco Brichetto Moratti ha dichiarato  ... conosciamo le previsioni del tempo, ma per il momento tutto è sotto controllo, anzi abbiamo predisposto un piano emergenza sulla base di condizioni meteo peggiori di quelle previste......" (v. TG3 regionale).
Ehh, già!
Se la situazione non fosse stata sotto controllo, in quali condizioni si sarebbero dovuti svegliare i milanesi?!?!.. e in quali condizioni debbono andare al lavoro, ammesso che ci riescano!
E tutto questo, nonostante ieri fosse giorno festivo e quindi l'organizzazione comunale abbia potuto contare su una giornata tranquilla, con poche persone in giro e poche situazioni critiche, e organizzarsi per tempo in vista della ripresa lavorativa di centinaia di migliaia di persone.

NO, SINDACO, NON CI SIAMO!!!!
 
Si ricordi, Sindaco, che sono i FATTI che contano e non le dichiarazioni o le fiaccolate per le strade di Milano! Anzi se proprio ci tiene alle fiaccolate, perchè non ne organizza una oggi pomeriggio per protestare contro l'inefficienza della Sua macchina amministrativa?!?
E tutti i Suoi consulenti ben pagati cosa Le consigliano?!?!

Temo che il nostro Sindaco abbia energie e soldi per organizzare la parata Expo 2015 in corso Buenos Ayres, con palloncini e carri vari, ma non ha interesse ad agire con efficienza e determinazione quando si tratta di operare per i suoi concittadini.
... inutili sono le riunioni di emergenza ... quando l'emergenza era ben nota, prevista e preventivabile!!!
 La vera emergenza non è la neve, ma questo governo della città di Milano!

Spero che i milanesi abbiano sufficiente memoria per ricordarsi le inefficienze e incapacità del Sindaco Brichetto Moratti e della sua maggioranza quando torneranno alle urne!!!!

Propongo di iniziare, anche su questo forum a fare il macro-elenco dei problemi irrisolti e dei nuovi problemi creati, degli errori, delle incapacità, delle inefficienze di questa maggioranza di centro-destra ... così sarà più facile non dimenticare!!!

Inizio con l'elenco in attesa di vostri contributi!
1) attenzione solo nei confronti dei gruppi economici forti (di cui peraltro fa parte, come la Sindaca ci tiene a ricordare, dato che fa uso solo del suo cognome acquisito "Moratti" e non del suo cognome di origine "Brichetto", nonostante tutte le donne che lavorano sono conosciute e fanno uso del loro cognome e non di quello del marito!)

Cordiali saluti a tutte/i
Antonella Fachin
Consigliere di Zona 3
Capogruppo Uniti con Dario Fo per Milano

Venerdì, 2 Gennaio, 2009 - 10:31

VACANZA ROVINATA? consigli utili

Vacanza rovinata: cosa fare 
  

Per saperne di più vai al seguente indirizzo:
http://www.consumatori.it/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=43&id=98&Itemid=172

dove potrai trovare il seguente indice e cliccare sulla voce di tuo interesse:
Caos Alitalia
Vacanze “fai da te”
Vacanza rovinata? si ha il diritto al danno esistenziale
Vademecum per una vacanza sicura
Disservizi e configurabilità del danno da vacanza rovinata
Azioni legali e risarcimenti
L'inadempimento del fornitore di servizi turistici
Il reclamo del consumatore
La prenotazione alberghiera Guida pratica per i viaggi "tutto compreso"
Dove reclamare i disservizi

dal sito dell'Unione Nazionale Consumatori, dove puoi anche segnalare un caso di vacanza rovinata, compilando i vari spazi al seguente link:

http://www.consumatori.it/index.php?option=com_content&task=view&id=338&Itemid=236

Venerdì, 2 Gennaio, 2009 - 10:24

SALDI DI FINE ANNO: consigli utili

I nostri consigli per i saldi  


La stagione dei saldi è ormai alle porte e, vista anche la crisi che sta attraversando il nostro Paese, saranno molti i consumatori che sceglieranno di comprare a prezzi scontati. Ma come fare degli acquisti consapevoli, evitando di essere truffati? Ecco qualche consiglio prezioso dell’Unione Nazionale Consumatori:
– È bene preferire i saldi di articoli venduti in pochissimi numeri e taglie, che sono quelli più seri e, generalmente, i più convenienti, trattandosi di merce residua di cui il negoziante ha interesse a disfarsi (per esempio, pochi numeri dello stesso tipo di scarpe);
– diffidare di chi apre un saldo dopo una vendita promozionale;
– per i capi di abbigliamento accertarsi che la composizione eventualmente dichiarata nel cartellino d’accompagnamento corrisponda a quella dell’etichetta vera e propria del prodotto;
– non comprare capi d’abbigliamento che non hanno l’etichetta di composizione e preferire quelli che hanno anche l’etichetta di manutenzione, ovvero le istruzioni per il lavaggio o pulitura, che è un riscontro affidabile di quella di composizione;
– preferire i prodotti di marca nota, che nel settore dell’abbigliamento danno più affidamento, ma fare attenzione alla veridicità del marchio esposto, perché vi sono marchi che imitano nelle fattezze o in qualche elemento quelli più noti;
– controllare sempre le taglie quando si tratta di un capo d’abbigliamento a due pezzi, se è venduto a prezzi stracciati e se  non è ammessa la prova di indossabilità, poiché potrebbero essere due taglie diverse. 
Inoltre, è utile sapere che i negozianti:
– sono responsabili del difetto del prodotto ai sensi dell’articolo 132 del Codice del consumo (D. Lvo n. 206/2005), che sia in saldo o che non lo sia;
– sono tenuti a sostituire il prodotto o rimborsare il prezzo ai sensi dell’articolo 130 dello stesso Codice, se c’è difetto grave e non riparabile;
– possono modificare l’operazione di cassa anche nei giorni successivi, in quanto il registratore ha il tasto per evidenziare sullo scontrino “eventuali rimborsi per restituzione di vendite”, come ha previsto l’articolo 8 del decreto ministeriale 30 marzo 1992 e una successiva circolare del ministero delle Finanze del 5 giugno 1992.
Contrariamente a quanto pensano molti consumatori, va invece precisato che i saldi non riguardano necessariamente tutta la merce del negozio, ma quella a saldo deve essere tenuta separata e ben individuabile rispetto a quella di prezzo normale. In questo caso, oltre al prezzo di vendita va indicata la percentuale di sconto, sotto pena della sanzione di 1032 euro, ma nessuna norma prevede un minimo di sconto, che è completamente libero e può essere anche “sottocosto” senza osservare le relative regole.
Autore: Sonia Galardo
Data: dicembre 2008

http://www.consumatori.it/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
Venerdì, 2 Gennaio, 2009 - 10:02

CONDOMINIO: I rapporti tra venditore e acquirente

Il CondominioI rapporti tra venditore e acquirente nel condominioSpesso chi acquista una casa in condominio si trova nell’incertezza di non sapere se l’immobile che sta andando a comperare sia libero da debiti, o da altri oneri particolarmente gravosi. Tra questi, due su tutti: le morosita’ e gli eventuali lavori (e relative spese) gia’ deliberati e mai eseguiti o in corso d’opera. E’ evidente che si tratta di due incognite che sovente possono fare oscillare il prezzo del bene. Di conseguenza sarebbe utile poter visionare tutte le carte e la situazione contabile del venditore prima dell’acquisto. Cio’, pero’, non basta a tutelare l’acquirente, che quale nuovo condomino, e’ obbligato per tutti i debiti e gli oneri relativi all’immobile. Non solo: infatti, per le quote dell’anno precedente e di quello in cui avviene la cessione, la legge (art. 63 disp. att. c.c.) prevede una responsabilità solidale tra acquirente e venditore.
Tanto premesso, cerchiamo di fare chiarezza sulla questione, anche alla luce dell’orientamento prevalente nella giurisprudenza.
Partiamo da un dato certo ed inequivocabile: per costante orientamento giurisprudenziale, il condomino e’ colui che, sulla base delle risultante dei pubblici registri immobiliari, risulta essere il proprietario della casa in condominio. In materia condominiale, quindi, almeno nella fase giudiziale del recupero del credito, non trova spazio il principio di apparenza che aveva fatto intravedere la possibilita’ di ritenere giuridicamente esistente la figura del c.d. condomino apparente. Questa definizione, ci permette di dire subito una cosa: per ottenere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c., e' necessario che il debitore sia condomino nel senso appena chiarito. Cio’ porta a delle conseguenze (spesso) spiacevoli per chi ha comprato casa da poco.
Accade sovente, infatti, che l’acquirente "si trovi sul groppone" una serie di spese inaspettate (ad es. il conguaglio relativo alla gestione dell’anno precedente o diverse mensilita’ arretrate dell’anno in corso ecc.): la momentanea difficolta’ a farvi fronte lo espone al rischio di trovarsi notificato un decreto ingiuntivo. Che cosa fare in questi casi? Come evitare il peggio? Come gia’ anticipato, per l’anno precedente e quello in cui e’ avvenuta la cessione dell’immobile, si configura una responsabilita’ solidale tra le parti (venditore ed acquirente). Il fatto comporta, per chi compra, lo sgradevole inconveniente di dover subire la procedura d’ingiunzione, salvo poi il diritto di rivalsa sul "vecchio proprietario". Che cosa succede, invece, se il debito risale a tre o quattro anni prima della vendita? L’amministratore, solitamente, per ovvie ragioni di certezza nel reperire il debitore, agira’ contro l’attuale condomino. Tale decisione comporta anche la possibilita’ di ottenere una provvisoria esecuzione del decreto ex art. 63 disp. att. c.c., che se rivolto contro il precedente proprietario non sarebbe stata rilasciata. Orbene l’acquirente si trova a dover sopportare anche questa azione in virtu' del fatto che le obbligazioni relative ai beni immobili sono dette "propter rem" e come tali seguono il bene non rimanendo in capo al soggetto che le ha contratte. Naturalmente chi acquista potra' rivalersi contro chi vende e se il contratto di compravendita contiene la clausola tipo "venduto libero da oneri ecc.", potra’ anche chiedere un congruo risarcimento del danno.
Vediamo ora che cosa accade quando il nuovo proprietario si trova a dover far fronte ad una richiesta di spese giustificabili sulla base di una deliberazione votata dal suo predecessore. Chi dovra' pagare? Sul punto, la giurisprudenza e’ da tempo orientata nel senso di ritenere obbligato a pagare chi usufruisce dei benefici della delibera e non chi ha concorso a quella delibera. In poche parole, dovra’ pagare chi e’ proprietario al momento della esecuzione del deliberato. Facendo un esempio: se Tizio, proprietario di un appartamento nel condominio X, partecipa alla deliberazione che prevede l’installazione di un ascensore e poi dopo 3 anni vende l’appartamento a Caio, dovra' pagare chi si trova ad essere proprietario proprio quando sono iniziati i lavori. In questo caso sara' Caio a dover pagare la quota parte dell’ascensore e non Tizio. Infine, la deliberazione e’ portata ad esecuzione nei due anni di cui all’art. 63 disp. att. c.c. di cui abbiamo accennato sopra, si configurera' un’obbligazione solidale.
Per concludere, quindi, vista l’evidente posizione di rischio in termini economici cui e’ soggetto il compratore di un appartamento nel rapporto con il condominio, predisporre delle clausole contrattuali "di garanzia" da inserire nell’atto di compravendita e’ quanto meno utile a salvaguardarsi (almeno in seconda battuta) da possibili azioni di recupero crediti.

Alessandro Gallucci
Dalla rivista on line di ADUC “Avvertenze on line” - http://www.aduc.it/dyn/avvertenze/
(Quindicinale telematico dell'Aduc sulle politiche dei consumatori)
 
ADUC: associazione per i diritti degli utenti e consumatori http://www.aduc.it

Venerdì, 2 Gennaio, 2009 - 09:56

ENERGIA ELETTRICA E GAS:indennizzi sui servizi di vendita

Scheda Pratica SOS

ENERGIA ELETTRICA E GAS: INDENNIZZI SUI SERVIZI DI VENDITA

Con la recente delibera 164/08 l'Autorita' per l'energia ed il gas ha introdotto nuovi standard di qualita' sul servizio commerciale dei venditori di energia elettrica e gas (sia del mercato libero che del mercato "vincolato").  
Si tratta di disposizioni che da una parte riguardano i reclami e i massimi tempi di risposta (con previsione di indennizzi automatici in caso di mancato rispetto), dall'altra regolano il servizio di assistenza telefonica e i call-center.
 
Le disposizioni, che entrano in vigore in modo graduale dal 1/1/2009, rappresentano in parte un'innovazione, poiche' fino a tutto il 2008 per i disservizi commerciali era previsto un solo standard specifico con relativo indennizzo (tempo massimo rettifiche fatturazione 90 giorni solari con 30 euro di indennizzo, vedi schede inserite tra i link utili).
Per il resto (risposta a reclami scritti, per esempio) esistevano solo tempi indicativi non collegati ad alcun rimborso monetario.
 
Come regola generale e' bene sapere che il venditore deve comunicare gli standard e gli indennizzi prima della conclusione del contratto, specificando eventualmente anche i propri (aggiuntivi o migliorativi di quelli dell'Autorita') e dando notizia al cliente che il pagamento degli stessi non gli impedisce, volendo, di promuovere un'azione di recupero del danno ulteriore.
 
Nota:
Precisiamo che questa delibera tratta di prestazioni relative al rapporto di vendita, non a quello di fornitura del servizio. Per questo settore, che comprende tempi di attivazione della fornitura, di riparazione dei guasti, di esecuzione lavori etc. gli standard e relativi indennizzi esistono gia' da anni e sono regolati da delibere a parte. Si vedano, per i dettagli, le schede riportate tra i link utili.
 
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI RECLAMI
Le procedure di presentazione dei reclami devono essere previste dai contratti e riportate nelle bollette e nei siti Internet dei venditori. Deve essere riportato almeno un indirizzo postale ed un numero di fax.

Sui siti Internet o presso gli sportelli deve inoltre essere presente un modulo per i reclami, pur se il cliente e' libero di redigere lo stesso nella forma che preferisce indicando comunque con chiarezza i propri dati (nome, cognome, indirizzo di fornitura), l' indirizzo a cui inviare la risposta -se diverso- ed il servizio a cui si riferisce il reclamo.
 
Il nostro consiglio e' inviare il reclamo sempre per raccomandata a/r, e quando viene richiesta una rettifica e/o un accredito redigere lo stesso sottoforma di messa in mora (si veda la scheda inserita tra i link utili).
 
TEMPI DI RISPOSTA
 
Indicatore                                              Standard specifico              Indennizzo base
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti
                                                                     40 giorni solari                  20 euro                           
 Tempo massimo di rettifica di fatturazione
                                                                    90 giorni solari                    20 euro
 Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione
                                                                     20 giorni solari                    20 euro
 
- Tempo di risposta motivata a reclami scritti:
e' il tempo che decorre dal ricevimento da parte del venditore del reclamo scritto e la data di invio della risposta, motivata e scritta.
- Tempo di rettifica di fatturazione:
e' il tempo che decorre dal ricevimento della richiesta scritta di rettifica di fatturazione relativa ad una fattura gia' pagata (o per la quale il contratto prevede la possibilita' di rateizzare) e la data di accredito della somma non dovuta, anche in misura diversa da quella richiesta. Se l'accredito avviene in bolletta, fa fede la data di emissione della stessa. Se l'importo a credito supera quello della bolletta, il credito dovra' essere erogato con una rimessa (assegno, di solito).
 
- Tempo di rettifica di doppia fatturazione:
e' il tempo che decorre dal ricevimento della richiesta scritta di rettifica di fatturazione e la data di accredito delle somme non dovute. Le regole dell'accredito sono le stesse viste sopra.
 
- Tempo di risposta a richieste scritte di informazioni:
e' il tempo, misurato in giorni lavorativi, che decorre dal ricevimento della richiesta scritta di informazioni e la data di invio della relativa risposta.
 
- Tempo di risposta motivata a richieste scritte di rettifica di fatturazione:
e' il tempo che decorre dal ricevimento della richiesta scritta di rettifica di fatturazione e la data di invio della risposta motivata contenente l'esito delle azioni e degli accertamenti effettuati. Se il venditore comunica che concede la rettifica, il venditore e' tenuto a fornire anche il dettaglio del calcolo effettuato per la rettifica.
 
Nota:
ogni venditore puo' prevedere ulteriori propri standard specifici e indennizzi automatici, aggiuntivi e/o migliorativi di quelli previsti dall'Autorita' (per esempio inserendo un tempo massimo di attesa agli sportelli).
 
INDENNIZZI AUTOMATICI
Se il mancato rispetto dei tempi massimi di cui sopra dipende da una causa di forza maggiore (come gli atti dell'Autorita' pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamita', scioperi indetti senza preavviso, etc.) o da una causa imputabile al cliente finale o a terzi (ritardi del distributore locale, etc.), il venditore deve giustificarsi e documentare la cosa ma NON e' tenuto ad accreditare alcun indennizzo automatico.
 
In caso contrario, ovvero quando il mancato rispetto degli standard e' imputabile alla responsabilita' del venditore, questi deve accreditare un indennizzo automatico in bolletta pari a 20 euro.
Questo indennizzo base e' previsto se la risposta viene inviata oltre lo standard ed entro un tempo massimo dello standard stesso.
 
L'indennizzo e' incrementato in questi casi:
- se la risposta viene inviata oltre un tempo doppio dello standard ma entro un tempo triplo, e' corrisposto il doppio dell'indennizzo, ovvero 40 euro.
- se la risposta viene inviata oltre un tempo triplo dello standard e' corrisposto il triplo dell'indennizzo base, ovvero 60 euro.
 
L'indennizzo non e' riconosciuto:
- nel caso in cui al cliente finale sia gia' stato corrisposto nell’anno solare un indennizzo per mancato rispetto del medesimo livello specifico;
- in caso di reclami per i quali non e' possibile identificare il cliente finale perché non contengono le informazioni minime gia' viste.
 
L'indennizzo viene accreditato alla prima fatturazione utile sotto la voce "Indennizzo automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualita' definiti dall’Autorita' per l’energia elettrica e il gas".
Se la bolletta e' di importo inferiore essa deve evidenziare un credito che deve essere poi detratto dalle successive fatturazioni.
Il termine massimo per la corresponsione dell'indennizzo e' di otto mesi dalla data di ricevimento da parte del venditore del reclamo o della richiesta di rettifica.
 
La ricezione dell'indennizzo non impedisce al cliente di chiedere un risarcimento di un eventuale danno ulteriore, quantificato soggettivamente o documentato. In questo caso e' bene fare la richiesta subito, all'atto della contestazione, o comunque entro breve, con invio di messa in mora (vedi scheda tra i link utili).
 
CALL CENTER
I venditori devono rendere disponibile ai clienti un servizio telefonico commerciale che garantisca la presenza di operatori per almeno 35 ore settimanali, elevate a 50 qualora non vi sia almeno uno sportello fisico per ogni provincia ove il venditore abbia piu' di 20.000 clienti finali.
 
Sul sito Internet e nelle bollette devono essere riportati i numeri telefonici di detto servizio commerciale con indicazione del tipo di chiamate alle quali sono dedicati nonche' l'orario di apertura.
 
Se al servizio telefonico commerciale e' associato un risponditore automatico -nei classici call center- il venditore deve mettere a disposizione uno o piu' numeri verdi totalmente gratuiti almeno per le chiamate da rete fissa. In questi casi inoltre il risponditore automatico deve, almeno al secondo livello di opzioni, dare la possibilita' al cliente di parlare con un operatore. L'indirizzamento verso un operatore deve avvenire anche in caso di errore nella digitazione, nel messaggio vocale o in caso di mancata risposta.
 
Per i servizi telefonici e i call center sono previsti solo standard generici di qualita', ovvero riferimenti in percentuale entro cui i venditori devono rientrare nell'arco di un determinato periodo di tempo per poi relazionare all'Autorita' garante che, fatte le proprie valutazioni, puo' nel caso di mancato rispetto sanzionare il venditore. Non sono previsti, quindi, indennizzi automatici per i clienti.
 
L'unico indicatore utile all'utente e' il tempo massimo di attesa del chiamante: 240 secondi (=4 minuti), calcolati dalla prima risposta (anche automatica) all'inizio della conversazione con l'operatore o alla fine della chiamata nel caso di rinuncia.
 
L'Autorita' garante effettua ogni sei mesi un'indagine di soddisfazione dei clienti che si rivolgono ai call center, tramite interviste dirette con coloro che hanno usufruito del servizio, assegnando poi ai venditori un particolare "indice complessivo di soddisfazione dei clienti", l'ICS.
Essa inoltre attribuisce ai venditori dei punteggi relativamente alla gratuita' del servizio, alla sua disponibilita', efficacia, facilita' di navigazione (per i servizi automatici), etc. Vengono assegnati punti aggiuntivi in caso di migliorie che il venditore abbia dato al servizio, tipo l'apertura dei call center di Sabato, la completa gratuita' dell'accesso anche per chiamate da cellulare, l'apertura di sportelli fisici, etc. etc.
Infine, viene assegnato un punteggio globale della qualita' del call center (IQT).
 
Dal 1/1/09 sul sito dell'Autorita' garante sara' pubblicata una graduatoria dei venditori con tutti i punteggi conseguiti, a disposizione dei clienti che vogliano approfondire le proprie valutazioni.
 
Nota:
la delibera 164/08 entra in vigore, per quanto riguarda i servizi telefonici, in modo graduale dal 2009. In prima fase sono coinvolti i venditori con piu' di 50 mila clienti in bassa tensione, successivamente tutti gli altri.
Essa annulla e sostituisce la precedente emessa in materia di standard di qualita' dei call center, la 139/07.
Rita Sabelli
 
LINK UTILI
- Testo della delibera 164/08, il "Testo integrato della regolazione della qualita' dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV)":
http://www.autorita.energia.it/docs/08/164-08arg.htm
- Scheda pratica LA MESSA IN MORA:
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=111051
- Scheda pratica ENERGIA ELETTRICA: GLI STANDARD DI QUALITA' COMUNI http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=236388
- Scheda pratica GAS: UNA GUIDA
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=62721

Dalla rivista on line di ADUC “Avvertenze on line” - http://www.aduc.it/dyn/avvertenze/
(Quindicinale telematico dell'Aduc sulle politiche dei consumatori)
ADUC: associazione per i diritti degli utenti e consumatori http://www.aduc.it
Mercoledì, 31 Dicembre, 2008 - 15:07

HUMOR: AUGURI E BILANCI DI FINE ANNO

AUGURI ....
CON UN PO' DI UMORISMO E SENSO DELL'IRONIA, CHE CI POSSONO AIUTARE A VIVERE MEGLIO E A SUPERARE LE PICCOLE E GRANDI AVVERSITA' DELLA VITA!

Antonella


I bilanci del 2008 non sono uguali per tutti!
Per qualcuno:
 

per altri:


e per altri ancora:


Come trascorrerete il capodanno?
Invece della solita tombolata, ecco un nuovo gioco per i cittadini e le cittadine di Milano!!!

 


in conclusione possiamo dire:

anno_nuovo.png
ma ora pensiamo al Nuovo Anno!


consoliamoci con un brindisi: CIN CIN!


(hmm .... il tizio che sta brindando assomiglia a  qualcuno... ma a chi?!?!)

Martedì, 30 Dicembre, 2008 - 15:18

HUMOR: Due popoli, uno Stato.

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